TAR Catania, sez. IV, sentenza 2021-07-30, n. 202102589
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Pubblicato il 30/07/2021
N. 02589/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00515/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 515 del 2021, proposto dalla Salus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R S', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Asp di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
della Fisiomedica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
ai sensi dell’art. 116 del codice del processo amministrativo, della nota n. prot. U – 0009587 del 18.03.2021, con la quale è stato differito l’esercizio del diritto di accesso per l’ostensione dei documenti indicati nella istanza presentata a mezzo pec in data 11.02.2021;
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente all'accesso a tutti i documenti richiesti con istanza del 11.02.2021 e, conseguentemente, condanna dell’Amministrazione a provvedere in relazione alla medesima istanza di accesso agli atti, con nomina di Commissario ad acta nell’ipotesi di perdurante inadempimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2021, celebrata da remoto, in videoconferenza, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020, il dott. Francesco Bruno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con diffida dell’11.02.2021, la Salus S.r.l., nella qualità di centro privato convenzionato operante sul territorio dell’A.S.P. di Ragusa, ha diffidato l’ente pubblico resistente al pagamento dell’importo di € 258.689,05 a titolo di prestazioni erogate extra budget in favore dell’ASP di Ragusa per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, in applicazione dell’art. 8 del D.A. n. 2087 del 9.11.2018.
Contestualmente, la Salus srl ha anche chiesto di estrarre copia della documentazione dalla quale poter evincere le seguenti informazioni funzionali al recupero del credito vantato: a) l’ammontare delle economie di spesa relative agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 discendenti dalla minore produzione di attività eventualmente verificatasi nelle branche della specialistica convenzionata da privati;b) l’ammontare delle prestazioni erogate in extra budget dalle strutture accreditate e contrattualizzate insistenti nel territorio dell’ASP di Ragusa, con la suddivisione per branche, negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019;c) l’ammontare delle prestazioni erogate in extra budget dalla Salus S.r.l. distinte per anno dal 2015 al 2019.
L’A.S.P. di Ragusa, con nota del 18.03.2021, ha riscontrato detta richiesta rilevando che “ per l’anno 2019 è in fase di istruzione il conguaglio delle competenze delle strutture private accreditate che costituisce presupposto per la definizione delle correlate economie e delle remunerazioni degli extra budget secondo le modalità previste dai decreti di riferimento. In prosieguo si procederà alla determinazione delle economie di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 per le quali, trattandosi di anni pregressi, sono in corso verifiche atte a definirne l’esatta entità. Si fa pertanto riserva di trasmettere a seguire quanto richiesto ”.
Con il ricorso in epigrafe – proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a. - la società ricorrente ha impugnato la illustrata nota di risposta fornita dall’ASP, ritenendo che abbia una valenza dilatoria tesa a ritardare sine die la ostensione dei documenti ed il conseguente esercizio dell’azione recuperatoria del credito, nonché ritenendola in contrasto con quanto previsto dagli artt. 22, 23 e 24 L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi.
In aggiunta, la ricorrente ha rilevato che il proprio diritto di conoscere gli atti richiesti si fonda anche sul D. Lgs. 33/2013, trattandosi di documenti relativi alla spesa effettuata dall’ente pubblico nei confronti delle imprese accreditate col SSR, che devono essere pubblicate sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 33/2013.
In conclusione, la ricorrente ha chiesto all’adìto Tar di annullare la nota impugnata e di ordinare all’ASP di Ragusa l’ostensione dei documenti richiesti.
L’intimata ASP di Ragusa non risulta costituita in giudizio.
All’udienza camerale del 22 luglio 2021 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso deve essere respinto.
1.- Con riferimento alla denunciata violazione della legge 241/1990, il ricorso risulta infondato. Va, infatti, premesso che l’esposizione fatta dalla ricorrente, e la concorde risposta dall’Azienda sanitaria intimata, evidenziano in modo chiaro il fatto che per l’anno 2019 il conguaglio delle competenze delle strutture private accreditate (funzionale alla definizione delle correlate economie e delle remunerazioni degli extra budget) sia una attività contabile ancora in corso;analogamente, anche la determinazione delle economie di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 è oggetto di verifica. Quanto esposto implica che i dati di ordine economico cui la ricorrente vorrebbe accedere non sono formalizzati in atti amministrativi già redatti ed esistenti, bensì costituiscono oggetto di una attività ricognitiva ancora in itinere . Ne consegue che, mancando specifici documenti oggetto di possibile ostensione, l’istanza della ricorrente tende di fatto ad ottenere da parte dell’amministrazione una attività di ricerca ed elaborazione dati, come tale inammissibile in base a quanto stabilito dalla legge 241/90. In proposito, giurisprudenza granitica afferma che “ All'esercizio del diritto di accesso non può conseguire, l'onere della Pubblica Amministrazione di farsi carico di una più o meno complessa e articolata elaborazione dei dati conoscitivi, necessari per l'individuazione e il reperimento dei documenti amministrativi ” (Cons. Stato, IV, 2302/2020;nello stesso senso anche Tar Napoli 796/2021;Tar Palermo 447/2021;Tar Roma 13188/2020;Tar Parma 189/2020);
Ancora più significativa per il caso in esame è la sentenza del Tar Lecce (n. 1700/2019), secondo la quale “ Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 1 lett. d, e dell'art. 22, comma 4, l. n. 241 del 1990 l'accesso può solo riguardare documenti già formati dall'amministrazione, con esclusione pertanto delle richieste tendenti all'elaborazione dei dati e alla creazione di nuovi documenti ”.
Non meno rilevante è la sentenza del Consiglio di stato (sez. V, 1464/2020) secondo la quale “ L'istanza di accesso a documenti amministrativi deve riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta;la richiesta di ostensione degli atti non può costituire uno strumento di controllo generalizzato sull'operato della Pubblica Amministrazione nei cui confronti l'accesso viene esercitato e l'onere della prova anche dell'esistenza dei documenti, rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio, non potendo imporsi all'Amministrazione la prova del fatto negativo della non detenzione dei documenti .” (sottolineatura dell’estensore).
A quanto fin qui osservato, deve aggiungersi che la richiesta formulata dalla società ricorrente nella forma indicata supra sub a) riguarda addirittura elementi contabili (economie di spesa relative agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 discendenti dalla minore produzione di attività eventualmente verificatasi nelle branche della specialistica convenzionata da privati) la cui esistenza è dunque incerta, come si desume chiaramente dall’utilizzo dell’espressione “ eventualmente verificatasi ”. Questo contribuisce a conferire all’istanza di accesso una ulteriore connotazione inammissibilmente esplorativa.
In relazione all’ulteriore fondamento della richiesta di accesso, che la ricorrente individua aggiuntivamente, nel cd. “accesso civico” di cui al D. Lgs. 33/2013, va osservato quanto segue.
La pubblicazione dei documenti, informazioni, e dati delle PP.AA., è definita dal D. Lgs. 33/2013 (art. 2, co. 2) come “ pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni ”. A tale attività della PA fanno da pendant “ il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione ” (art. 2 cit.), nonché “ il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione ” (art. 5, co. 1).
Con particolare riferimento agli atti delle amministrazioni sanitarie che implicano l’esborso di spese per l’erogazione di servizi a terzi, la legge stabilisce che “ E’ pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi. ” (art. 41, comma 4, D. Lgs. 33/2013), e che “ Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari ” (art. 41, co. 1 bis, del D. lgs. 33/2013, introdotto con il D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97).
Fatta questa premessa, di ordine generale, riguardante il regime normativo del cd. “accesso civico”, occorre adesso verificare se si tratti di un corredo normativo applicabile al caso di specie.
In primo luogo, deve osservarsi come la ricorrente abbia manifestato interesse a conoscere le seguenti tipologie di dati aggregati e sintetici, riguardanti: le economie di spesa relative agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 discendenti dalla minore produzione di attività eventualmente verificatasi nelle branche della specialistica convenzionata da privati (v. supra, lett. a);l’ammontare delle prestazioni erogate in extra budget dalle strutture accreditate e contrattualizzate insistenti nel territorio dell’ASP di Ragusa, con la suddivisione per branche (v. supra, lett. b);l’ammontare delle prestazioni erogate in extra budget dalla Salus S.r.l. distinte per anno dal 2015 al 2019.
Va subito osservato che il terzo oggetto dell’istanza costituisce un dato relativo ad una singola impresa, dunque non aggregato, che non rientra nell’obbligo di pubblicazione previsto dal citato articolo 41;per di più, riguardando l’attività della stessa società ricorrente, dovrebbe essere un dato già conosciuto, che non richiede di fare ricorso ad una richiesta di accesso inoltrata all’ente pubblico. Il primo oggetto della domanda di accesso rappresenta, come già detto, un dato meramente eventuale, di consistenza non ancora certa, e che comunque esorbita dalla previsione di obbligatoria pubblicazione prevista dal citato articolo 41.
Anche il secondo aspetto della domanda di accesso presentata dalla ricorrente non rientra nel parametro normativo invocato, avendo esso ad oggetto appunto – non i pagamenti per prestazioni sanitarie eseguiti a favore dei soggetti accreditati, ma - soltanto le prestazioni erogate al di fuori dei budget assegnati alla singola struttura, che evidentemente non possono essere oggetto di autonoma separata pubblicazione sul sito istituzionale.
Per quanto esposto, il ricorso va respinto.
Nulla si dispone per le spese processuali stante la mancata costituzione dell’ASP intimata e della controinteressata.