TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-06-16, n. 200900957
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Testo completo
N. 00957/2009 REG.SEN.
N. 00613/1994 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 613 del 1994, proposto da:
ON MA, rappresentato e difeso dall'avv. MA Virgilio, con domicilio eletto presso la stessa in Bologna, via Rubbiani 3;
contro
Ministero di Grazia e Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del provvedimento 22.12.1993 prot.n. 5244/DIM/7984 del Ministero di Grazia e Giustizia, comunicato in data 14.1.1994 con prot.n. 3127 del 3.1.1994 del Presidente della Corte d'Appello di Bologna, recante diniego del pagamento dell'indennità speciale di cui all'art. 3 L.n. 27/81 relativamente ai periodi di assenza obbligatoria per maternità;
di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e conseguente, ivi comprese le circolari cui cui sono state date disposizioni in materia;
nonchè per l'accertamento del diritto
alla corresponsione dell'indennità suddetta relativamente ai periodi di assenza obbligatoria dal lavoro; con interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero di Grazia e Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/02/2009 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente, magistrato ordinario, espone di aver fruito nel 1989 del periodo di astensione obbligatoria per maternità, in relazione al quale chiedeva la corresponsione dell’indennità ex art. 3 legge n. 27/1981.
Avverso il diniego opposto, con il provvedimento in epigrafe, dal Ministero di Grazia e Giustizia, ella deduce le seguenti censure:
1) Violazione del citato art. 3 e degli artt. 4 e 15 l. n. 1204/1971, nonchè eccesso di potere per ingiustizia manifesta, nell’assunto fondamentale che - dopo l’estensione dell’indennità <de qua> al personale di cancelleria (l. n. 221/1988) e la sua attribuzione alle dipendenti con detta qualifica in astensione obbligatoria per maternità (art. 21 D.P.R. n. 44/1990 e Circolare Ministero Giustizia n. 84/1993) - analogo trattamento