TAR Napoli, sez. V, sentenza 2013-11-18, n. 201305173

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2013-11-18, n. 201305173
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201305173
Data del deposito : 18 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02230/2012 REG.RIC.

N. 05173/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02230/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 2230/2012 R.G. proposto, in sede di costituzione in giudizio ex art. 48 cod. proc. amm., per la trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da:
IPPOLITO IOLANDA, SIMONELLI GIUSEPPE, DURACCIO ANNA, PLAITANO CARMINE, VIVOLO ARCANGELO, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. F V ed, agli effetti del presente giudizio, domiciliati presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, alla P.zza Municpio, n. 64;

contro

COMUNE DI VOLLA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Leone, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Leone, con domicilio eletto presso Giovanni (Prof.) Leone in Napoli, viale Gramsci N. 17/B;

nei confronti di

COMITATO UNICO DI GARANZIA DEL COMUNE DI VOLLA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto, prot. 16464/2011, di nomina dei componenti del comitato unico di garanzia per le pari opportunita'.

per l’annullamento, previa sospensiva

- quanto al ricorso introduttivo:

1) del decreto, prot. n. 16464/2011, di nomina dei componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, emesso in data 4.10.2011 dal Responsabile del Personale del Comune di Volla dr.ssa Anna Sannino, notificato ai ricorrenti in data 5.10.2011 dai messi comunali del Comune di Volla;

2) del decreto di nomina di ulteriori componenti CUG, citato, ma privo di estremi e di data di emanazione, nella delibera di Giunta Comunale n. 133 del 16.12.2011 di approvazione del regolamento di disciplina del Comitato Unico di Garanzia;

3) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;

- quanto ai motivi aggiunti notificati il 30.11.2012 e depositati l’11.12.2012:

dell’atto di nomina dell’Ag. E d C, quale Segretaria del CUG, portato a conoscenza della ricorrente I I mediante Convocazione del 3.10.2012 prot. 2012/4608 a firma del Magg. dr. G F, Presidente del Comitato Unico di Garanzia Comune di Volla (NA), notificato in data 5.10.2012;

- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.


Visto l’atto di costituzione in giudizio ex art. 48 cod. proc. amm. con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti notificati il 30.11.2012 e depositati l’11.12.2012;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;

Visti gli atti tutti della causa;

Viste le ordinanze n. 3719 del 3 agosto 2012 e n. 3728 del 17 luglio 2013 di questa Sezione;

Uditi - relatore alla pubblica udienza del 14 novembre 2013 il cons. dr. C - i difensori della parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con atto - ritualmente notificato e depositato il 10.5.2012 - I I, S G, D A, P C, V A si sono costituiti in giudizio innanzi a questo Tribunale per la trasposizione - conseguente ad opposizione del resistente Comune di Volla - ai sensi dell’art. 48 cod. proc. amm. - in sede giurisdizionale di ricorso straordinario al Capo dello Stato da loro in precedenza proposto avverso il decreto prot. n. 16464/2011 del 4.10.2011 con cui il Responsabile del Personale del Comune di Volla (NA), ai sensi dell’art. 21 della legge n.183 del 4.11.2010 di modifica dell’art. 57 del D.L.vo n. 165/2001 istituendo “il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e per le pari opportunità che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing”, aveva nominato componenti del predetto Comitato.

All’uopo, in punto di fatto, i ricorrenti premettevano:

- che la legge n.183 del 4.11.2010 aveva istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità e la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.), in sostituzione, unificandone le competenze in un solo organismo, dei comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing (C.P.O.), in precedenza, istituito dal Comune di Volla, con decreto sindacale n. 6 del 24.4.2009 e del quale le dipendenti comunali I I e D A - attuali ricorrenti - erano state nominate componenti.

- che, in data 21.4.2011, con nota prot. 7175, il Responsabile del Personale, previo Avviso Pubblico rivolto a tutti i dipendenti comunali interessati, aveva avviato il procedimento di nomina del predetto C.U.G., e nel predetto Avviso era stato richiesto di formulare apposita istanza indirizzata al Responsabile dell’ufficio del Personale con allegato obbligatoriamente un curriculum, da presentare entro giorni 15 dalla data del 21.4.2011, precisando altresì i requisiti da possedere in aderenza alle Linee Guida sulle modalità di funzionamento emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e che i ricorrenti erano stati gli unici dipendenti comunali ad aver presentato domanda di partecipazione per la designazione dei componenti del C.U.G. al predetto Responsabile del Personale, nelle forme e modalità richieste dall’avviso pubblico;

- che in data 23.6.2011, con nota prot.11375, loro pervenuta per semplice conoscenza, il Responsabile del Personale aveva chiesto al Sindaco di voler fornire ulteriori direttive per la selezione tra il personale che aveva presentato istanza di nomina componenti C.U.G., rappresentando nella stessa nota “che i componenti del C.U.G., eccezion fatta per quelli designati dai sindacati, sono qualificati dalla legge come rappresentanti dell’amministrazione”;

- che, con nota prot. n.13993 del 9.8.2011, pervenuta ai ricorrenti per semplice conoscenza a fine Agosto (allorquando la maggioranza dei componenti era assente per ferie), si era venuto a conoscenza che il Sindaco aveva dato mandato al Funzionario Responsabile del Personale di ripubblicare l’avviso per manifestazione di interesse per la designazione dei componenti del C.U.G. asserendo nella stessa nota che gli esponenti quali unici partecipanti al precedente avviso, “non potevano qualificarsi rappresentanti dell’amministrazione per avere formalizzato attraverso note acquisite al protocollo generale, una posizione di contrapposizione nei confronti dell’Amministrazione”.

All’uopo, preso atto che, senza che gli esponenti avessero mai avuto alcun riscontro alle loro domande di partecipazione al I Avviso Pubblico (non essendo loro mai stato notificato alcun provvedimento motivato recante la esclusione dalla partecipazione al procedimento di nomina dei componenti del suddetto C.U.G., mentre unicamente a seguito di richiesta di accesso agli atti del predetto procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in data 17.10.2001, prot. n. 17283, del 2.9.2011, avevano appreso le motivazioni della loro esclusione dal procedimento de quo) in data 2.9.2011, con nota prot. n. 14739, il Responsabile del Personale aveva ripubblicato la suddetta manifestazione di interesse, parti ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:

1) Violazione della L. 4.11.2010, n. 183 - Violazione di legge per carenza di motivazione - Eccesso di potere (per disparità di trattamento, errata valutazione dei presupposti, illogicità e contraddittorietà degli atti);
lamentando che l’impugnato decreto non sarebbe adeguatamente e congruamente motivato, essendo nel medesimo citati gli estremi delle domande e dei nominativi dei soli competenti che avrebbero formulato istanza di designazione quali componenti del C.U.G. a seguito del II Avviso Pubblico (esclusi e non). Inoltre, priva di pregio sarebbe la motivazione a corredo della nota prot. 13993 del 9.8.2011 - citata nell’impugnato decreto - con la quale “il Sindaco richiedeva al responsabile del Personale di procedere alla ripubblicazione dell’avviso in ragione della non ascrivibilità dei dipendenti comunali (e quindi dei ricorrenti, senza però indicarne i nominativi) che avevano avanzata istanza di designazione, quali rappresentanti dell’amministrazione per le ragioni esplicitate nella suddetta nota, cui si opera rinvio”, in quanto nessuna norma in materia prevederebbe la possibilità di escludere altri dipendenti comunali dalla procedura di costituzione del C.U.G., unicamente perché gli stessi avrebbero segnalato all’Ente di appartenenza problematiche afferenti al malessere organizzativo relativo alle proprie condizioni di lavoro.

2) Illegittimità dei criteri di esclusione e valutazione delle istanza - Eccesso di potere (per travisamento ed erronea valutazione dei fatti).

Parti ricorrenti, evidenziato che i criteri di valutazione per la designazione dei componenti del C.U.G. sarebbero previsti nella legge n. 183/2010, nelle predette Linee Guida e citate nelI'Avviso Pubblico e, segnatamente: a) adeguate conoscenze nelle materie di competenze del C.U.G.;
b) adeguate esperienze, nell’ambito delle pari opportunità e/o mobbing, dei contrasti alle discriminazioni, rilevabili attrverso il percorso professionale;
c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali, deducono che le dipendenti I I e D A avrebbero acquisito tali competenze nel precedente Organismo di Pari Opportunità oltre ad aver effettuato percorsi di studi personali in tale materia, mentre nel decreto in esame si evincerebbe che “dalle candidature avanzate dai sigg. dipendenti comunali in relazione al primo Avviso, detti soggetti non possiedono i titoli di studio/esperienze professionali e percorsi di formazione settoriale”;
pertanto palese sarebbe il contrasto con il decreto sindacale n. 6 del 24.4.2009 di nomina dei componenti del previgente Comitato Pari Opportunità (C.P.O.), con il quale le dipendenti I I e D A sarebbero state nominate componenti di tale comitato, dallo stesso Sindaco che, nel caso in esame, le avrebbe escluse dalla costituzione del C.U.G. (che per legge sostituirebbe il previgente C.P.O.), senza tener conto che le predette dipendenti avrebbero acquisito le competenze e la professionalità richiesta nel corso degli anni in cui avrebbero fatto parte di tale ultimo Comitato;
inoltre elementi di contrasti nella suddetta affermazione si ravviserebbero anche in merito alle competenze e professionalità maturata in materia dalla dipendente I I per il percorso di studi che la stessa avrebbe intrapreso nella materia nel corso degli studi e desumibili dal curriculum allegato al documento n. 5.

3) Violazione dell’art. 25 L. n.241/1990 - Silenzio rifiuto illegittimo - Eccesso di potere per carenza di istruttoria, atteso che con gli impugnati provvedimenti sarebbe stato leso il principio della trasparenza dell’azione amministrativa, con la conseguente impossibilità di:

a) di consentire una valutazione completa dell’istruttoria;

b) di accertare se la P.A. abbia valutato esaurientemente tutti gli interessi che avrebbero dovuto essere tenuti presenti nell’adozione dell’atto.

Al riguardo, sostanzialmente emergerebbero dai provvedimenti impugnati evidenti vizi di legittimità, una macroscopica violazione delle leggi (legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;
legge n.183/2010;
D.L. vo n.150/2009;
D.L.vo n.5 del 25.1.2010) ed una sostanziale lesione dei principi di uguaglianza, di parità di trattamento e di pari dignità sociale, espressamente tutelati in Costituzione (Cfr. artt.3,4,35,36,37,97).

Infatti, dai fatti sopra descritti e dai documenti allegati, si ravviserebbe una notevole disparità di trattamento e di pari opportunità tra dipendenti comunali, con adozione di forme discriminatorie che impedirebbero il riconoscimento, il godimento e l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo lavorativo.

4) Non conformità della normativa nazionale alle norme del Trattato dell’Unione Europea in materia di libertà sindacale - libertà di riunione e associazione - Libertà di espressione e di informazione così come enunciato negli artt. 11 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Preso atto dell’atto di nomina dell’Ag. E d C, quale Segretaria del CUG, portato a conoscenza della ricorrente I I mediante Convocazione del 3.10.2012 prot. 2012/4608 a firma del Magg. dr. G F, Presidente del Comitato Unico di Garanzia Comune di Volla (NA), notificato in data 5.10.2012, i ricorrenti, con i motivi aggiunti in epigrafe, hanno impugnato anche tale atto deducendo le seguenti censure:

1) Illegittimità derivata ed illegittimità dell’atto presupposto;

2) Violazione della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 - Eccesso di potere (per disparità di trattamento ed illogicità degli atti, errata valutazione dei presupposti, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e perplessità circa l’iter seguito per la nomina del Segretario del C.U.G.

Si è costituito in giudizio l’intimato Comune, chiedendo il rigetto del ricorso, sì come infondato.

Con l’ordinanza 3719 del 3 agosto 2012 la Sezione ha disposto incombenti istruttori;

Con l’ordinanza n. 3728 del 17 luglio 2013 la Sezione ha onerato i ricorrenti della integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti nominati quali componenti del C.U.G.

Alla pubblica udienza del 14 novembre 2013 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente deve prendersi atto che, in esecuzione dell’ordinanza n. 3728 del 17 luglio 2013 della Sezione, in data 26.9.2013, l’atto di costituzione in giudizio per I I, S G, D A, P C, V A, è stato notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario, in data 17.9.2013 a P A L, M P, S M, M A, L T, P G, mentre i motivi aggiunti, sempre a mezzo di ufficiale giudiziario, risultano notificati in data 17.9.2013 a E d C.

2. Ciò premesso, con il ricorso introduttivo è stato impugnato il decreto prot. n. 16464/2011 del 4.10.2011 con cui il Responsabile del Personale del Comune di Volla (NA), nell’esercizio del potere organizzativo non avente alcun riflesso sul rapporto di servizio, in attuazione dell’art. 21 della legge n.183 del 4.11.2010 di modifica dell’art. 57 del D.L.vo n. 165/2001 (istitutiva dei “Comitati Unici di Garanzia - C.U.G. per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e per le pari opportunità che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing”, in conformità della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità, datata 4.3.2011, con cui erano state dettate “Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”) nominava i componenti del predetto C.U.G.;
è stato impugnato, altresì, il decreto di nomina di ulteriori componenti CUG, citato, ma privo di estremi e di data di emanazione, nella delibera di Giunta Comunale n. 133 del 16.12.2011 di approvazione del regolamento di disciplina del Comitato Unico di Garanzia;

3. Con motivi aggiunti, invece, è stato impugnato l’atto di nomina dell’Ag. E d C, quale Segretaria del CUG, portato a conoscenza della ricorrente I I mediante Convocazione del 3.10.2012 prot. 2012/4608 a firma del Magg. dr. G F, Presidente del Comitato Unico di Garanzia Comune di Volla (NA), notificato in data 5.10.2012;

4. Il ricorso introduttivo è fondato in relazione alla prima censura inerente alla carenza di adeguata e congrua motivazione dell’impugnato decreto di nomina, in relazione alla L. 4.11.2010, n. 183 ed all’art. 3 L. 7.8.1990, n. 241, di cui pure se ne deduce la violazione, oltre all’eccesso di potere (per disparità di trattamento, errata valutazione dei presupposti, illogicità e contraddittorietà degli atti), atteso che nello stesso decreto di nomina sarebbero citati unicamente gli estremi delle domande e dei nominativi di coloro che avrebbero formulato istanza quali componenti del C.U.G. a seguito del II Avviso Pubblico (esclusi e non), mentre il richiamo, “per relationem”, alla nota prot. 13993 del 9.8.2011 sarebbe priva di pregio in quanto nessuna norma in materia, né tanto meno la rubricata legge n. 183 del 4.11.2010 che avrebbe istituito il Comitato Unico di Garanzia, nonché la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministero delle Pari Opportunità recante le ”Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei C.U.G.”, prevederebbe la possibilità di escludere altri dipendenti comunali dalla procedura di costituzione del C.U.G., unicamente perché “gli stessi avrebbero segnalato all’Ente di appartenenza problematiche afferenti al malessere organizzativo relativo alle proprie condizioni di lavoro”.

5. La prospettazione dei ricorrenti merita condivisione.

6. Giova ripercorrere brevemente, in punto di fatto, alcuni rilevanti passaggi procedimentali seguiti dal Comune di Volla per addivenire alla nomina dei componenti del C.U.G. disposta con gli atti impugnati.

Dopo che in data 21.4.2011, con nota prot. 7175, il Responsabile del personale aveva avviato il procedimento di nomina del predetto C.U.G., previo Avviso Pubblico rivolto a tutti i dipendenti comunali interessati, richiedendosi nello stesso Avviso di formulare apposita istanza indirizzata al Responsabile dell’ufficio del Personale con allegato obbligatoriamente un curriculum, da presentare entro quindici giorni dalla data del 21.4.2011 (e gli attuali ricorrenti fra i dipendenti comunali erano gli unici che risultavano aver presentato domanda di partecipazione), con nota prot.11375, datata 23.6.2011, il Responsabile del Personale chiedeva al Sindaco di voler fornire direttive per la selezione (sul punto le Linee Guida prospettavano anche lo svolgimento di appositi colloqui, oltre all’acquisizione dei curricula) tra il personale che aveva presentato istanza di nomina, precisandosi che: <<
Detti oggettivi criteri, dovranno essere funzionali a verificare che i candidati presentino i requisiti di conoscenza/competenza e le attitudini anche di natura personale richiesti nelle Linee guida sopra citate. Dovrà essere garantita la rappresentanza di entrambi i sessi e, se possibile, una provenienza da diverse aree geografiche e funzionali, rappresentandosi che i componenti del C.U.G., eccezion fatta per quelli designati dai sindacati, sono qualificati dalla legge come “rappresentanti dell’amministrazione” (…….) >>.

Al riguardo, nella nota sindacale n. 13993 del 9.8.2011, indirizzata al Responsabile del Personale e, per conoscenza, ai componenti del C.P.O. (Maria Rosaria Buonocore, Anna Duraccio, I I, Anna Luisa Perrella, Rosa Pratico), ad oggetto: “C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia) - art. 21 legge 4 novembre 2010, n. 183 - Riscontro Vs. richiesta direttive acquisita a mezzo prot. 11375 del 23.6.2011, in riscontro alla nota in oggetto”, si rappresentava che: <<
tutti i dipendenti che hanno fatta richiesta di essere nominati quali componenti del C.U.G. hanno formalizzato, attraverso note acquisite al protocollo generale, una posizione di contrapposizione nei confronti dell’Amministrazione, con espressione di doglianze in relazione a profili rientranti nell’ambito di competenza del Comitato”.

Non si entra nel merito delle segnalazioni, ma è di tutta evidenza come i sopra detti dipendenti non possano qualificarsi “rappresentanti del’Amministrazione”, soprattutto se si considera che la posizione di dirigenti sindacali rivestita da taluni di loro altererebbe irrimediabilmente la composizione del Comitato come delineata dal Legislatore.

Ritenendo che la designazione dei “rappresentanti dell’Amministrazione” sia di esclusiva e insindacabile pertinenza della parte pubblica (esattamente come è di esclusiva ed insindacabile pertinenza della parte sindacale la designazione dei componenti di loro spettanza), lo scrivente chiede al Responsabile del Personale di ripubblicare un avviso per manifestazione di interesse rivolto a personale dipendente, all’interno del quale, all’esito del colloquio condotto secondo le indicazioni contenute nelle apposite Linee Guida, possano essere individuate dal Sindaco (nella sua qualità di Capo dell’A.C.) i componenti di rappresentanza datoriale >>.

7. In dettaglio, dalla documentazione versata in atti, si evince che i su richiamati motivi per non potere considerare gli istanti, attuali ricorrenti, “rappresentanti dell’Amministrazione” sono rinvenibili nell’aver sottoscritto e presentati al Comune i seguenti atti:

“1. Dipendente D A: ha segnalato con nota prot. 12128 del 5.7.2011 ai Funzionari competenti ed al Comitato Unico di Garanzia del quale ne era competente, condizioni di stress e malessere organizzativo;

2. Dipendente V A: ha segnalato con nota prot. 13143 del 22.7.2011 ai Funzionari competenti e al Comitato Pari Opportunità condizioni di malessere organizzativo;

3. Dipendenti I I e S G: hanno segnalato, nella loro qualità di dirigenti sindacali all’Amministrazione del Comune di Volla (NA) e ai Funzionari competenti con nota prot. 13834 del 4.8.2011, il malessere lavorativo che i suddetti dipendenti avevano formalmente rappresentato ed altresì quello segnalato verbalmente da molti dipendenti comunali”.

Nell’impugnato decreto di nomina, “in aggiunta alle considerazioni effettuate nella richiamata nota prot. 13993/2011 che ha rigettato le candidature avanzate dai sigg. ri dipendenti comunali in relazione al primo Avviso, in quanto detti soggetti non possiedono i titoli di studio/esperienze professionali e percorsi di formazione settoriale che questa Amministrazione intende privilegiare per la composizione del Comitato”, si rileva che: “i curricula prodotti dai dipendenti comunali Scala G.A., Borrelli G. e Carotenuto A., risultano meno significativi, rispetto alle funzioni ed all’area di competenza del C.U.G. rispetto a quelli dei dipendenti sopra citati (…….)”.

8. Si appalesa a tal punto e in via preliminare la fondatezza di un primo profilo di censura (di carattere procedimentale) in cui può logicamente scomporsi il primo motivo di gravame, atteso che il Comune, prima ancora di concludere con un provvedimento espresso il procedimento di nomina attivato con il primo Avviso Pubblico, ignorando del tutto le domande presentate dagli aspiranti alla nomina, ha indetto un nuovo Avviso Pubblico abbandonando la procedura fino a quel momento espletata che, pertanto, è rimasta sostanzialmente ed inspiegabilmente disapplicata e tamquam non esset.

9. Nota il Collegio che ad una riformulazione dell’avviso pubblico si sarebbe potuto addivenire unicamente qualora fosse stato adottato un provvedimento espresso revoca del precedente Avviso Pubblico e/o di esclusione (in ogni caso, assistito da congrua ed adeguata motivazione) di tutti coloro che, quali i ricorrenti, avevano chiesto di essere nominati, attraverso l’adozione di un provvedimento di autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies L. n. 241/1990 e sulla base dei presupposti da tale normativa previsti e disciplinati.

Invece il Comune, ignorando del tutto le domande presentate ed, ancor prima l’Avviso Pubblico precedentemente indetto, nonché la procedura sino a quel momento espletata, illegittimamente indiceva un nuovo Avviso Pubblico rendendo note (anche se in maniera estremamente sintetica e superficiale) le motivazioni della esclusione dei candidati del primo Avviso Pubblico unicamente in occasione del provvedimento di nomina dei nuovi componenti del C.U.G. selezionati all’esito della riformulazione dell’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse.

10. Tuttavia - e si passa alla disamina del secondo profilo di censura del primo motivo di gravame - il Collegio, rileva l’impossibilità, relativamente alla ripubblicazione dell’Avviso per manifestazione di interesse ed, ancor prima, alla esclusione dalla procedura di nomina di coloro che avevano presentata istanza a seguito del precedente Avviso Pubblico, di rendere delle motivazioni quali quelle offerte dal Comune nel modo come sopra descritto che si pongono in manifesto contrasto con la normativa di riferimento e con la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministero delle Pari Opportunità con la quale sono state espresse le ”Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni”.

11. Linee Guida siffatte hanno sviluppato i principi enunciati nella legge n. 183 del 4.11.2010 istitutiva del C.U.G., rilevandosi che: <<
La novità, costituita dalla previsione normativa di un organismo che assume - unificandole - tutte le funzioni che la legge, i contratti collettivi e altre disposizioni attribuiscono ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, da tempo operanti nella Pubblica Amministrazione, rende opportuna una illustrazione del contesto normativo ed applicativo sul quale la legge è intervenuta, innovando, razionalizzando e rafforzando competenze e funzioni.

A quasi venti anni dell’introduzione nella Pubblica Amministrazione dei Comitati per le Pari Opportunità indiscutibilmente positivo, e rispondente anche alle indicazioni dell’Unione Europea, è l’avere previsto organismi paritetici che, come strumenti delle stesse amministrazioni nell’ambito delle quali operano, svolgono un compito importante: contribuire e fornire elementi utili per la corretta gestione del personale in un’ottica di parità e contrasto alle discriminazioni >>.

Relativamente alle modalità di funzionamento del nuovo organismo ed, ancor prima, ai criteri della sua composizione le Linee Guida prevedono che: <<
Il C.U.G. ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.L. vo n. 165/2001, e da pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

I/le componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del C.U.G. solo in caso di assenza impedimento dei rispettivi titolari.

Si auspica, ove possibile, che i/le componenti provengano dalle diverse aree geografiche e funzionali >>.

Infine, relativamente alle modalità di nomina: <<
Il C.U.G. è nominato con atto del dirigente preposto al vertice dell’amministrazione, secondo quanto previsto per i singoli ordinamenti.

Nel caso in cui al vertice dell’amministrazione siano preposti più dirigenti pari ordinati, la competenza è del dirigente tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane. In caso di pariordinazione di dirigenti tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane, il CUG è nominato d’intesa tra i pari ordinati.

(……….).

La complessità dei compiti demandati al C.U.G. richiede che tra i/le componenti siano dotati/e di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi e, pertanto, essi devono possedere:

- adeguate conoscenze nelle materie di competenza del C.U.G.;

- adeguate esperienze, nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;

- adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.

Al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui sopra, l’amministrazione fa riferimento, in primo luogo, ai curricula degli/delle interessate, eventualmente presentati secondo un modello predisposto dall’amministrazione stessa. A regime, e, ove possibile, anche in sede di prima costituzione del C.U.G., con riguardo alla quota dei rappresentanti dell’amministrazione, i curricula potranno pervenire all’amministrazione a seguito di una procedura trasparente di interpello rivolta a tutto il personale. Il dirigente preposto al vertice dell’amministrazione può, comunque, prevedere colloqui con i/le candidati/e ai quali può partecipare anche il/la Presidente precedentemente nominato/a.

Resta salva la possibilità, per le amministrazioni in cui è consolidata la prassi dell’elezione dei/delle componenti, di nominare gli stessi attraverso tale procedura.

Le amministrazioni tengono conto dell’attività svolta dai/dalle componenti all’interno del C.U.G. (per esempio ai fini della quantificazione dei carichi di lavoro) >>.

12. Nella fattispecie in esame, allorquando i componenti del C.U.G., nel rigoroso rispetto dei limiti dei compiti da loro assolti, segnalano disfunzioni o situazioni di malessere organizzativo, nel legittimo e corretto esercizio del potere di denuncia e di censura che loro compete, giammai è configurabile, né in astratto, né in concreto, alcun atteggiamento di contrapposizione dei denuncianti con l’Amministrazione la quale non può difendere un proprio interesse personale, contrastante con quello al buon andamento, all’efficienza ed alla trasparenza dell’azione amministrativa e, pertanto, non può non essere interessata ad eliminare ogni situazione di disfunzione, o di malessere o di stress organizzativo causati da discriminazioni di qualunque specie che abbiano a verificarsi al suo interno e tali da compromettere il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.

Come si evince dalla su riferita normativa di riferimento la ratio dell’istituzione di un C.U.G. - così come, d’altronde, del precedente C.P.O., che è andato a sostituire - non è, all’evidenza, quella di creare un ulteriore organo burocratico, in tal modo contribuendo ad “appesantire” la struttura organizzativa, ma unicamente quella di dare viva voce e spazio alle istanze ed alle forze attive presenti nella società civile o nelle varie componenti più o meno ampie in cui essa è scomponibile (nella specie quella dei lavoratori dipendenti di una P.A.), contrapponendo, per tal guisa, ai tradizionali organi presenti all’interno dell’apparato istituzionale dell’Ente organismi snelli e sburocratizzati che si presentino effettivamente rappresentativi delle istanze sociali e delle esigenze collettive, ad iniziare da quelle dei lavoratori dipendenti.

Da ciò la duplice conseguenza, da un lato, che rientra proprio nei compiti del C.U.G. quello di porsi tendenzialmente in posizione di contrapposizione con l’Ente istituzionale nella cui struttura risultano pur essi inseriti al fine di denunciare comportamenti disdicevoli e discriminatori, contrastanti, altresì, con i principi di efficienza e di buona amministrazione e, dall’altro, che giammai i componenti del C.U.G. potrebbero considerarsi “rappresentanti dell’Amministrazione”, avendo il C.U.G., come finalità istituzionale ultima, quella di rendere l’Ente territoriale effettivamente rappresentativo delle istanze sociali in esso compresenti, nell’ottica di una tendenziale riduzione o, addirittura annullamento delle distanze tra Amministratori ed Amministrati (fra i quali dovendosi ricomprendere anche le risorse umane in dotazione alle PP.AA.). A voler diversamente ragionare si finirebbe con l’assecondare e legittimare un atteggiamento autoreferenziale dell’Ente in funzione dell’arcaica tutela di privilegi e prerogative, oramai anacronistiche e superate, in quanto assolutamente incompatibili con un’Amministrazione di servizio (specie se territoriale), sempre più attenta ed aperta alle istanze sociali, che si presenti effettivamente rappresentativa e trasparente.

13. Il Collegio non ignora che, in conformità con la legge istitutiva del C.U.G. ed in sintonia con le Linee Guida di cui alla Direttiva Ministeriale, la scelta dei componenti di tale nuovo organismo da parte degli organi preposti alla loto designazione, comporta un’ampia valutazione discrezionale che impinge nel merito dell’azione amministrativa e, come tale, di regola, si sottrae al sindacato giurisdizionale di legittimità. Tuttavia, allorquando la suddetta valutazione si presenti manifestamente illogica o irrazionale ovvero fondata su presupposti inesistenti, sconfinando nell’arbitrio, essa è tale da concretare il vizio di legittimità costituito dall’eccesso di potere, come nel caso di specie, laddove, a cagione dell’erroneità ed inconferenza delle (scarne) motivazioni fornite, illegittimamente è stata disposta l’esclusione dei ricorrenti dalla procedura di cui al I Avviso Pubblico, finalizzata alla nomina dei componenti del nuovo Organismo rappresentativo, in buona sostanza, unicamente per la mancanza del mero gradimento di coloro che, fino a quel momento, avevano presentato istanza di candidatura.

14. Pertanto fondatamente i ricorrenti deducono di aver segnalato all’Amministrazione di appartenenza, quali componenti del C.P.O. condizioni tali da ravvisare uno situazioni di disfunzioni organizzative o di malessere del lavoratore, e la conclamata conseguenza sarebbe stata che, a seguito di tali segnalazioni, quasi a mo’ di sanzione, gli stessi sarebbero stati esclusi dalla composizione della costituzione del C.U.G., quale organismo che per legge dovrebbe garantire benessere dei lavoratori e pari opportunità sul lavoro.

In buona sostanza il C.U.G. (in linea di continuità con il precedente C.P.O. che andava sostituire), che dovrebbe garantire l’efficienza organizzativa e la lotta alle discriminazioni all’interno dell’Ente, finisce esso stesso con l’essere creato con modalità e criteri opachi, discriminatori, perplessi e, persino, arbitrari.

15. In definitiva, v’è quanto basta per accogliere il ricorso introduttivo con il conseguente annullamento del decreto prot. n. 16464/2011, del 4.10.2011 di nomina dei componenti del Comitato Unico di Garanzia.

16. Per analoghe ragioni da annullare è anche il decreto di nomina di ulteriori componenti C.U.G., citato - ma privo di estremi e di data di emanazione - nella delibera di Giunta Comunale n. 133 del 16.12.2011 di approvazione del regolamento di disciplina del Comitato Unico di Garanzia.

Infine, per invalidità derivata, è illegittimo e da annullare è anche l’atto di nomina dell’Ag. E d C, quale Segretaria del CUG, portato a conoscenza della ricorrente I I mediante Convocazione del 3.10.2012 prot. 2012/4608 a firma del Magg. dr. G F, Presidente del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Volla (NA), notificato in data 5.10.2012, impugnato con i motivi aggiunti che, pertanto, sono anch’essi fondati.

17. Conclusivamente, ogni altra censura assorbita, il ricorso ed i motivi aggiunti, nei limiti di quanto si è andato esponendo, sono fondati e devono essere accolti con il conseguente annullamento degli atti impugnati e con salvezza per quelli ulteriori.

18. Le spese giudiziali, come di regola, seguono la soccombenza e vengono quantificate come da dispositivo.

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