TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-03-14, n. 202300166

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-03-14, n. 202300166
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300166
Data del deposito : 14 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2023

N. 00166/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00986/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 986 del 2005, proposto da
Associazione Sportiva Nautica Picena, rappresentata e difesa dall'avvocato F C, con domicilio eletto presso lo studio avv. E B in Ancona, corso Garibaldi, 91 Scala A;

contro

Comune di Porto San Giorgio e Responsabile del Settore Attività Produttive del Comune, rappresentati e difesi dall'avvocato C P, con domicilio eletto presso lo studio avv. A R in Ancona, corso Garibaldi, 136;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Agenzia del Demanio Filiale Marche;

Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto;

per

l’applicazione del canone ricognitorio ex art. 39 cod. nav. in luogo di quello provvisorio annuo per titolarità di concessione demaniale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Porto San Giorgio e del Responsabile del Settore Attività Produttive del Comune;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con nota depositata in data 7/3/2023 la ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso con la compensazione delle spese, chiedendo la conseguente declaratoria di estinzione del giudizio.

La nota reca, in calce, la sottoscrizione del difensore del Comune di Porto San Giorgio e del Responsabile del Settore Attività Produttive del Comune, uniche controparti costituite, in segno di integrale accettazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato estinto.

Le spese vanno compensate per accordo tra le parti.

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