TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-07-28, n. 201602048

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-07-28, n. 201602048
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201602048
Data del deposito : 28 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2016

N. 02048/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00162/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 162 del 2015, proposto da:
A P, in proprio e nella qualità di erede della sig.ra S M rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanna D'Agata C.F. DGTGNN70D54C351O, Antonella D'Agata C.F. DGTNNL76L60C351P, con domicilio eletto presso Antonella D'Agata in Catania, c.so Italia, 208;

D'Agata Antonella, rappresentata e difesa da sé stessa C.F. DGTNNL76L60C351P, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, c.so Italia, 208;

D'Agata Giovanna, rappresentata e difesa da sé stessa C.F. DGTGNN70D54C351O, con domicilio eletto in Catania, c.so Italia, n.208;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina 142;

per l'ottemperanza

al giudicato nascente dal decreto decisorio n.1791/13 reso dalla Corte d'appello di Messina.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 il dott. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Col presente gravame le ricorrenti in epigrafe hanno chiesto a questo TAR di ordinare all’amministrazione intimata di dare esecuzione al decreto n.1791/13 della Corte d’Appello di Messina con cui è stato riconosciuto a Passarello Angela un indennizzo, ai sensi della cd. Legge Pinto, pari a: -euro 450 nella qualità di avente causa ereditaria di S M;
-euro 5.250, in proprio, a titolo di equa riparazione. In più sono state liquidate le spese di quel giudizio, liquidate in euro 590 oltre cassa e i.v.a., distratte in favore dei procuratori anticipatari. Questi ultimi, con l’odierno ricorso chiedono pertanto l’esecuzione del decreto in questione per questa ultima parte. Il decreto de quo, in forma esecutiva, è stato notificato al Ministero della Giustizia in data 6/2/14. E’ stata pure rilasciata attestazione di avvenuto passaggio in giudicato del decreto.

Si è costituito il Ministero della Giustizia per resistere.

Nella camera di consiglio del 26/5/16 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

Con documentazione depositata dall’Avvocatura dello Stato nonché sulla base di memoria delle ricorrenti è stato comprovato che le somme rivendicate sono state pagate dall’amministrazione nel corso del 2015. Ne deriva l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Poiché la soddisfazione della domanda è intervenuta solo in fata successiva alla notifica del presente gravame, le spese vanno poste a carico del Ministero e liquidate in euro750 da liquidare in favore dei difensori costituiti dichiaratesi distrattarie, come da dichiarazione sottoscritta pure dall’assistita A P.

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