TAR Latina, sez. I, sentenza 2020-12-16, n. 202000470
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 16/12/2020
N. 00470/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00207/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 207 del 2020, proposto da
Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piedimonte San Germano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva,
dell’ordinanza comunale contingibile e urgente a firma del Sindaco del Comune di Piedimonte San Germano n. 09, prot. n. 10444 del 29.10.2019, comunicata tramite PEC ad RFI il 29.10.2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piedimonte San Germano e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020 il dott. R M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto, il ricorso al Capo dello Stato successivamente trasposto presso questo Tribunale con cui Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Sindaco del Comune di Piedimonte San Germano, richiamate le segnalazioni da parte dei Carabinieri e della Polizia Locale riguardanti l’esistenza di criticità sul ponte cavalca ferrovia insistente su Via Pistillo Km 129+593 che creano pericoli alla circolazione sia veicolare che pedonale, ha ordinato, ai sensi degli artt. 50 e 54, il divieto