TAR Firenze, sez. I, ordinanza collegiale 2021-07-22, n. 202101088

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, ordinanza collegiale 2021-07-22, n. 202101088
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202101088
Data del deposito : 22 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2021

N. 00662/2021 REG.RIC.

N. 01088/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00662/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 662 del 2021, proposto da


Sodi Scientifica S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati N B, C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Provincia di Pisa, rappresentata e difesa dagli avvocati M A A, S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Grazzini in Firenze, piazza Vittorio;

nei confronti

Engine S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati D Iaria, Massimo Occhiena, Fabrizio Fracchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D Iaria in Firenze, via dei Rondinelli, 2;

per l'accesso agli atti di cui alla istanza del 19/03/2021, ovvero di tutta la documentazione amministrativa integrale presentata dall'aggiudicataria nella gara in oggetto;
dell'offerta tecnica integrale e senza omissis presentata dall'aggiudicataria, comprensiva di tutti gli allegati;
di tutti i chiarimenti, di tutte le integrazioni e di tutti i giustificativi presentati nel corso della procedura di gara in versione integrale e senza omissis;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Pisa e di Engine S.r.l.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 il consigliere R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che l’istanza di accesso formulata con la nota di cui in epigrafe ha avuto solo parziale riscontro da parte dell’amministrazione che ha consegnato una documentazione oscurata in molte parti e ha ritenuto di non dover ostendere le relazioni tecniche allegate dalla controinteressata alla sua offerta in accoglimento della opposizione da questa formulata;

L’opposizione è tesa a far valere il segreto industriale sulle statistiche relative al traffico veicolare e sulle caratteristiche migliorative del sistema offerto;

Ritenuto che le esigenze di tutela del segreto industriale (peraltro solo genericamente e sinteticamente individuate nella nota del 20/04/2021), recedono di fronte a comprovate necessità di difesa giurisdizionale del concorrente non aggiudicatario;

Ritenuto che nel caso di specie le relazioni tecniche di cui sopra sono state prodotte in funzione dei criteri di attribuzione dei punteggi nn. 3 e 4 previsti dal disciplinare di gara;

Ritenuto che la Commissione non ha motivato i punteggi espressi con riferimento a tali criteri;

Ritenuto che i giudizi espressi al riguardo dalla Commissione sono stati oggetto di impugnativa con il terzo motivo di ricorso;

Ritenuto che la comprensione dell’iter logico seguito dalla Commissione richieda la visione delle predette relazioni sia in funzione della proposizione di eventuali motivi aggiunti sia in funzione del vaglio da parte del Collegio della fondatezza del terzo motivo di ricorso con il quale si denuncia il vizio di insufficienza della motivazione;

Ritenuto, infine, che anche l’oscuramento di larghe parti della documentazione ostesa non appaia giustificato né motivato;

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