TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-06-19, n. 201300464

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-06-19, n. 201300464
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201300464
Data del deposito : 19 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00215/2013 REG.RIC.

N. 00464/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00215/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 215 del 2013, proposto da:
Ganga B.K., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lufrano, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Macerata, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'accertamento

della illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di emersione ex art.5 D.L. n.109 del 16 luglio 2012, presentata a favore della ricorrente dal Ministero dell'Interno in data 15.09.2012 con identificativo n.MC4703449041.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Macerata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente, cittadina nepalese irregolarmente soggiornante in Italia, era stata destinataria di domanda di “emersione” ai sensi del D.Lgs. n. 109/2012, presentata dal sig. Fonti Sasha in data 15/9/2012. A seguito di tale istanza, il 29/11/2012 la ricorrente e il datore di lavoro erano stati convocati presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Macerata, dove sottoscrivevano il contratto di soggiorno. Espone la ricorrente che a questo punto il procedimento di arrestava e che, in particolare, il S.U.I. non le consegnava copia del contratto di soggiorno firmato, documento necessario per la richiesta del permesso di soggiorno alla locale Questura.



2.Essendo decorso a suo avviso il termine di legge per la conclusione del procedimento, la sig.ra Ganga adisce il Tribunale con ricorso avverso il silenzio della P.A., evidenziando che:

- non prevedendo l’art. 5 del D.Lgs. n. 109/2012 un termine per la conclusione del procedimento, deve applicarsi per analogia la disposizione del T.U. n. 286/1998 che disciplina il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno;

- in alternativa, deve applicarsi il termine generale di cui all’art. 2 della L. n. 241/1990;

- si è in ogni caso formato il silenzio-inadempimento, dal che consegue l’obbligo per l’amministrazione di concludere il procedimento.

La ricorrente chiede pertanto al Tribunale, accertata la sussistenza di un silenzio-inadempimento, di dichiarare l’obbligo del S.U.I. di concludere il procedimento entro 30 giorni dalla notifica della presente sentenza, nominando altresì fin d’ora un commissario ad acta per il caso di reiterata inottemperanza.



3. Si è costituita la Prefettura di Macerata, evidenziando che:

- in primo luogo, alla procedura di “emersione” ex D.Lgs. n. 109/2012 non si applica né la norma del T.U. relativa al procedimento di rilascio del permesso di soggiorno, né, ai sensi del comma 4, il termine generale di cui all’art. 2, comma 2, della L. n. 241/1990 (visto che il comma 4 prevede espressamente che ai procedimenti in materia di concessione della cittadinanza italiana e di immigrazione non si applica nemmeno il termine massimo di 180 giorni di cui al medesimo comma 4, primo periodo);

- in secondo luogo, nel corso del procedimento di “emersione” della ricorrente sono state riscontrate talune anomalie che hanno determinato la sospensione del procedimento, il che è stato comunicato, seppure dopo la notifica del ricorso, al legale che difende la ricorrente nel presente giudizio.

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