TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-11-03, n. 202300817

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-11-03, n. 202300817
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300817
Data del deposito : 3 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2023

N. 00817/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00409/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 409 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TERESA ZANI, rappresentata e difesa dagli avv. E G e F K, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

COMUNE DI COCCAGLIO, rappresentato e difeso dall'avv. D B, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Diaz 13/C;

nei confronti

ANGELO PIVA, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

(a) nel ricorso introduttivo:

- dell’ordinanza del responsabile dell’Area Edilizia Privata – Urbanistica n. 17 di data 21 febbraio 2018, con la quale è stata ingiunta la rimozione del cancello elettrico realizzato senza titolo e in difformità dalla comunicazione di inizio lavori di data 12 ottobre 2016;

(b) nei primi motivi aggiunti:

- del provvedimento del responsabile dell’Area Edilizia Privata – Urbanistica di data 8 agosto 2018, con il quale è stata inibita la SCIA in sanatoria presentata il 5 giugno 2018, ed è stato confermato l’ordine di rimozione del cancello elettrico;

- della relazione del comandante della Polizia Locale di data 27 luglio 2018;

- del preavviso di diniego di data 20 giugno 2018;

(c) nei secondi motivi aggiunti:

- della relazione del comandante della Polizia Locale di data 27 luglio 2018, dopo l’acquisizione della stessa mediante procedura di accesso;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Coccaglio;

Visto l’art. 35 comma 2-a cpa;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. M P;

Considerato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Coccaglio, con ordinanza del responsabile dell’Area Edilizia Privata – Urbanistica n. 17 di data 21 febbraio 2018, ha ingiunto alla ricorrente la rimozione del cancello elettrico realizzato senza titolo e in difformità dalla comunicazione di inizio lavori di data 12 ottobre 2016. In particolare, è stato rilevato che (i) il titolo edilizio prevedeva la delimitazione dell’area adibita a parcheggio solamente con dissuasori metallici;
(ii) la ricorrente non è proprietaria esclusiva;
(iii) la chiusura del piazzale con un cancello elettrico crea problemi viabilistici.

2. In seguito, il responsabile dell’Area Edilizia Privata – Urbanistica, con provvedimento di data 8 agosto 2018, ha respinto la SCIA in sanatoria presentata dalla ricorrente il 5 giugno 2018, confermando l’ordine di rimozione del cancello elettrico. La decisione si basa sulla relazione del comandante della Polizia Locale di data 27 luglio 2018, che ha nuovamente sottolineato come la chiusura del piazzale costringa gli utenti della strada a manovre pericolose.

3. Contro i suddetti provvedimenti, e contro gli atti preparatori e connessi, la ricorrente ha presentato impugnazione, integrata da motivi aggiunti, formulando censure così sintetizzabili: (i) incompetenza assoluta, trattandosi di questioni privatistiche riguardanti i proprietari del piazzale e dei vicini fabbricati;
(ii) travisamento, in quanto la posa di un cancello potrebbe essere chiesta anche da un solo comproprietario;
(iii) difetto di istruttoria, in quanto il piazzale non costituirebbe un parcheggio al servizio dei residenti in zona, i quali in realtà dispongono di posti macchina esclusivi;
(iv) erronea applicazione dell’art. 6- bis del

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