TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2009-06-22, n. 200905979
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Testo completo
N. 05979/2009 REG.SEN.
N. 11329/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11329 del 2008, proposto da:
CTP Consorzio Trasporto Persone, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Carlo Conti Rossini, 26;
contro
Soc GSE - Gestore Servizi Elettrici Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti F A, C M, A G, presso il secondo dei quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Liberiana, 17;
nei confronti di
Consorzio Europa 2001, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Benincasa, Giorgio Sicari e Angela Ferrari, con domicilio eletto presso il primo di questi in Roma, v.le di Villa Massimo, 33;
Soc. Coop Caravel Autonoleggio a r.l.;
Soc. Millenium Sc a r.l.;
Soc. Consortile Opere Generali p.a., in persona del rispettivo legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio.
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota del Gestore Servizi Elettrici GSE/P00800037193 del 17 ottobre 2008 di aggiudicazione della gara n. 1865 relativa al servizio di autonoleggio con conducente per le esigenze aziendali del GSE in favore del Consorzio Europa 2001 e di svincolo della cauzione provvisoria; dei verbali di gara; della relazione finale e proposta di aggiudicazione e di verifica della congruità dell’offerta presentata dal Consorzio Europa 2001, LEAAP P20080000226 del 16.10.2008; del provvedimento di ammissione alla gara delle controinteressate; del bando di gara nella parte in cui prevede il rinnovo tacito ed espresso dell’affidamento – Punto II.2.2.; del provvedimento di ammissione alla gara dei soggetti controinteressati; del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e/o definitiva, ancorché non noti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc Gse - Gestore Servizi Elettrici S.p.a.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Europa 2001;
Visto il ricorso incidentale notificato il 30 marzo 2009;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2009 il Cons.M L D L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di causa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 1° dicembre 2008 e depositato il successivo 4 dicembre, la ricorrente, seconda classificata alla procedura ristretta per l’affidamento del “Servizio di autonoleggio con conducente per le esigenze aziendali del Gestore dei Servizi Elettrici S.p.a. - GSE -”, ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore del Consorzio Europa 2001.
Vengono dedotti i seguenti motivi:
1.violazione e falsa applicazione del bando di gara – punti III.1.3 e VI.3, nonché degli artt. 34, 35, 36, 37 e 40 del d. lgs. n. 163/2006, della lettera di invito, mancata esclusione del Consorzio Europa 2001 dalla gara per carenza dei requisiti previsti per i consorzi stabili, difetto di istruttoria, errata valutazione dei presupposti, illegittimità dell’aggiudicazione.
Il Consorzio Europa 2001 ha dichiarato di partecipare alla gara come consorzio stabile ex art. 2615-ter del codice civile, tuttavia, dagli atti di gara, non risulta che possieda i requisiti del Consorzio stabile sotto forma di società consortile, né possiede i requisiti di cui agli articoli rubricati;
2. violazione e falsa applicazione del bando di gara – punti III.1.3 e VI.3, nonché delgi artt. 34, 35, 36, 37 e 40 del d. lgs. n. 163/2006, della lettera di invito, sotto altro profilo, mancata esclusione del Consorzio Europa 2001 dalla gara per carenza dei requisiti previsti per i consorzi stabili, mancanza dei requisiti di ammissione in capo all’aggiudicataria del servizio e delle imprese indicate come esecutrici, errata valutazione dei presupposti, illegittimità dell’aggiudicazione, difetto di istruttoria.
La ricorrente deduce la carenza, in capo alle consorziate, dei requisiti di ordine generale.
Contesta, altresì, che le consorziate Millenium s.c.a.r.l. e Caravel Autonoleggio s.c.a.r.l. abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti dal bando, come pure non hanno dimostrato di essere in regola con la certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68 del 1999. Le predette imprese non hanno altresì prodotto il certificato di qualità né è stata provata la quota del 10% prevista dal bando al punto III.2.2b “Valore della produzione “ e III.2.3.a “Attestati di buona esecuzione di servizi analoghi e relativo fatturato”;
3.Anomalia dell’offerta presentata dal consorzio Europo 2001; violazione degli artt. 86 e ss. del Codice degli appalti, dell’art. 3 della legge n. 142 del 2001 e della legge n. 21 del 1992 sui servizi di NCC, della