TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza cautelare 2016-05-19, n. 201600794

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza cautelare 2016-05-19, n. 201600794
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201600794
Data del deposito : 19 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01635/2016 REG.RIC.

N. 00794/2016 REG.PROV.CAU.

N. 01635/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1635 del 2016, proposto da:


V G, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Napoli, Via Toledo, n. 156;


contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, n. 11;
Ufficio Esami Avvocato presso la Corte d'Appello di Napoli, Ufficio Esami Avvocato presso il Ministero della Giustizia, Commissione Centrale per gli Esami per l'Abilitazione Professionale Forense Sessione 2014,

VIII

Sottocommissione Esami Avvocato della Corte d'Appello di Napoli – non costituite;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del giudizio finale di non idoneità reso in data 18.3.2016 a seguito della prova orale per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense sessione 2014 formulato dalla

VIII

Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Napoli.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 la dott.ssa R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere infondato il ricorso, tenuto conto in particolare che:

- in materia di durata della prova orale, la disposizione contenuta nell’art. 26 del R.D. n. 37 del 1934 – secondo cui la prova orale negli esami della abilitazione alla professione forense deve durare non meno di quarantacinque minuti e non più di sessanta minuti per ciascun candidato – ha portata ordinatoria, di talchè la sua violazione configura, in assenza di ulteriori elementi sintomatici, una mera irregolarità non viziante (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 5509 del 20 settembre 2006);

- a norma del R.D. n. 37/1934, non vi è alcun obbligo per la Commissione d'esame per l'abilitazione alla professione forense di predeterminare le domande da far estrarre a sorte e sottoporre al candidato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3305 del 2 luglio 2014);

- secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, anche della Sezione, (cfr. ex multis ordinanza n. 1530 del 18 settembre 2014, sentenza n. 4746 dell’8 ottobre 2015), il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte o orali dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti;

- la richiesta di ammissione alla prova testimoniale, in riferimento alla dedotta censura sul clima di ostilità della prova orale, deve ritenersi inammissibile per genericità;

RITENUTO che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase;

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