TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-05-04, n. 202105212

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-05-04, n. 202105212
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202105212
Data del deposito : 4 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/05/2021

N. 05212/2021 REG.PROV.COLL.

N. 11867/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11867 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro n. 266;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del biglietto d'uscita dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – Cecchignola, comunicato al ricorrente in data 07.09.2017, con cui il 1° C.M. -OMISSIS-è stato RIFORMATO in quanto giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato ai sensi della lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i., dell'art. 582 del DPR 90, 15 marzo 2010 e dell'art. 14 della Legge 28/11/2005 n. 246 (G.U. 09/06/14 s.g. 131) a causa di “-OMISSIS-”, della lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.) nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente ivi compresi i giudizio di non idoneità al s.m.i. ed il conseguente provvedimento di riforma.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26.3.2018:

del biglietto d'uscita dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – Cecchignola, comunicato al ricorrente in data 07.09.2017, con cui il 1° C.M. -OMISSIS-è stato RIFORMATO in quanto giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato ai sensi della lettera G comma 1 del D.M. 04.06.2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.), dell'art. 582 del D.P.R. nr. 90 del 15 marzo 2010 e dell'art. 14 della Legge 28.11.2005 n. 246 - G.U. 09.06.2014 s.g. 131) a causa di “-OMISSIS-”, della lettera G comma 1) del D.M. 04.06.2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.) nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente ivi compresi il giudizio di non idoneità al s.m.i. ed il conseguente provvedimento di riforma

nonché

della graduatoria di merito relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il 2015, dei VFP4 reclutati ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n. 226 con decorrenza giuridica 31 dicembre 2011, approvata dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare – il Vice Direttore Generale con Determinazione nr. M_D GMIL REG2018 0074809 del 30.01.2018, il predetto atto di approvazione della graduatoria nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti laddove al ricorrente non è stato consentito il transito nei Ruoli civili dell'Amministrazione Difesa a seguito della sua dichiarazione di non idoneità al servizio militare incondizionato ed il mancato transito in servizio permanente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6.7.2018:

1) del biglietto d'uscita dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – Cecchignola, comunicato al ricorrente in data 07.09.2017, con cui il 1° C.M. -OMISSIS-è stato RIFORMATO in quanto giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato ai sensi della lettera G comma 1 del D.M. 04.06.2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.), dell'art. 582 del D.P.R. nr. 90 del 15 marzo 2010 e dell'art. 14 della Legge 28.11.2005 n. 246 - G.U. 09.06.2014 s.g. 131) a causa di “-OMISSIS-”, della lettera G comma 1) del D.M. 04.06.2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.) nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente ivi compresi il giudizio di non idoneità al s.m.i. ed il conseguente provvedimento di riforma;

2) della graduatoria di merito relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il 2015, dei VFP4 reclutati ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n. 226 con decorrenza giuridica 31 dicembre 2011, approvata dal Ministero dellaDifesa, Direzione Generale per il Personale Militare – il Vice Direttore Generale con Determinazione nr. M_D GMIL REG2018 0074809 del 30.01.2018, il predetto atto di approvazione della graduatoria nonché di tutti gli atti conseguenti laddove al ricorrente non è stato consentito il transito nei Ruoli civili dell'Amministrazione Difesa a seguito della sua dichiarazione di non

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