TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-06-14, n. 202300826

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-06-14, n. 202300826
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300826
Data del deposito : 14 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2023

N. 00826/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00920/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 920 del 2010, proposto da
Comune di Bussolengo in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F A, F Z, con domicilio eletto presso lo studio F A in Mestre-Venezia, via Torino, 125;

contro

Supermercati Martinelli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C F P, E G, G B, con domicilio eletto presso lo studio E G in Venezia, San Marco, 5134;

per l'accertamento

dell'intervenuta acquisizione da parte del Comune di Bussolengo della piena proprietà dei terreni censiti catastalmente al N.C.T. al foglio n. 15, mappali n. 175 - 322 e 323 (facenti questi ultimi due parte dell'ex mappale n. 38), un tempo appartenenti alla società Supermercati Martinelli s.r.l., nonché (in via subordinata) per l'adempimento in sede giudiziale dell'obbligo di trasferimento della proprietà in capo al Comune di Bussolengo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Supermercati Martinelli S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 6 giugno 2023 il dott. L E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Bussolengo (VR) agisce nei confronti della Supermercati Martinelli s.r.l. per l’accertamento della proprietà dei terreni censiti catastalmente al N.C.T. al foglio n. 15, mappali n. 175 – 322 – 323 oppure, in subordine, per ottenerne il trasferimento in via giudiziale, mediante sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c.

1.1. L’ente rappresenta, infatt,i di aver stipulato con la società resistente, in data 11.07.1990, una convenzione urbanistica, che prevedeva (artt. 4 e 14) la cessione gratuita delle aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria.

1.2. Tali aree sono state effettivamente messe a disposizione del Comune di Bussolengo e sempre destinate all’uso pubblico, senza però che fosse mai formalizzato il relativo trasferimento. Con nota prot. 31871 del 29.08.2008 il Comune ha manifestato l’intenzione di procedere alla stipula dell’atto di cessione. A fronte di tale richiesta, la società ha eccepito l’intervenuta prescrizione degli obblighi convenzionali.

1.3. Premessi alcuni rilievi sulla giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, il Comune afferma che la convenzione – da interpretarsi anche alla luce del comportamento delle parti – è stata concepita dalle parti quale negozio ad efficacia reale, con la conseguenza che il trasferimento delle aree si sarebbe perfezionato già al momento della stipula dell’atto.

1.4. Qualora si riconosca invece alla convenzione un’efficacia meramente obbligatoria, il Comune fa valere il proprio diritto di ottenere in via coattiva il trasferimento delle aree, ritenendo il relativo obbligo insuscettibile di prescrizione.

2. La società resistente contesta l’interpretazione della convenzione quale negozio a efficacia reale, smentita dal tenore letterale degli artt. 4 e 14. Quanto all’obbligo di cessione, ne ribadisce l’intervenuta prescrizione, per essere trascorsi oltre dieci anni tra il momento del collaudo delle opere e la prima formale richiesta di cessione.

3. All’udienza straordinaria del 06.06.2023, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4- bis , c.p.a. e 13- quater , disp. att. c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Il ricorso è infondato.

5. Non è condivisibile la tesi, valorizzata in principalità dal Comune, volta ad attribuire alla convenzione un effetto reale traslativo, ai sensi dell’art. 1376 del c.c. Ricostruendo l’intenzione delle parti alla luce degli ordinari criteri di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e ss. del c.c.) – applicabili anche alla convenzione urbanistica, come a qualsiasi accordo ex art. 11, l. 241 del 1990, cfr. Cons. St. , sez. IV, 20 luglio 2022, n. 6309 – emerge, infatti, inequivocabilmente, che esse hanno inteso il trasferimento delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione come oggetto di un’obbligazione e non quale effetto immediato della stipulazione.

5.1. In particolare:

- ai sensi dell’art. 4 “la Società … si impegna per sé e per eventuali aventi diritto a qualsiasi titolo a cedere e trasferire gratuitamente al comune le sottoelencate aree di proprietà” , configurandosi così la cessione quale oggetto di un “impegno” proiettato nel futuro (e per questo suscettibile di coinvolgere anche eventuali terzi “aventi diritto”, cui le aree fossero state medio tempore trasferite);

- ai sensi dell’art. 14, il trasferimento doveva compiersi solo dopo il completamento delle opere di urbanizzazione secondaria previste dalla convenzione – la cui realizzazione ad opera del privato presuppone il mantenimento della proprietà in capo a sé – ed “entro 60 (sessanta) giorni dalla data dei collaudi con esito favorevole” .

5.2. L’inequivoco testuale delle disposizioni menzionate non lascia residuare dubbi circa la portata meramente obbligatoria della convenzione. Non può quindi attribuirsi rilievo, quale elemento espressivo di una volontà negoziale difforme, al comportamento successivo delle parti, che per il Comune sarebbe coerente con la proprietà pubblica degli spazi. Si osserva, peraltro, che le circostanze valorizzate – immediata consegna delle aree al Comune, gestione pubblica delle stesse e manutenzione a cura dell’ente – non appaiono univocamente espressive della già intervenuta cessione, quanto piuttosto della volontà di anticipare taluni effetti del successivo atto di trasferimento, mai formalmente intervenuto.

5.3. Esse sono, inoltre, smentite da altri comportamenti dell’amministrazione comunale di segno opposto, indice della permanente proprietà privata delle aree. Tra questi, ad esempio, la menzione del mappale 38 tra le aree oggetto di vincolo preordinato all’esproprio nell’atto di avvio del relativo procedimento (doc. 8 del Comune) o l’individuazione della società resistente quale soggetto cui indirizzare una richiesta di risarcimento per danni subiti da un privato all’interno delle aree stesse (doc. 3 della resistente).

6. Per quanto attiene, invece, alla domanda volta all’adempimento coattivo dell’obbligo di trasferimento mediante sentenza ex art. 2932 c.c., essa non può essere accolta, risultando prescritto il relativo diritto.

6.1. Il Tribunale, pur consapevole dell’esistenza di un orientamento difforme, intende aderire alla tesi (su cui vedi, di recente, Cons. St., sez. II, 1° dicembre 2021, n. 8006) che ritiene la disciplina della prescrizione applicabile anche alle obbligazioni derivanti da convenzione urbanistica, con decorrenza del relativo termine decennale dal momento in cui risultano esauriti gli effetti della convenzione stessa ( Cons. St., sez. IV, 14 maggio 2019, n. 3127;
n. 3126;
sez. IV, 16 luglio 2021, n. 5358
). Questa ricostruzione appare, infatti, maggiormente coerente con l’ordinamento positivo, che non ammette tendenzialmente vincoli sine die , e con l’art. 11, comma 2 della l. 241 del 1990, che richiama “i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili” .

6.2. Ciò premesso, si osserva che la convenzione prevedeva, a fronte del rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un edificio a destinazione commerciale, l’impegno del privato ad eseguire le necessarie opere di urbanizzazione (parcheggi, viabilità di accesso agli stessi, giardino pubblico), da avviarsi non oltre 60 giorni dal rilascio della concessione edilizia e ultimarsi entro 24 mesi (cfr. artt. 2 e 8), con successivo trasferimento delle aree interessate al Comune, dopo il collaudo delle opere (art. 14).

6.3. L’esaurimento degli effetti della convenzione si è avuto quindi allo spirare del sessantesimo giorno successivo al collaudo delle opere (svoltosi in data 02.06.1994 e approvato con delibera giuntale del 26.07.1994) e quindi, al più tardi, al 26.09.1994, termine entro il quale doveva essere stipulato l’atto di cessione. La prima richiesta in tal senso è pervenuta alla società solo in data 29.08.2008, a termine di prescrizione ampiamente decorso.

6.4. Il diritto deve dunque considerarsi estinto per prescrizione ex art. 2946 c.c., come ritualmente eccepito dalla resistente.

7. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

7.1. Le particolarità della vicenda e l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrapposti giustificano la compensazione delle spese di lite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi