TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2023-10-31, n. 202301367
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Testo completo
Pubblicato il 31/10/2023
N. 01367/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01411/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1411 del 2023, proposto da
Md A Hsen, rappresentato e difeso dall'avvocato V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia e Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale sello Stato di Catanzaro, domiciliataria “ex lege” in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento prot. n. P-VV/L/Q/2023/100197 emesso dalla Prefettura di Vibo Valentia, Sportello Unico per l’immigrazione in data 23.06.2023 e in pari data notificato, con cui veniva revocato il nulla osta all’ingresso in favore del lavoratore Sig. HOSEN MD ARIF.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto cautelare n. 552/2023 del 12 ottobre 2023;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia e del Ministero dell'Interno, con la relativa documentazione e la distinta memoria;
Viste le note d’udienza di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;
Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Vibo Valentia ha revocato il nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale rilasciato, su istanza di G F nella sua qualità di datore di lavoro, al lavoratore straniero pure indicato in epigrafe.
Nel provvedimento, l’amministrazione riferisce che la revoca era stata disposta perché l’istanza era priva dell’asseverazione richiesta e della richiesta di certificato di idoneità alloggiativa.
Nella memoria depositata in giudizio, le Amministrazioni costituite specificavano che, da controlli posteriori al rilascio del nulla osta, era emerso che l’istanza era priva dell’asseverazione di cui all’art. 24-bis, comma 2 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, tenuto conto dell’ingente numero di lavoratori stranieri per cui era richiesta l’”emersione”, in relazione alla struttura aziendale del datore di lavoro.
La revoca, dunque, era conseguita automaticamente, ai sensi dell’art. 42, comma 2 d.l. 21 giugno 2022, n. 73, conv. con mod. con l. 4 agosto 2022, n. 122 (c.d. “Decreto Flussi”), all’accertamento dell’insussistenza dei requisiti richiesti.
Il lavoratore straniero proponeva rituale ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandando l’annullamento del provvedimento, siccome illegittimo.
Secondo il ricorrente che lamentava varie forme di eccesso di potere e di violazione di legge, in primo luogo, l’amministrazione non avrebbe tenuto conto che, dopo la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta, il datore di lavoro aveva provveduto al deposito dell’asseverazione richiesta, a firma del dottore commercialista S P.
In ogni caso, la mancanza dell’asseverazione non avrebbe potuto comportare la revoca del nulla osta, posto che essa era solo una modalità alternativa di espletamento delle verifiche già demandate all’Ispettorato del Lavoro. La sussistenza dei requisiti, quindi, avrebbe dovuto essere accertata dalla stessa Amministrazione.
Costituitesi per resistere le Amministrazioni in epigrafe, alla camera di consiglio del 25 ottobre 2023, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il ricorso è stato discusso nel merito e spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Il ricorso è palesemente infondato e, in quanto tale, deve essere rigettato.
L’art. 24-bis d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. con mod. con l. 5 maggio 2023, n. 50, ha previsto che la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate dal datore di lavoro è demandata ai consulenti del lavoro di cui all’art. 1 l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Inoltre, l’art. 22, comma 2, lett. d-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che la richiesta del datore di lavoro sia necessariamente corredata dall’asseverazione di un consulente del lavoro, ai sensi del citato art. 24-bis del d.lgs. n. 286 del 1998.
Nel caso di specie, l’asseverazione non è stata presentata dal datore di lavoro al momento dell’inoltro della richiesta, né quella depositata successivamente poteva essere ritenuta valida, provenendo, come dedotto anche dall’Amministrazione nelle proprie difese, da soggetto non ancora iscritto all’albo dei consulenti del lavoro, avendo effettuato la comunicazione di inizio attività di gestione del personale ex art. 1 l. n. 12 del 1979 in data 12 luglio 2023 e quindi successivamente al giorno in cui è stata trasmessa l’asseverazione all’amministrazione (21 giugno 2023).
Il provvedimento oggetto di sindacato di questo Tribunale è frutto della conseguenza vincolata data dall’assenza dell’asseverazione, secondo quanto prescritto dal citato art. 42, comma 2 d.l. n. 73 del 2022.
Inoltre, pur non potendosi che confermare la correttezza dell’operato dell’amministrazione che ha disposto la revoca, a fronte della accertata mancanza dell’asseverazione, è opportuno evidenziare che, per come illustrato dalla difesa erariale, il parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia (rilasciato autonomamente dopo essere stato informato dalla Prefettura del medesimo capoluogo in merito all’ingente richiesta di lavoratori stranieri effettuata dal G F, pari ad un totale di 21 nella sola provincia di Vibo Valentia) fa emergere dubbi circa la stessa correttezza della verifica effettuata dal dott. S P in relazione agli elementi valutativi richiesti dalla normativa (ed in particolare circa “la congruità del numero delle richieste presentate, la capacità patrimoniale, l'equilibrio economico-finanziario, il fatturato, il numero dei dipendenti e il tipo di attività svolta dall'impresa”), poiché evidenzia che:
- risulta l’esistenza dell’impresa di G F, cui è attribuita la partita IVA n. 01413580778, iscritta alla Camera di Commercio della Basilicata dal 17 marzo 2023, ma inattiva e non presente nella banca dati dell’INPS, dunque priva di dipendenti e di fatturato;
- risulta altra impresa di G F, con partita IVA n. 01189340779, con sede legale ed operativa a Policoro e attiva nel settore dell’agricoltura dal 6 luglio 2009;
- anche tale impresa è inattiva, in quanto l’ultima matricola attribuita risulta sospesa dal 23 dicembre 2009, non è stata trasmessa alcuna dichiarazione annuale IVA, alla data di sottoscrizione dell’asseverazione non aveva dipendenti, non ha unità operative nel territorio di Vibo Valentia.
Infine, occorre valorizzare il fatto che il ricorrente non abbia speso alcuna critica avverso l’ulteriore ragione di revoca del nullaosta, vale a dire mancava anche la richiesta o il certificato di idoneità alloggiativa, che da sola vale a giustificare il provvedimento in autotutela.
Il provvedimento impugnato, pertanto, sfugge alle critiche mossegli.
La palese infondatezza del ricorso consente il rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente, mentre le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in considerazione della novità della fattispecie.