TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-01-03, n. 202400017
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Testo completo
Pubblicato il 03/01/2024
N. 00017/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00780/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 780 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A M N, R G R e L R N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salve, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato S D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previo sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento del Responsabile del Servizio S.U.A.P. del Comune di Salve prot. n. -OMISSIS- del 15/6/2022 di “ divieto di prosecuzione dell’attività di piccolo ristoro nel chiosco bar denominato -OMISSIS- ”, ubicato in località -OMISSIS-, Via -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso o conseguente, in particolare dell’atto del Responsabile del S.U.A.P. prot. n. -OMISSIS- del 25/5/2022 di richiesta di chiarimenti, della relazione di servizio del Comando di Polizia Municipale del Comune di Salve del 10/5/2022, nonché della ordinanza dell’Ufficio Tecnico del Comune di Salve -OMISSIS- dell’11/5/2022 di sospensione dei lavori sul predetto chiosco, e del provvedimento del Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Salve prot. n. -OMISSIS- del 18.2.2022 di diniego di rinnovo della concessione demaniale del chiosco in questione;
e per la condanna del Comune di Salve e del Responsabile agente al risarcimento dei danni eventualmente patiti dal ricorrente per effetto della esecuzione degli impugnati provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Salve;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. b), 39, comma 1, cod. proc. amm. e 100, cod. proc. civ.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 la dott.ssa Vincenza Caldarola e udito per il Comune resistente l’avvocato M. Conte, in sostituzione dell’avvocato S. De Giorgi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno ricorrente espone di essere titolare di un’autorizzazione commerciale -OMISSIS- del 26/11/2001 per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché di concessione demaniale prot. n. -OMISSIS- del 27/11/2001, della durata di dieci anni decorrenti dall’1/1/2002 al 31/12/2011, per l’occupazione di un apposito posteggio per l’esercizio della predetta attività commerciale denominata “ -OMISSIS- ” su area pubblica in via -OMISSIS-, nella località Marina di -OMISSIS- nel territorio del Comune di Salve, per mq. 24. Su tale posteggio il sig. -OMISSIS- ha installato un piccolo chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande e successivamente anche per la rivendita di tabacchi.
Con comunicazione via p.e.c. del 9/4/2021, acquisita al protocollo del Comune di Salve con il n. -OMISSIS- del 12/4/2021, l’odierno ricorrente ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale di occupazione di area pubblica (posteggio) fino al 31/12/2032 ex art. 181, comma 4-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77. Poco prima, tuttavia, il Consiglio Comunale di Salve con delibera -OMISSIS- del 19/2/2021 aveva approvato il Piano di Commercio su aree pubbliche e le relative disposizioni regolamentari, con individuazione delle aree destinate a tale scopo, senza prevedere più uno stallo concedibile in via -OMISSIS-, costituendo “ la stessa un varco verso il mare ”; conseguentemente, con ordinanza -OMISSIS- del 18/10/2021, notificata in data 20/10/2021, il Responsabile del Servizio S.U.A.P. del Comune di Salve ha ordinato all’odierno ricorrente di provvedere entro 30 giorni “ alla rimozione di tutti i manufatti relativi all’attività commerciale “-OMISSIS-” in questione , ubicati in località -OMISSIS- alla via -OMISSIS- ”, nonché al ripristino dello stato dei luoghi originariamente presente, nell’occasione sottolineando l’opportunità che i varchi verso il mare fossero liberi da ostacoli per consentire la circolazione di eventuali mezzi di soccorso.
La menzionata ordinanza, unitamente alla delibera del Consiglio Comunale -OMISSIS- del 19/2/2021, è stata impugnata dall’odierno ricorrente dinanzi al T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, con ricorso numero di registro generale 1559 del 2021, che è stato deciso con la sentenza n. -OMISSIS- del 16/12/2021, la quale ha:
- in parte rigettato l’interposto gravame “ quanto alla impugnazione dell’ordinanza di rimozione delle strutture ed alla correlata domanda risarcitoria ”, posto che la concessione di occupazione di area pubblica (posteggio) di cui era titolare l’odierno ricorrente non risultava rinnovata e “ pertanto i relativi effetti ” dovevano reputarsi “ definitivamente cessati al 31.12.2011 ”, con conseguente inapplicabilità dell’art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020 (il quale ha espressamente previsto che “ le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 […] sono rinnovate per la durata di dodici anni ”);
- in parte lo ha “ dichiarato inammissibile per carenza di interesse al suo accoglimento quanto alla impugnazione del Piano del commercio ”, posto che “ non avendo titolo all’utilizzo dell’area in questione, il ricorrente non ha interesse ad impugnare il Piano del commercio del 2021 nella parte in cui non prevede alcuno stallo concedibile in via -OMISSIS- […]”.
In conseguenza di tale decisione, il Responsabile del Servizio S.U.A.P. del Comune di Salve ha adottato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 18/2/2022 con cui ha negato all’odierno ricorrente il rinnovo della concessione dell’area pubblica da questi già occupata alla via -OMISSIS-, ordinandogli contestualmente “ di procedere allo sgombero dell’area in questione con riduzione in pristino della stessa. ”
Medio tempore , la prefata sentenza n. -OMISSIS- del 16/12/2021 è stata sospesa dal Consiglio di Stato, Sezione V, con propria ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 18/3/2022, la quale, per l’effetto, ha accolto l’istanza cautelare di primo grado “ per la ritenuta necessità di un approfondimento nella fase di merito della questione dell’intervenuta proroga ex lege, o meno, della concessione ”.
L’odierno ricorrente ha, quindi, impugnato il summenzionato provvedimento del Responsabile del Servizio S.U.A.P. prot. n. -OMISSIS- del 18/2/2022 dinanzi al T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione I, che l’ha sospeso con propria ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2022 del 4/5/2022, sul presupposto che il medesimo diniego era stato adottato a seguito della favorevole (per il Comune resistente) sentenza n. -OMISSIS- del 16/12/2021, poi sospesa dal Consiglio di Stato con la predetta ordinanza n. -OMISSIS-/2022.
Il Signor -OMISSIS-, pertanto, sul presupposto che, sia l’ordine di sgombero del posteggio su area pubblica occupato alla Via -OMISSIS- era stato sospeso per effetto dell’ordinanza cautelare d’appello n. -OMISSIS-/2022, sia il diniego di rinnovo della concessione di posteggio era stato sospeso dall’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2022, con propria missiva del 6/5/2022 indirizzata al Comune di Salve “ ha comunicato di voler proseguire l’esercizio dell’attività di CHIOSCO – BAR – PICCOLO RISTORO-TABACCHI – Denominato “-OMISSIS-” in località “-OMISSIS-” Marina di Salve Via -OMISSIS- per l’anno 2022 ”. Siffatta comunicazione, tuttavia, è stata riscontrata negativamente dal Comune resistente con proprio provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 15/6/2022, avente a oggetto “ Comunicazione di prosecuzione dell’attività per l’anno 2022 dell’attività “-OMISSIS-” in via -OMISSIS- di -OMISSIS-. Riscontro a vs nota di chiarimento in atti prot. n. -OMISSIS- del 07.06.2022” , per mezzo del quale il Dirigente del S.U.A.P. ha disposto “ il divieto di prosecuzione dell’attività di piccolo ristoro - chiosco bar denominato “-OMISSIS-” sita in località -OMISSIS- del Comune di Salve, alla via -OMISSIS-, di cui alla comunicazione datata 6/5/2022.