TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-09-19, n. 201600521

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-09-19, n. 201600521
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600521
Data del deposito : 19 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/09/2016

N. 00521/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00045/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 45 del 2016, proposto da:
I S P, rappresentata e difesa dall'avvocato O C C.F. CNCMRT68R55H769G, con domicilio eletto presso Avv. Vincenzo Rapex in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per

l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Ancona n. 1485/2014 pubblicata il 25.8.2014 RG n. 2591/2010 Rep. n. 3287/2014 ad oggetto risarcimento danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2016 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti del D.Lgs. n. 112/2010, la ricorrente agisce per l’ottemperanza al titolo in oggetto, allegando il suo avvenuto passaggio in giudicato, che condannava il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, al pagamento della somma di € 38.415,00 per risarcimento del danno, oltre interessi, accessori, spese di lite e di CTU liquidate in corso di giudizio.

In particolare denuncia che il titolo in oggetto è rimasto del tutto inadempiuto nonostante l’avvenuta notifica dello stesso e il decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996 convertito nella Legge 30/1997.

Stante la costituzione meramente formale dell’Amministrazione resistente, con ordinanza 15.4.2016 n. 258 questo Tribunale disponeva istruttoria per acquisire relazione sui fatti di causa e copia di tutti gli atti e documenti di cui all'art. 46 comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010, oltre a chiarimenti riguardanti lo stato del procedimento di pagamento e copia di eventuali liquidazioni effettuate nelle more del giudizio.

Tale istruttoria restava inadempiuta, per cui il Collegio riteneva opportuno insistere per l’acquisizione di tali elementi, necessari ai fini del giudizio, attraverso l’ulteriore ordinanza istruttoria (1.8.2016 n. 458), che restava anch’essa inadempiuta.

Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.

In tema di prova dell'inadempimento dell’Amministrazione, può trovare applicazione il principio generale secondo cui il creditore, che agisca per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

Nel caso in esame l’Amministrazione debitrice, pur costituita in giudizio e sollecitata attraverso provvedimenti istruttori di questo Tribunale, non ha offerto la prova del proprio esatto adempimento, per cui la decisione può essere adottata sulla scorta delle sole allegazioni di parte ricorrente.

Sussistono quindi i presupposti per l’accoglimento del ricorso e per la condanna del Ministero della Salute al pagamento delle somme sopra indicate, oltre interessi nella misura di legge.

Viene di conseguenza assegnato al predetto Ministero il termine di giorni novanta dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, affinché provveda al calcolo e al pagamento delle somme di cui sopra.

Nel caso di inutile decorso del predetto termine, è nominato commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio VIII (ex DGPROG) - Attività amministrativa indennizzi L. 210/1992, presso il Ministero della Salute - Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del SSN - Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure, che provvederà, su istanza di parte e nei successivi sessanta giorni, ad adottare, in luogo dell’Amministrazione intimata, i provvedimenti necessari per provvedere al pagamento dei crediti sopra indicati.

Le spese dell’odierno giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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