TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-04-15, n. 201600262
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Testo completo
N. 00262/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00038/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2015, proposto da:
C C M, rappresentata e difesa dagli avv.ti L B e M M, con domicilio eletto presso l’avv. M M in Ancona, viale della Vittoria, 7;
contro
Università degli Studi di Macerata, rappresentata e difesa dall'avv. A C, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Fradeani in Ancona, piazza Don Minzoni, 4;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
nei confronti di
C I, R A, M D L, V G, C Psi, S P, R T, M B, U B, S C, F D, S P, A R, F T, A T, F T, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Lucchetti e Elena Daniele, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandro Lucchetti in Ancona, corso Mazzini, 156;
Mario Rinaldi, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Lucchetti, con domicilio eletto presso il medesimo in Ancona, corso Mazzini, 156;
Laura Valente, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Bargoni, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;
per l'annullamento
- della graduatoria formatosi in data 14.11.2014 a seguito della seconda prova di selezione per il Tirocinio Formativo Attivo, indetto con D.M. 312/14 per l'abilitazione all'insegnamento, pubblicata sul sito dell'Università degli studi di Macerata;
- della graduatoria formatosi in data 4.12.2014 a seguito della prova orale pubblicata sul sito dell'Università degli studi di Macerata;
- della graduatoria finale formatasi in data 22.12.2014 risultante dalla sommatoria di tutte e tre le prove d'esame pubblicata sul sito dell'Università degli studi di Macerata;
- di ogni atto preordinato e/o successivo, ad oggi non conosciuto, comunque ostativo alla ammissione della ricorrente alla prova orale prevista per il tirocinio formativo attivo e, in particolare, di tutti gli atti di approvazione delle graduatorie sopra indicate nonchè di tutti i verbali della procedura concorsuale con particolare riferimento al verbale del 12.11.2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Macerata e dei controinteressati indicati in epigrafe;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Con il presente ricorso la ricorrente impugna le graduatorie datate 14.11.2014 e 4.12.2014, relative, rispettivamente, alla seconda prova e alla prova orale della selezione per il tirocinio formativo attivo (TFA) per l’abilitazione all’insegnamento, indetta con DM n. 312/2014, pubblicate sul sito dell’Università di Macerata, nonché la graduatoria finale del 22.12.2014 e tutti gli atti della procedura concorsuale, alla quale ha preso parte senza essere ammessa alle prove orali, non avendo superato la prova scritta di lingua greca per la classe di concorso A052.
Lamenta violazione dell’art. 11, commi 2, 3 e 4, del DPR n. 487/1994 e dei principi di trasparenza, imparzialità e perplessità dell’azione amministrativa, nonchè sviamento di potere; a suo dire, infatti, ancorchè la selezione in questione non sia direttamente finalizzata all’acceso ai pubblici impieghi, i principi generali di cui al citato DPR, in quanto non espressamente derogati dalla disciplina speciale, sono ad essa ugualmente applicabili, trattandosi di procedura a rilievo pubblicistico, connotata da un numero limitato di posti, rispetto alla quale si impone l’osservanza delle regole improntate alla trasparenza e alla par condicio dei candidati. Nella specie, i principi contenuti nella citata disposizione sarebbero stati violati, dal momento che:
- non sarebbero state formulate tre tracce tra cui sorteggiarne una;
- la singola traccia sarebbe stata sottoposta ai candidati senza l’osservanza di alcuna cautela atta ad evitare la preventiva divulgazione, dal momento che essa non era chiusa in un plico sigillato e firmato dai commissari;
- non vi erano banchi singoli sufficienti per tutti, sicchè taluni candidati hanno svolto il compito seduti ad un unico tavolo grande;
- nella medesima giornata, a distanza di una sola ora, si svolgeva anche la prova di lingua latina per la classe di concorso A051, con evidente difficoltà per i candidati medesimi che, come la ricorrente, hanno affrontato anche tale prova.
Si è costituita in giudizio l’Università degli studi di Macerata confutando in fatto e in diritto le affermazioni della ricorrente.
Con ordinanza n. 59/2015 il Tribunale, pur avendo rinvenuto, ad un primo esame proprio della fase cautelare, elementi di fondatezza nel proposto gravame, ha respinto l’istanza di misure cautelari contenuta in ricorso per insussistenza del periculum, ordinando, nel contempo, la notifica di esso a tutti i controinteressati e fissando l’udienza pubblica alla data dell’8 ottobre 2015.
Successivamente, si sono costituiti in giudizio, per resistere, i sig.ri Bravi Monica, Brunetti Umberto, Ciaralli Susanna, Dubini Francesca, Pascutti Sara, Rossi Alice, Taccaliti Francesca, Tagliabracci Andrea, Timo Francesco, Rinaldi Mario e Valente Laura.
Essi, in sintesi, come