TAR Genova, sez. I, sentenza 2011-03-21, n. 201100432

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2011-03-21, n. 201100432
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201100432
Data del deposito : 21 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00585/2010 REG.RIC.

N. 00432/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00585/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 585 del 2010, proposto da:
R D L, rappresentato e difeso dagli avv.ti E C e F T D, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, corso A. Saffi,7/2;

contro

Comune di Sarzana, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’ingiunzione di demolizione 8 aprile 2010 n. 3, nonché della nota 4.4.2009, prot. 12037, di rigetto del rilascio di permesso a costruire in sanatoria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 l’avv. A V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 9.6.2010 il signor De Lucchi Roberto ha impugnato l’ordinanza 8.4.2010, n. 3, con la quale il comune di Sarzana gli ha intimato la demolizione di un manufatto fuori terra delle dimensioni di mq. 104, ad uso artigianale e commerciale, realizzato nell’anno 1994, in assenza di titolo edilizio, nonché il provvedimento 4.4.2008, prot. 12037 (doc. 4 delle produzioni 28.7.2010), di diniego dell’istanza di sanatoria.

A sostegno del gravame deduce tre motivi di ricorso, rubricati come segue.

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241. Difetto di motivazione. Violazione del principio generale dell’affidamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà con precedenti determinazioni.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241 sotto altro profilo. Carenza assoluta di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà con precedente determinazione, violazione del giusto procedimento e disparità di trattamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241 sotto altro profilo. Carenza assoluta di motivazione.

Il comune di Sarzana non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza 30.7.2010, n. 313 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

All’udienza pubblica del 10 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

DIRITTO

Occorre premettere che il ricorso, notificato in data 9.6.2010, nella parte in cui è rivolto avverso il provvedimento del comune di Sarzana 4.4.2008, prot. 12037 (doc. 4 delle produzioni 28.7.2010), di diniego dell’istanza di sanatoria del manufatto in questione presentata dal ricorrente in data 17.9.2007, è irricevibile perché tardivo.

Il diniego in questione è stato infatti notificato al ricorrente in data 14.4.2008, come da lui ammesso al punto n. 13 della narrativa in fatto delle controdeduzioni depositate in comune il 12.11.2009 (doc. 24 delle produzioni 28.7.2010).

Ciò posto, il ricorso avverso l’ingiunzione di demolizione è infondato.

1. per costante giurisprudenza, anche della Sezione, “l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione. Non può, peraltro, ammettersi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può avere legittimato” (Cons. di St., V, 11.1.2011, n. 79;
id., IV, 31.8.2010, n. 3955;
T.A.R. Liguria, I, 14.1.2011, n. 43).

A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, il rigetto dell’istanza di sanatoria esclude in radice che, all’atto dell’adozione dell’ingiunzione di demolizione, sussistesse un qualsiasi affidamento circa la assentibilità del manufatto.

2. Per regola generale, in ragione del contenuto rigidamente vincolato che li caratterizza, gli atti sanzionatori in materia edilizia, tra cui l'ordine di demolizione di costruzione abusiva, non devono essere preceduti dalla comunicazione d'avvio del relativo procedimento (Cons. di St., VI, 24.9.2010, n. 7129): nondimeno, nel caso di specie l’amministrazione comunale ha fatto precedere l’ingiunzione di demolizione dalla nota 30.10.2009 prot. 37249 (doc. 3 delle produzioni 28.7.2010).

In seguito alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, il ricorrente ha presentato le controdeduzioni 12.11.2009 prot. 38326, che l’amministrazione ha giudicato “ininfluenti al prosieguo del procedimento”.

Orbene, la disposizione di cui all’art. 10 lett. b) della L. 241/1990 impone all’amministrazione procedente di “valutare” le osservazioni, ovvero di tenerne conto e di non ignorarle.

Peraltro, l'obbligo per l'amministrazione di tenere conto delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione di avvio del procedimento non impone la puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso (T.A.R. Campania-Napoli, VII, 7.5.2010, n. 3072;
T.A.R. Lazio, I, 4.8.2006, n. 6950).

In ogni caso, la censura di violazione dell'art. 10 L. n. 241 del 1990, sotto il profilo dell'asserita mancata valutazione delle osservazioni formulate dall’interessato alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, va disattesa in quanto, alla stregua dell'art. 21-octies comma 2 L. n. 241 del 1990, non è annullabile l'atto adottato in violazione di norme sul procedimento, qualora sia palese che l'atto stesso, per la sua natura vincolata, non poteva avere un contenuto diverso.

Nel caso di specie, non può sussistere alcun dubbio circa la natura vincolata – ex art. 31 comma 2 D.P.R. 6.6.2001, n. 380 - del provvedimento sanzionatorio di una nuova costruzione eseguita in assenza di permesso di costruire (così Cons. di St., V, 11.1.2011, n. 79), viepiù se successivo ad un provvedimento di rigetto della istanza di sanatoria per doppia conformità (cfr. T.A.R. Liguria, I, 22.1.2011, n. 150).

3. Il terzo motivo di ricorso si appunta sulla asserita sanabilità dell’intervento, onde a rigore dovrebbe ritenersi irricevibile perché tardivo, non essendo stato impugnato nei termini il relativo provvedimento 4.4.2008, prot. 12037, di diniego dell’accertamento di conformità.

Del resto – come detto – l’ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata con l’assenza del permesso di costruire (Cons. di St., V, 29.5.2006, n. 3270), che nel caso di specie è incontestata, onde il rinvio operato dal provvedimento impugnato ai motivi che impediscono la sanatoria appare ultroneo.

Soltanto per completezza e ad abundantiam si osserva che dagli atti di causa emerge con certezza - ed è dunque palese - sia la non conformità del manufatto rispetto alla normativa urbanistica in vigore al tempo della sua realizzazione (art. 25 delle N.T.A. al P.R.G. in vigore al momento della realizzazione dell’intervento, che nelle aree agricole non consentiva la realizzazione di edifici ad uso artigianale-commerciale), sia la violazione della normativa sulla fascia di rispetto stradale di dieci metri dalla via Aurelia (artt. 26 del D.P.R. n. 495/1992 nonché 15.1.3 e 15.7 delle N.T.A. del P.R.G. vigente - doc. 26 delle produzioni 28.7.2010).

Si tratta per l’appunto dei due medesimi profili posti a fondamento del provvedimento di rigetto di sanatoria (doc. 4 delle produzioni 28.7.2010), che il ricorrente non ha tempestivamente impugnato.

Quanto al contrasto con la strumentazione urbanistica vigente al momento della realizzazione del manufatto abusivo, la sua ammissione è implicita nell’invocazione dell’orientamento giurisprudenziale sulla così detta sanatoria giurisprudenziale (punto 3.2.1 del ricorso, p. 15): e ciò, a prescindere dalla circostanza che – come detto supra – la possibilità di sanatoria è preclusa dall’inoppugnabilità del relativo provvedimento di rigetto, tardivamente impugnato.

Quanto invece alla distanza minore di dieci metri dalla via Aurelia (artt. 15.1.3 e 15.7 delle N.T.A. del P.R.G. vigente - doc. 26 delle produzioni 28.7.20109), essa è confermata sia dalle affermazioni contenute in ricorso (p. 15, secondo le quali il manufatto “è a quasi otto metri dalla strada”), sia dal rilievo dello stato dei luoghi prodotto dal ricorrente (doc. 25 delle produzioni 28.7.2010), che indica una distanza di ml. 7,60 dalla linea bianca di delimitazione della carreggiata.

Vale la pena di ribadire – peraltro - che si tratta di profili attinenti entrambi al rigetto della sanatoria, rispetto al quale il ricorso è irricevibile, giacché per principio generale l’ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata in fatto ed in diritto con l’accertamento che il manufatto è stato costruito in assenza di permesso di costruire.

La qual cosa, essendo palese, consente di superare il dedotto vizio circa la mancata considerazione delle osservazioni alla comunicazione di avvio del procedimento, mercé l’art. 21-octies comma 2 L. n. 241/1990.

Stante la contumacia dell’amministrazione intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

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