TAR Roma, sez. 3Q, decreto cautelare 2019-11-15, n. 201907484
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Pubblicato il 15/11/2019
N. 07484/2019 REG.PROV.CAU.
N. 13971/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 13971 del 2019, proposto da
G M, A M, C M, L M, A M, D M, D M, A M, A M, G M, T M, N M, M A M, S M, M M, E M, S M, R N, C D N, A P, rappresentati e difesi dagli avvocati M C, G D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- Decreto 9 Agosto 2019, avente ad oggetto: “Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (19A05560)”. Pubblicato in data 10.09.2019, G.U. Serie Generale n.212 nella parte in cui prescrive la necessità di aver svolto l’attività per un periodo minimo di 36 mesi, negli ultimi 10 anni, maturati al 31.12.2018;
- Decreto 9 Agosto 2019, avente ad oggetto: “Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (19A05560)”. Pubblicato in data 10.09.2019, G.U. Serie Generale n.212, nella parte in cui non prevede norme transitorie e va comunque ad eliminare dal mercato professionale tutti i Massofisioterapisti che attualmente svolgono la professione e che dal 1.1.2020 non potranno più svolgerla a seguito della prescrizione della necessità di essere iscritti nell’elenco speciale ad esaurimento e che, per poter essere iscritti in tale elenco, è necessaria la maturazione di un’attività lavorativa pregressa per almeno 36 mesi al 31.12.2018;
- Di ogni altro provvedimento, connesso, consequenziale, propedeutico a quello impugnato e se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti
- Con istanza di esecuzione in forma specifica di voler consentire a tutti i ricorrenti di iscriversi negli elenchi speciali ovvero consentire agli stessi al maturare dei 36 mesi di poterlo fare
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che la cognizione collegiale è fissata in tempo utile al 2 dicembre 2019;