TAR Torino, sez. II, ordinanza cautelare 2023-01-25, n. 202300024

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, ordinanza cautelare 2023-01-25, n. 202300024
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300024
Data del deposito : 25 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2023

N. 00021/2023 REG.RIC.

N. 00024/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00021/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 21 del 2023, proposto dalla Fast Est S.r.l. con Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ispettorato Territoriale del Lavoro Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera n. 3 del 26.10.2022 emessa dall'Ispettorato Territoriale di Torino e notificata, a mezzo PEC allo scrivente patrocinio, in data 27.10.2022, con la quale il Direttore dell'Ispettorato del Lavoro di Torino rigettava il ricorso presentato dall'odierna ricorrente in data 18.10.2022;

- del verbale di disposizione N. TO00001/2022-110-01 del 21.09.2022 notificato a mezzo posta in data 03.10.2022 con il quale, ai sensi dell'art. 14 co. 1 D.Lgs. 23/04/2004 n. 124, come sostituito dall'art. 12 bis D.L. n. 76/2020 L. 120/2020, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino disponeva “che il datore di lavoro provveda ad adottare un puntuale sistema di rilevazione delle presenze dei propri dipendenti della provincia di Torino, affinché il calcolo delle ore di lavoro sia affidabile, oggettivo ed accessibile e che permetta ai funzionari ispettivi il monitoraggio, in modo oggettivo, delle ore effettivamente svolte dai dipendenti, eventuali straordinari e stabilire con esattezza i turni minimi di riposo giornalieri e settimanali”;

- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali rispetto a quelli specificamente impugnati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro Torino;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 il dott. Marcello Faviere e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;


Premesso che il ricorso verte sulla lamentata illegittimità dei provvedimenti con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino ha disposto, a carico della ricorrente, l’adozione di un sistema di rilevazione delle presenze dei dipendenti della stessa nella provincia di Torino, affinché il calcolo delle ore di lavoro sia affidabile, oggettivo ed accessibile;

Considerato che, alla luce delle delibazioni tipiche del procedimento cautelare, il ricorso non appare munito di fumus boni iuris giacché tale prescrizione risulta compatibile con i poteri riconosciuti all’Ispettorato dall’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004 e s.m.i. (come statuito anche in plurimi arresti giurisprudenziali, cfr. ex multis TAR Veneto, sent. n. 1341/2019 e sent. n. 725/2017) ed il provvedimento impugnato, nel suo complesso, appare completo sotto il profilo motivazionale che è incentrato sulla necessità di poter effettuare, in modo oggettivo, i monitoraggi ispettivi delle ore effettivamente lavorate dai dipendenti;

Considerato altresì che non sono ravvisabili elementi di periculum in mora , giacché la ricorrente lamenta un rischio squisitamente patrimoniale (connesso agli oneri economici necessari per l’impianto di un sistema di rilevazione del personale addetto alle attività fuori sede di trasporto e montaggio) senza addurre alcun elemento di prova sulla gravità ed irreparabilità del danno, a maggior ragione perché la prescrizione contenuta nel provvedimento è mitigata dal riconoscimento della facoltà, in capo all’impresa, di predisporre un “sistema di rilevazione che si adatti alla particolare attività svolta dai lavoratori e, ove lo ritenesse, distinguendo tra lavoratori che svolgono la loro attività in modo permanente presso l’HUB e il personale viaggiante”;
come riconosciuto dalla giurisprudenza, infatti, “ è' carente, sotto il profilo del periculum in mora, l'allegazione e la dimostrazione dell'irreparabilità del pregiudizio ex art. 55, co. 1, c.p.a., laddove essa consista in una generica deduzione di danni patrimoniali senza riferimento alla situazione economica dell'interessato, sì da far ipotizzare un esito per esso potenzialmente irreversibile ” (T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter Ord., 11/01/2016, n. 24).

Ritenuto, pertanto, di non accogliere l’istanza cautelare, stante l’assenza dei presupposti di cui all’art. 55 c.p.a., impregiudicata ogni ulteriore valutazione sul merito della controversia;

Ritenuto di poter compensare le spese per la presente fase cautelare;

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