TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-12-11, n. 202402946
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Testo completo
Pubblicato il 11/12/2024
N. 02946/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00862/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 862 del 2024, proposto da Officine Sociali Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia Milo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
Ekene Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Farina, Angelica Maria Nicotina, Giovanbattista Carnibella, Paolo Faccin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gestione Orizzonti S.r.l., non costituita in giudizio ;
per l'annullamento
del provvedimento 27 maggio 2024 prot. interno n.0042859, con cui il Prefetto della provincia di Treviso ha stabilito, in sede di autotutela amministrativa, la revoca della procedura indetta sulla base della propria precedente determina a contrarre n. 56946 del 30 luglio 2021 - bando di gara pubblicato in data 30.08.2021 con il quale è stata avviata una procedura aperta con l'applicazione del criterio delle offerte economicamente più vantaggiose per l’affidamento del servizio di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, oltre che di gestione dei servizi connessi, su immobile demaniale denominato “ex Caserma Zanusso”, per un fabbisogno presunto di posti pari a 260 per il periodo di anni uno rinnovabile per un ulteriore anno: C.I.G.: 885099474EC;
dell’atto di trasmissione della revoca prot. uscita n.0042864 del 27 maggio 2024;
di tutti gli altri atti comunque connessi e /o presupposti e/o consequenziali compresi in particolare:
- il verbale del giorno 8 marzo 2024 del Seggio di gara presso la Prefettura di Treviso Prot. interno n.0021830 del 18 marzo 2024 trasmesso alla ricorrente con atto del Vice Prefetto Vicario Prot. uscita n.0042832 del 27 maggio 2024, con cui è stata dichiarata l’anomalia dell’offerta di Officine Sociali Cooperativa Sociale;
- tutti gli atti del sub procedimento di verifica dell’anomalia ed in particolare i seguenti atti della Prefettura di Treviso: l'atto prot. uscita n.0081861 del 26 ottobre 2023, l’atto del 12 gennaio 2024, l'atto prot uscita n. 0097466 del 18 dicembre 2023, l’atto prot. n. 0008868 del 2 febbraio 2024, il verbale del seggio di gara del 25 ottobre 2023, il verbale del 6 dicembre 2023, il verbale del 12 gennaio 2024, il verbale del 2 febbraio 2024, il verbale del 23 febbraio 2024, il verbale del Seggio di gara 23 febbraio 2024 con prot. interno n.00116563 del 01.03.2024, l’atto prot. n. 0016578 dell’1 marzo 2024;
- il parere formulato dall'avvocatura Distrettuale di Venezia con nota n. 25303 del 26 aprile 2024 con il quale si è ritenuta ammissibile l'adozione di un atto di revoca dell'intera procedura di gara ancora in corso di svolgimento, al momento sconosciuto alla ricorrente;
- il parere del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del 10 maggio 2024 che, recependo il preliminare parere dell'Avvocatura Distrettuale di Venezia, ha prescritto le modalità di affidamento del servizio nelle more delle espletamento della nuova gara a seguito di revoca di quella ancora in corso di svolgimento per il centro denominato ex caserma Zanusso, al momento sconosciuto alla ricorrente;
e per la dichiarazione di inefficacia
del contratto eventualmente medio tempore stipulato tra la stazione appaltante e qualsiasi altro operatore al momento non identificato;
e per l’aggiudicazione, il subentro
nel contratto eventualmente stipulato medio tempore tra la PA e altro operatore, e comunque per l’affidamento del servizio e la stipula del contratto;
nonché ex art. 116, comma 2 c.p.a.;
per l’annullamento dell’atto prot. uscita n.0046204 del 5 giugno 2024, con cui è stato negato l’accesso ai seguenti documenti:
- note di richiesta di parere del 4 aprile 2024 del 2 maggio 2024 indirizzate all'Avvocatura dello Stato di Venezia e al Ministero dell'Interno;
- parere formulato dall'avvocatura Distrettuale di Venezia con nota n. 25303 del 26 aprile 2024;
- parere del Ministero dell'Interno del 10 maggio 2024;
- atti emessi nella gara parallela C.I.G.: 8883852297 relativa all’affidamento su immobile messo a disposizione dalla Prefettura di Treviso e denominato “ex Caserma Serena” a seguito della nota n. 2898 del 21 marzo 2024 del Ministero dell'Interno;
e per il riconoscimento del diritto all’accesso e per la condanna al rilascio di copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ekene Cooperativa Sociale Onlus e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno contenzioso fa seguito ad altri due pronunciamenti della Sezione relativi alla gara indetta con bando pubblicato sulla GU.UE in data 30 agosto 2021 dalla Prefettura di Treviso per l’affidamento del servizio di accoglienza ed assistenza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e di gestione dei servizi connessi sull’immobile denominato “ex Caserma Zanusso” in Oderzo, per un anno rinnovabile per un ulteriore anno.
L’affidamento è avvenuto mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. A seguito della valutazione delle offerte l’esito è stato:
1) Officine Sociali prima classificata con 98,05 punti e un ribasso del 13,90 %;
2) Gestione Orizzonti, seconda con 91,86 punti e un ribasso del 8,84%;
3) Ekene Cooperativa Sociale Onlus, terza con 90,78 punti e ribasso del 5,35%.
Con un primo ricorso, assunto al N.R.G. 764/2022, Ekene Cooperativa Sociale Onlus ha impugnato l’aggiudicazione e tutti gli atti di gara, instando per l’esclusione della prima e della seconda classificata e l’aggiudicazione in suo favore dell’appalto.
Il ricorso è stato accolto dal TAR Veneto con sentenza 4 gennaio 2023, n. 5, la quale ha riconosciuto che “ le censure articolate non sono idonee a dare dimostrazione della complessiva inattendibilità dell’offerta, tuttavia esse evidenziano delle carenze istruttorie di rilievo sulla serietà e sostenibilità dell’offerta che rendono necessario un approfondimento ” ed ha conseguentemente disposto la rinnovazione del giudizio di anomalia dell’offerta di Officine Sociali e del giudizio relativo all’attribuzione ad Ekene del punteggio per le offerte migliorative di cui al punto D.2 d) dell’Allegato 3-ter del Capitolato di gara, valutando quelle ritenute coerenti con il suddetto criterio nonché ad eseguire la verifica di anomalia dell’offerta presentata da Gestioni Orizzonti. La sentenza è stata appellata da Officine Sociali e confermata dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 20 febbraio 2023, n. 700.
In esecuzione della pronuncia la Stazione appaltante ha chiesto a Officine Sociali di fornire i dettagli dei costi per la somministrazione pasti e per il personale adibito al servizio. Il 13 marzo 2023 la Stazione appaltante ha accertato l’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria ed ha disposto una nuova aggiudicazione in favore di Ekene Cooperativa Sociale Onlus, avendo la seconda classificata rinunciato alla gara.
I provvedimenti sono stati impugnati da Officine Sociali avanti a questo Tribunale con ricorso NRG 472/2023.
Con una seconda sentenza, del 6 ottobre 2023, n. 1380, non appellata e passata in giudicato, il TAR ha accolto il ricorso, riconoscendo che la verifica dell’anomalia dell’offerta andava ripetuta nella sua integralità, consentendo alla concorrente di fornire ulteriori giustificazioni, anche a suo favore, nel rispetto del principio del contraddittorio.
In esecuzione di quest’ultima sentenza l’amministrazione ha riesaminato l’offerta di Officine Sociali, confermandone l’anomalia; ha quindi disposto la revoca dell’intera procedura, considerando che nel frattempo il Ministero ha approvato un nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione al funzionamento dei centri di prima accoglienza e dei centri di accoglienza temporanei e che l’amministrazione ha interesse a bandire una nuova procedura per l’acquisizione di servizi conformi ai nuovi standard .
Entrambi i provvedimenti da ultimi assunti sono stati impugnati da Officine Sociali con il ricorso in epigrafe.
Con i primi quattro motivi la ricorrente ha censurato la dichiarazione di anomalia della sua offerta. Tali censure sono così rubricate:
I. Nullità per violazione delle sentenze del TAR Veneto 04/01/2023 n. 5 e 6.10.2023 n. 1380. Il costo del personale è già stato positivamente valutato nel 2022 . In esecuzione delle precedenti pronunce l’amministrazione avrebbe dovuto valutare unicamente il numero dei kit effettivamente necessari da fornire agli utenti e il rispetto dei minimi salariali da parte della subappaltatrice GAM, che si occupa del servizio pasti, oltre alle eventuali sopravvenienze. La rivalutazione anche del costo del lavoro è quindi affetta da nullità perché si pone in contrasto con tali giudicati.
II. Illegittimità della rinnovata valutazione del costo del lavoro. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà tra gli atti del procedimento. Carenza di