TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2021-02-12, n. 202100396

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2021-02-12, n. 202100396
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202100396
Data del deposito : 12 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2021

N. 00396/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00069/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 69 del 2021, proposto da
Servizi Organizzazione e Sviluppo Società Cooperativa-Sos Coop S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P C e R I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P C in Milano, Foro Buonaparte 68;

contro

Asm Voghera S.p.A. Asm Vendita e Servizi S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato D A e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Multiutility Sovracomunale S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare,

della nota 23 novembre 2020, prot. 0010-2020-P1497 del Presidente di ASM Vendita e servizi (doc. 1) relativa all'aggiudicazione a Multiutility sovraccomunale s.r.l. della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di call center inbound commerciale, servizi di lettura contatori e servizio infopoint/apertura store presso ASM VES (codice CIG 8497490E91) -aggiudicazione comunicata a SOS COOP a mezzo pec il successivo 10 dicembre 2020 (doc. 11)- o comunque del diverso provvedimento di aggiudicazione nel testo allo stato non ancora conosciuto, della nota 18 novembre 2020 prot. 0010-2020-P1457 del medesimo Presidente recante proposta di aggiudicazione (doc. 2), della nota dell'Amministratore delegato di ASM Voghera s.p.a. 2 novembre 2020 recante la disciplina della gara (doc. 3), nonché di tutti gli altri atti della stessa procedura, ivi espressamente compresi il capitolato d'appalto (doc. 4) ed i verbali della commissione di gara 11 novembre 2020 (doc. 5), 16 novembre 2020 (doc. 6) e 17 novembre 2020 (doc. 7), il report sintetico della procedura (doc. 19) nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali,

e per l'aggiudicazione a SOS COOP alla ricorrente dell'appalto sopradescritto, nonché per l'accesso ai documenti in corso di causa ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asm Voghera S.p.A. e di Asm Vendita e Servizi S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. A D M nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2021 celebrata nelle forme di cui all’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall’art.1, comma 17 del D.L. 31 dicembre 2020, n.183, ed uditi per le parti i difensori intervenuti in collegamento da remoto come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;



1. La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione alla società Multiutility sovracomunale s.r.l. della procedura negoziata indetta da ASM Vendita e servizi (d’ora in poi anche ASM VES) per l’affidamento del servizio di call center inbound commerciale, servizi di lettura contatori e servizio infopoint/apertura store presso ASM VES (codice CIG 8497490E91), procedura nella quale la ricorrente si era collocata al secondo posto della graduatoria.

Contro la suddetta aggiudicazione la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.



1. In via principale: violazione di legge per errata applicazione della lex specialis di gara;
eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia che l’offerta economica di Multiutility sovracomunale srl. non risulta firmata digitalmente, al punto da non recare nel suddetto report il suffisso “p7m”.



2. In via subordinata: violazione di legge per errata applicazione dell’art. 30 d.lgs. 50/2016;
eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza e di pubblicità delle sedute di gara;
violazione di legge per errata applicazione della lex specialis di gara.



2.1. La ricorrente denuncia che, contrariamente a quanto previsto nella lex specialis di gara secondo cui l’apertura delle offerte tecniche deve avvenire in seduta pubblica, la commissione di gara il 16 novembre 2020 ha arbitrariamente deciso di aprire le offerte tecniche in seduta riservata.

A ciò si aggiungerebbe che il portale utilizzato da ASM Voghera non è una piattaforma elettronica certificata che consenta di tracciare con certezza legale ogni passaggio della procedura, né prevede la marcatura temporale delle offerte, con la conseguenza che la mancata apertura delle buste in seduta pubblica non potrebbe essere sostituita dalle garanzie della piattaforma elettronica.



2.2. La pubblicità e la trasparenza della procedura sarebbero state violate anche in conseguenza dello spostamento della prima seduta pubblica (prevista per l’11 novembre 2020) senza alcuna indicazione, nella comunicazione di differimento, del luogo di svolgimento, né dell’eventuale possibilità di collegamento telematico.

Quanto alla terza seduta, la relativa data sarebbe stata decisa nella seconda seduta riservata e non sarebbe seguita alcuna comunicazione alla ricorrente sui tempi e sui modi per il suo svolgimento.

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