TAR Latina, sez. I, sentenza 2020-12-16, n. 202000470
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Pubblicato il 16/12/2020
N. 00470/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00207/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 207 del 2020, proposto da
Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piedimonte San Germano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Salera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva,
dell’ordinanza comunale contingibile e urgente a firma del Sindaco del Comune di Piedimonte San Germano n. 09, prot. n. 10444 del 29.10.2019, comunicata tramite PEC ad RFI il 29.10.2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piedimonte San Germano e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020 il dott. R M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto, il ricorso al Capo dello Stato successivamente trasposto presso questo Tribunale con cui Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Sindaco del Comune di Piedimonte San Germano, richiamate le segnalazioni da parte dei Carabinieri e della Polizia Locale riguardanti l’esistenza di criticità sul ponte cavalca ferrovia insistente su Via Pistillo Km 129+593 che creano pericoli alla circolazione sia veicolare che pedonale, ha ordinato, ai sensi degli artt. 50 e 54, il divieto di transito ai veicoli e ai pedoni sul ponte ferroviario nonché, alla ricorrente in qualità di “esecutore dell’opera” e al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone in qualità di “proprietario dell’area”, la messa in sicurezza dello stesso;
Considerato, che sostegno del gravame, la ricorrente deduce le seguenti censure:
I) Difetto di legittimazione passiva: Il provvedimento impugnato è rivolto alla ricorrente nella qualità di “esecutore dei lavori”, rispetto ai quali in realtà la medesima non è mai intervenuta né ha mai svolto lavori di realizzazione, manutenzione e/o di verifica del bene, che solo incidentalmente interessa la struttura ferroviaria;
Il problema, nella fattispecie, non è neppure da ricondurre all’infrastruttura in sé (e cioè al cavalcavia quale opera), ma alla manutenzione del manto stradale e delle opere di contenimento dei veicoli, attività che sono da ricondurre alla responsabilità esclusiva dell’Ente gestore della viabilità (e cioè del Comune di Piedimonte San Germano) o del Consorzio ASI (proprietario del cavalcavia) e non certo a RFI;
II) Violazione di legge, ed in particolare dell’art. 54, comma 4 d.lgs. n. 267/2000 per mancanza dei presupposti di contingibilità e di urgenza;
III) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione: Se l’Amministrazione avesse condotto un’indagine approfondita non avrebbe mai coinvolto la società ricorrente, essendo pacifico che RFI non ha eseguito l’opera né ha mai svolto alcuna manutenzione alle strutture di contenimento dei veicoli o al manto stradale (interventi che non le competono) e risultando parimenti chiaro come l’infrastruttura (in particolare, la rampa lato Via Casilina ove è avvenuto il sinistro) sia di proprietà del Consorzio ricorrente (su sedime a suo tempo espropriato) e di altri privati;
Visto, l’atto depositato il 30 aprile 2020 con cui si è costituito in giudizio il Consorzio ASI di Frosinone, altro destinatario del provvedimento impugnato;
Visto, l’atto depositato il 4 maggio 2020 con cui si è costituito in giudizio il Comune di Piedimonte San Germano deducendo, con successive memorie, l’infondatezza del ricorso;
Vista, l’ordinanza n. 219 del 13.5.2020 con cui la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare;
Considerato, che alla medesima camera di consiglio del 2 dicembre 2020 la Sezione, nel respingere il ricorso r.g. 26/2020 proposto dal Consorzio ASI di Frosinone per l’annullamento dello stesso provvedimento oggetto dell’odierno gravame, ha affermato che spetta al Consorzio dello Sviluppo Industriale di Frosinone, proprietario del tratto di strada in argomento giusta nota di trascrizione della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Frosinone del 03-05-1982 Reg. Gen. Vol. n. 6873 e Reg. Part. Vol. n. 6061, l’obbligo di eseguire i lavori;
Considerato, altresì, che lo stesso Comune resistente nella propria memoria difensiva riferisce che “Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone negli anni ‘80 ha realizzato il ponte cavalca ferrovia insistente su Via Pistillo Km 129+593 del Comune di Piedimonte San Germano, nell’ambito dei lavori relativi al progetto denominato “ PROG. SAI FR/746- Raccordo base ferroviario Agglomerato Cassino – Pontecorvo”;
Ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere accolto con riguardo al primo e al terzo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente contesta l’indicazione della medesima quale destinatario dell’ordine di messa in sicurezza nella qualità di “esecutore dei lavori”, sia perché la messa in sicurezza spetta al proprietario dell’area, sia perché la ricorrente non è l’esecutrice dei lavori;
Ritenuto, che le spese processuali debbano essere poste a carico del Comune di Piedimonte San Germano nella misura indicata in dispositivo, mentre sussistono motivi di compensazione tra ricorrente e Consorzio ASI di Frosinone;