TAR Parma, sez. I, sentenza breve 2023-04-20, n. 202300148
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Testo completo
Pubblicato il 20/04/2023
N. 00148/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00041/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 41 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. M I A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS- dello Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale, nella parte relativa al rigetto della domanda avanzata dal ricorrente ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. I C nella camera di consiglio del 19 aprile 2023 e, udito per il ricorrente, il difensore come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod.proc.amm., che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, con “sentenza in forma semplificata”, ove nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;
Considerato che il ricorrente, in servizio quale “graduato capo” e con l’incarico di “meccanico di mezzi e piattaforme / meccanico di automezzi” presso il 2^ -OMISSIS- dell’Esercito Italiano, presentava istanza di assegnazione temporanea presso la sede di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, al fine di assistere la madre riconosciuta «persona handicappata con situazione di gravità», e chiedeva altresì la concessione dei benefici di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104 cit.;
che, tuttavia, con provvedimento -OMISSIS- dello Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale, l’Amministrazione rigettava la domanda inerente l’assegnazione temporanea adducendo che “… nella sede di -OMISSIS-, le posizioni organiche di “meccanico di mezzi e piattaforme / meccanico di automezzi”, corrispondenti al ruolo e grado dell’istante, sono tutte utilmente occupate …” e che “… i reparti dislocati nella provincia di -OMISSIS-o località viciniori sono già alimentati nella posizione organicamente prevista per il ruolo ed il grado corrispondente a quella dell’istante (meccanico di mezzi e piattaforme / meccanico di automezzi) ovvero non prevedono tale incarico nell’ambito delle posizioni elencate dalle vigenti tabelle organiche …”;
che avverso il provvedimento di diniego ha proposto impugnativa il ricorrente;
che, in particolare, egli evidenzia di non essere stato arruolato perché “meccanico”, ma di essere stato investito di tale incarico solo nel corso della sua attività di servizio, e che, anzi, proprio perché in possesso dei titoli necessari, ha svolto ed è in grado di svolgere altre mansioni