TAR Bologna, sez. I, sentenza 2021-05-28, n. 202100518
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Testo completo
Pubblicato il 28/05/2021
N. 00518/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00581/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2020, proposto da
AR RO S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Ravenna Forli'-Cesena e Rimini, Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
Comune di Bellaria Igea Marina in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Morri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Rimini, piazza Ferrari 3-C;
per l'annullamento
del preavviso di provvedimento negativo, “Class. 34.43.04, Fasc.: 5.1 - 60/1 RN, Risposta al Foglio AOOBIM/0015618 del 25/05/2020, N. prot. entrata 6613 del 26/05/2020 avente ad oggetto: BELLARIA IGEA MARINA (RN), Viale Cristoforo Colombo. Ditta: AR RO s.n.c.; Stabilimento balneare n. 48 - Parere (comma 5, art. 146, Parte III D.lgs. 42/2004 smi, e art. 70 L.r. 21/12/2017 n. 24). Comunicazione di avviso di procedimento negativo ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.” (Registro: SABAP-RA, Numero di protocollo: 7196, data di protocollazione: 08.06.2020) adottato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini l'8.06.2020 e trasmesso via pec alla ricorrente in pari data, di ogni altro atto antecedente conseguente preordinato e comunque con-nesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Ravenna Forli'-Cesena e Rimini e di Comune di Bellaria Igea Marina e di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021 il dott. Andrea Migliozzi;
Trattenuta la causa in decisone ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
AR RO s.n.c. è proprietaria di uno stabilimento balneare denominato Bagno 48, sito in Comune di Bellaria Igea Marina, località Bellaria, all’altezza del lungomare Cristoforo Colombo, su arenile demaniale in concessione sottoposto a vincolo paesaggistico ex dlgs n. 42/2004.
Nel 2002 vennero realizzate delle strutture funzionali allo stabilimento costituite da cabine e servizi, opere assentite dal Comune con autorizzazione del 23/8/2002, senza che però la relativa documentazione fosse inviata alla soprintendenza per il controllo di legittimità agli effetti delle competenze propria di detto Ufficio statale .
Trascorsero oltre 15 anni e in vista del rinnovo delle concessioni, la Società ricorrente ha presentato in data 21/5/2020 al Comune istanza di rilascio di autorizzazione paesaggistica che riceveva in data 21/5/2020 il parere favorevole da parte della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.
Senonchè la Soprintendenza con nota dell’8/6/2020 effettuava la comunicazione i avviso di procedimento negativo ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 : la società interessata non produceva osservazioni e il Comune dal canto suo non adottava nel termine di trenta giorni di cui all’ottavo comma dell’art. 146 del dlgs n. 42/2004 il provvedimento finale del procedimento .
AR RO s.n.c.ha impugnato l’avviso di procedimento recante i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di autorizzazione paesaggistica, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione art. 146 dlgs n. 42/2004; eccesso di potere per violazione dei principi di logicità, ragionevolezza e coerenza sotto altro profilo ; violazione e falsa applicazione della nota n. 1998 del Min. Beni e Attività Culturali ;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e 167 dlgs n. 4272004; eccesso d potere per insufficiente motivazione e carenza di istruttoria sotto altro profilo; mancata considerazione dei presupposti di fatto 4e di diritto ; violazione e falsa applicazione degli artt. 131 e 146 dlgs n. 42/2004; violazione e falsa applicazione art. 1 Convenzione europea del paesaggio ratificata in Italia con legge n. 16/2006; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; violazione dei principi di logicità, ragionevolezza e coerenza sotto altro profilo;
eccesso di potere per difetto di istruttoria ed insufficiente motivazione sotto altro profilo; violazione del principio di proporzionalità.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l’intimata Amministrazione statale dei Beni e le Attività culturali.
Il Comune di Bellaria Igea Marina a sua volta si è costituito in giudizio illustrando le connotazioni di fatto e di diritto della vicenda e rimettendosi al Collegio per le valutazioni di giustizia.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata introitata per la decisione .
DIRITTO
Oggetto di controversia è l’avviso di procedimento negativo ex art. 10 emesso dalla Soprintendenza in ordine alla richiesta di autorizzazione paesaggistica avanzata dalla Società ricorrente relativamente a dei manufatti ad uso cabine e servizi realizzati presso lo stabilimento balneare di sua proprietà.
Appare utile in primis procedere a qualificare l’atto per cui è causa sulla cui lesività ed impugnabilità non pare vi possano essere dubbi: le disposizioni di cui all’art. 146 del dlgs n. 42/2004 e all’art. 70 della legge Regione Emilia Romagna, in una loro coordinata lettura, configurano un meccanismo di cogestione tra l’Autorità statale e l’ente locale delegato del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica articolato su una ben definita sequela procedimentale di guisa che , in ipotesi in cui come nelle specie , il Comune non adotta il provvedimento finale di recepimento del vincolante pregresso parere della soprintendenza, il preavviso di rigetto dell’autorità statale assume le connotazioni formali e sostanziali di determinazione conclusiva del procedimento de quo, con tutte le conseguenze del caso .
Ciò preliminarmente assodato, mette conto qui altresì ricordare alcuni aspetti di fatto che pure valgono a conferire alla vicenda amministrativa all’esame una certa “singolarità”.
Il Bagno 48 è uno dei ventidue stabilimenti balneare che insistono su un tratto di arenile, prospiciente il lungomare Cristoforo Colombo per il quale venne previsto e predisposto un concreto programma di