TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2018-07-11, n. 201807723

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2018-07-11, n. 201807723
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201807723
Data del deposito : 11 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/07/2018

N. 07723/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06581/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6581 del 2018, proposto da:
COBAT - Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato C B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nizza 45;



contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Ecolamp, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del decreto ministeriale 119 del 28 marzo 2018, avente ad oggetto il “Riparto del contributo dovuto per l'anno 2016, previsto dall'articolo 206 bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2018;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2018 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1 - Premette in fatto il Consorzio odierno ricorrente di essere un sistema collettivo operante tanto ai sensi tanto del D.Lgs. 188/2008, concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti RIPA – quale attività principale - quanto ai sensi del D.Lgs 49/2014, concernente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE – quale attività marginale - e di essere stato onerato, per effetto del gravato decreto ministeriale, dell’importo di € 151.262,00 quale contributo da corrispondere ai sensi dell’art. 206-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, calcolato sulla base di un valore della produzione pari ad € 95.551.756,00, riferito ad entrambi i settori di attività, come risultante dall’estratto dal bilancio al 31 dicembre 2015.

Avverso tale decreto ne denuncia parte ricorrente l’illegittimità e l’erroneità, sostenendo che ai consorzi operanti nel settore delle pile ed accumulatori di cui all D.Lgs. 188/2008 non può applicarsi il contributo di cui all'art. 206 bis comma 6 del TUA, con la conseguenza che il volume di produzione afferente detta attività non può costituire la base imponibile per determinare il contributo di cui al citato art 206-bis.

A sostegno della proposta azione impugnatoria deduce, in particolare, parte ricorrente il seguente complesso motivo di censura:

Violazione e falsa applicazione dell'art 206 bis del D.Lgs. 195/2006 - Violazione e falsa applicazione del D.Lgs 188/2008 (Direttiva Europea n. 2006/66/CE), della Legge Antitrust 287/1990 - Eccesso di potere, travisamento dei fatti - Violazione e falsa applicazione della L. 221 del 28 dicembre 2015- Violazione del principio di ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento (art. 3 Cost.).

Nel rilevare l’erroneità del calcolo del contributo, in quanto basato anche sul valore della produzione riferita all’attività RIPA (pile e accumulatori) invece asseritamente esente da tale contributo per intervenuta abrogazione dell’art. 235 del D.Lgs. n. 152 del 2006, richiamato dall’art. 206-bis del medesimo testo normativo, afferma parte ricorrente che il contributo avrebbe dovuto essere calcolato solo sul valore della produzione dei RAEE, per un ammontare risultante pari a € 8.000.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sostenendo l’infondatezza del ricorso in quanto l’art. 206-bis, nel richiamare l’art. 227, ricomprenderebbe anche i consorzi istituiti ai sensi di tale articolo.

In replica a tale assunto, parte ricorrente, con successiva memoria, ha precisato che il Consorzio non è stato istituito ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 152 del 2006, ma ai sensi dell’art. 9-quinquies del D.L. n. 397 del 1988, con conseguente esclusione della quota di attività relativa alle pile ed accumulatori dalla sottoposizione a contribuzione.

Alla camera di consiglio del 3 luglio 2018 parte ricorrente, a fronte della possibilità di decisione della causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha inteso rinunciare all’istanza di rinuncia alla sospensiva; cosicchè, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, come da verbale.

2- Per come sopra illustrato, la controversia in esame verte sulla correttezza o meno della

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