TAR Milano, sez. I, sentenza 2019-12-11, n. 201902641

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2019-12-11, n. 201902641
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201902641
Data del deposito : 11 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2019

N. 02641/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01805/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1805 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L G, M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio pec come in atti;
U.T.G. - Prefettura di Como, M4 S.p.A. non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- della nota a mezzo PEC in data 9 giugno 2016, con cui la Prefettura di Milano ha comunicato alla società ricorrente l'adozione di un'informazione antimafia interdittiva, prot. fasc. n. 12B7 /2007903851;

- della nota a mezzo PEC in data 14 giugno 2016, con cui la Prefettura di Milano rettificava la precedente comunicazione e trasmetteva, per estratto, l'informazione antimafia interdittiva prot. fasc. n. 12B7 /2007903851 dell'8 giugno 2016;

- dell'estratto della informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Milano nei confronti della ricorrente, prot. fasc. n. 12B7 /2007903851 dell'8 giugno 2016;

- dell'informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Milano prot. fasc. n. 12B7 /2007903851 dell'8 giugno 2016, comunicata alla ricorrente nel testo integrale in data 8 luglio 2016;

- della comunicazione della Prefettura di Milano di avvio del procedimento per la valutazione della sussistenza dei presupposti previsti dal D.L. n. 90/2014, contenuta all'interno delle predette comunicazioni a mezzo PEC del 9 e 14 giugno 2016;

- della nota prot. di uscita n. 0072182 del 21 giugno 2016, con cui la Prefettura di Milano riteneva "definito il procedimento, non sussistendo i presupposti per procedere con l'adozione di una delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio dell'impresa";

- della nota della Prefettura di Milano, prot. n. 2007-903851 del 16 aprile 2015, diretta al Ministero dell'Interno-D.I.A. e alla Prefettura di Como;

- dell'informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Como prot. n. 0007775 del 27 aprile 2016, richiamata nell'informazione della Prefettura di Milano, unitamente agli atti nella prima citati: nota n. 294877/15 in data 20/05/2015 del Nucleo Polizia Tributaria di Como;

- delle note n. 0162235/16-10 di prot. "P" in data 25/08/2015 e n. 0162235/16-12 di prot. "P" in data 29/10/2015 del Comando Provinciale Carabinieri di Como; nota n. 125/MI/2° /P0/344 di prot. 3936 in data 01/04/2016 del Centro Operativo D.I.A. di Milano;

- del verbale della riunione del Gruppo Provinciale Interforze, tenutasi in data 18 aprile 2016 presso la Prefettura di Como;

- delle richieste d'informazioni avanzate dalla M4 S.p.A. alla Prefettura di Milano con note del 13 aptile 2015, rispettivamente prot. GD/FL/rg/00330/15 e GD/FL/rg/00331/15;

- della nota prot. GD/GD/ab/01681/16 del 13 giugno 2016, con cui M4 S.p.A. ha comunicato alla Prefettura di Milano di aver informato l'appaltatore della sussistenza di un'informazione antimafia interdittiva nei confronti della società ricorrente e di aver chiesto allo stesso e ai suoi subcontraenti di procedere alla risoluzione dei contratti con la suddetta società;

- del Protocollo di Legalità Metro 4 del 27 marzo 2014 sottoscritto dalla Prefettura di Milano, dal Comune di Milano e da SP M4 S.c.p.A., nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di assoggettare alle informazioni antimafia la fattispecie oggetto del presente ricorso;

- delle Linee Guida per i controlli antimafia adottate dal Ministero dell'Interno-Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere in data 19 aprile 2011 (pubblicate sulla G.U. n. 90 del 19 aprile 2011) e successive edizioni, ed in particolare la Seconda edizione delle Linee guida per i controlli antimafia adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere in data 20 novembre 2013 (pubblicate sulla G.U. n. 287 del 7 dicembre 2013), nella parte in cui dovessero essere interpretate nel senso di assoggettare alle informazioni antimafia la fattispecie oggetto del presente ricorso;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La-OMISSIS- impugna i provvedimenti indicati in epigrafe deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e ne chiede l’annullamento.

Si costituisce in giudizio il Ministero dell’Interno, eccependo l’infondatezza del ricorso avversario, di cui chiede il rigetto.

Con ordinanza n. 1122/2016, depositata in data 9 settembre 2016, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.

Le parti producono memorie e documenti.

All’udienza del 6 novembre 2019, la causa viene trattenuta in decisione.



DIRITTO

1) Con provvedimento in data 8 giugno 2016, prot. fasc. n. 12B7 /2007903851, la Prefettura di Milano ha adottato un’informazione antimafia interdittiva nei confronti della società ricorrente, richiamando le risultanze istruttorie già poste a fondamento dell’interdittiva disposta dalla Prefettura di Como, con provvedimento del 27 aprile 2016, prot. n. 0007775, già impugnata dalla ricorrente in separato giudizio.

Il provvedimento in esame evidenzia che:

- la società -OMISSIS-, opera nei settori del trasporto e deposito in proprio e in conto terzi, nonché della compravendita di prodotti petroliferi e derivati e presentava, al tempo di adozione dell’interdittiva, un capitale sociale di 11 milioni di euro, ripartito tra -OMISSIS-, il marito -OMISSIS-, i figli -OMISSIS-, -OMISSIS- e-OMISSIS-, con la precisazione che usufruttuario di una parte delle quote di -OMISSIS- e di tutte le quote dei suoi figli è -OMISSIS-, padre di -OMISSIS-;

- la società è gestita da un consiglio di amministrazione, composto da -OMISSIS-, legale rappresentante della società, che rivestiva la carica di Presidente a decorrere dal 1998, nonché di consigliere delegato e responsabile tecnico a decorrere dal 1997; viceversa, -OMISSIS- rivestiva la carica di consigliere delegato a decorrere dal 1998, mentre -OMISSIS- (parimenti legale rappresentante dell'impresa) rivestiva la carica di consigliere a decorrere dal 2005;

- al di là di alcune denunce a carico di -OMISSIS-, la Prefettura evidenzia che -OMISSIS- annovera una condanna in data 28.07.2004, da parte del Tribunale di Como, per uso e detenzione di misure e pesi con falsa impronta (con successiva riabilitazione ottenuta il 18.03.2010) e una denuncia risalente al 2014 per violazione della disciplina sulle accise e imposte indirette e frode nell'esercizio del commercio;

- sempre -OMISSIS- è risultato coinvolto nell’indagine denominata Insubria, condotta dal Reparto Anticrimine dei Carabinieri di Milano, in collaborazione con i Comandi Provinciali di Como e Lecco, che ha portato, nel novembre 2014, all’arresto di 38 persone affiliate alla 'ndrangheta; in particolare -OMISSIS- è espressamente compreso tra le “figure di imprenditori che entrano in rapporti con la 'ndrangheta”;

- la documentazione in atti – cfr. relazione della la Direzione Distrettuale Antimafia - evidenzia che -OMISSIS- “ha conferito l'incarico di recupero di un proprio credito pari ad euro 300.000, vantato nei confronti di -OMISSIS-, a -OMISSIS-, noto capo della locale associazione ‘ndrangetista di F Mornasco, nonché a -OMISSIS- e -OMISSIS-, affiliati alla medesima associazione criminale;

- la sentenza n. -OMISSIS-, emessa dal Gip presso il Tribunale di Milano in data 26.05.2015 e depositata in data 29.06.2015, specifica che: a) il credito per il quale -OMISSIS- ha commissionato il recupero, ha natura imprenditoriale, tenuto conto che il debitore si identifica nella -OMISSIS- e c. snc con sede in -OMISSIS-, società operante nel campo dell'impiantistica e dichiarata fallita nel 20.12.2012 dal Tribunale di Como, facente capo appunto a -OMISSIS- e al padre -OMISSIS-; b) seppure-OMISSIS- non è stato né indagato, né imputato nel procedimento penale in questione, atteso che, come esplicitato in sentenza, “la condotta criminosa è rimasta a livello programmatico, cessando dopo alcuni sopralluoghi presso l’abitazione del debitore”, resta fermo che l’azione di recupero crediti commissionata nei confronti di -OMISSIS- è stata oggettivamente accertata a livello di indagine; c) le varie intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate palesano che “il rapporto tra -OMISSIS- e gli appartenenti alla 'ndrangheta è stato mediato da un altro calabrese, il dott. -OMISSIS-”, il quale fungeva da “tramite di -OMISSIS- anche per altri recupero-crediti, per i quali egli si rivolge sempre a -OMISSIS-”; d) il programma criminoso di cui si è detto ha avuto luogo nel periodo novembre 2013 - luglio 2014 e si è concretizzato, dapprima, nell’effettuazione di alcuni sopralluoghi da parte di -OMISSIS-, unitamente ad altri esponenti della criminalità, volti a verificare l’ubicazione dell’abitazione di -OMISSIS-, nonché l’assenza di telecamere di sorveglianza e, successivamente, nella minacciosa richiesta di pagamento delle somme asseritamente non pagate da -OMISSIS-; e) tale richiesta è stata esternata personalmente da -OMISSIS-, il quale, presentatosi

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