TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-07-11, n. 202311594
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Testo completo
Pubblicato il 11/07/2023
N. 11594/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10307/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10307 del 2017, proposto da
Vodafone Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G L P, F C e P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. F C in Roma, via Vittoria Colonna, n. 32;
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese entrambe dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento Agcm adottato a conclusione del procedimento PS10684, con il quale l’Autorità ha accertato asserite violazioni degli artt. 49, comma 1, lettera l), 50, comma 3, 51, comma 8, 57, commi 3 e 4, lettera a) cod. cons. ed ha irrogato una sanzione amministrativa; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 giugno 2023 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente impugnava il provvedimento specificato in epigrafe con il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) accertava delle condotte in violazione degli artt. 49, comma 1, lett. l), 50, comma 3, 51, comma 8 e 57, commi 3 e 4, lett. a) d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cod. cons.), irrogando conseguentemente all’impresa una sanzione pecuniaria.
1.1. In particolare, l’Autorità contestava in primo luogo l’aver omesso di fornire al consumatore in maniera chiara e comprensibile le informazioni di cui all’art. 49, comma 1, lett. l), cod. cons., facendo cosí gravare sull’utente il rischio di dover corrispondere al professionista i costi ragionevoli di cui all’art. 57, comma 3, cod. cons., in caso di esercizio del diritto di recesso.
1.2. Con il secondo addebito veniva censurata la condotta della società che dava esecuzione al contratto (mediante l’avvio del processo di attivazione della linea e/o di migrazione) durante il periodo di recesso, senza esigere esplicita richiesta ai sensi degli artt. 50, comma 3 e 51, comma 8, cod. cons. (relativi, rispettivamente, ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali ed ai contratti conclusi a distanza).
1.3. Infine, l’Agcm contestava la richiesta e l’addebito al consumatore recedente di costi superiori a quelli ragionevoli previsti dall’art. 57, comma 3, cod. cons., nonostante le violazioni di cui ai due paragrafi precedenti.
2. Si costituiva resistenza l’Autorità.
3. Le parti depositavano documenti e memorie in vista della pubblica udienza del 9 giugno 2023, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione.
4. Esaurita l’esposizione dello svolgimento del processo, è possibile passare all’illustrazione delle doglianze spiegate dalla società ricorrente nell’atto di impugnazione.
4.1. Tramite il primo motivo di gravame la società ricorrente lamenta, da un lato, la lesione del legittimo affidamento ingenerato dall’assenza di rilievi mossi dall’Autorità durante un intervento di moral suasion relativo alle informazioni da fornire al consumatore sull’esercizio del diritto di recesso, e, dall’altro, l’aderenza al dettato normativo degli avvisi resi disponibili prima della stipula del contratto.
4.2. A mezzo della seconda censura si evidenzia la corretta acquisizione del consenso telefonico del consumatore all’avvio immediato della prestazione, costituendo una libera modalità organizzativa interna l’esclusione della conclusione di contratti a distanza che non abbiano immediata esecuzione (per i quali comunque l’operatore telefonico invita il potenziale cliente a recarsi presso un punto vendita fisico presente sul territorio).
4.3. Con il terzo motivo di ricorso, invece, si deduce l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui ha censurato la condotta della società in relazione all’addebito dei costi del servizio fruito, atteso che la normativa di settore impone il divieto di distacco immediato: ne conseguirebbe il pieno diritto del professionista di esigere tutti i crediti medio tempore maturati.
4.4. Per mezzo della quarta doglianza si eccepisce l’incompetenza dell’Agcm, in quanto la condotta contestata rientrerebbe nell’ambito di applicazione della normativa settoriale di cui al d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (c.c.e.) con conseguente spettanza del potere sanzionatorio all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).
4.5. Infine, con l’ultimo motivo, viene dedotta la