TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2010-10-07, n. 201002597

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2010-10-07, n. 201002597
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201002597
Data del deposito : 7 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00745/2010 REG.RIC.

N. 02597/2010 REG.SEN.

N. 00745/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 745 del 2010, proposto da:
C R, rappresentato e difeso dall'’Avv. C P F, con domicilio eletto presso C P F, in Catanzaro, Viale Emilia 98/a;

contro

Equitalia E.T.R. S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. G F, con domicilio eletto presso E F, in Catanzaro, Via Acri 67;

per l’accertamento

del diritto del ricorrente a prendere visione e estrarre copia degli atti relativi all’iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia E.T.R. s.p.a., che non ha dato riscontro alla sua istanza in data 19 aprile 2010, e di condannare la parte intimata a consentire l’accesso;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Equitalia E.T.R. S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22/07/2010 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare il suo diritto a prendere visione e estrarre copia degli atti relativi all’iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia E.T.R. s.p.a., che non ha dato riscontro alla sua istanza in data 19 aprile 2010, e di condannare la parte intimata a consentire l’accesso.

Nel gravame si osserva che: a) l’accesso è giustificato dalla necessità di valutare la proposizione di eventuali impugnative;
b) Equitalia è un gestore di servizio pubblico, in quanto tale tenuta a garantire il diritto ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990;
b) l’esclusione dell’accesso con riferimento ai procedimenti tributari di cui all’art 24 della legge riguarda il procedimento di imposizione, non quello di riscossione.

Equitalia E.T.R. s.p.a., costituitasi in giudizio, osserva che: a) il titolo su cui l’iscrizione si fonda è in possesso del Servizio Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia del Territorio;
b) il ricorrente non ha interesse ad agire, in quanto parte resistente ha correttamente notificato le cartelle di pagamento che hanno giustificato l’iscrizione ipotecaria, cartelle di cui, pertanto, il ricorrente è in possesso.

Nella camera di consiglio del 22 luglio 2010, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Deve, infatti, osservarsi che: a) parte ricorrente ha interesse ad effettuare l’accesso al fine di verificare eventuali illegittimità nell’azione di riscossione e tutelare, conseguentemente, la propria posizione in giudizio;
b) Equitalia E.T.R. s.p.a. gestisce il servizio pubblico di riscossione e, perciò, è tenuta a garantire l’accesso ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, qualora ne sussistano i presupposti di legge;
c) l’art. 24, che esclude l’accesso in relazione ai procedimenti tributari, si riferisce al procedimento di imposizione, in quanto solo in relazione all’imposizione la legge contempla, entro precisi limiti, un segreto investigativo analogo a quello delle indagini penali, mentre nel procedimento di riscossione tale esigenza di segretezza non sussiste e nessuna previsione normativa fa ad essa riferimento (al riguardo, cfr. Cons. St., n. 5144/2008);
d) a nulla rileva che copia del titolo o dei titoli su cui si fonda l’iscrizione sia stato consegnato alla “Conservatoria”, come prescritto dagli artt. 2836 e 2839 c.c.: se un’Amministrazione è in possesso di un documento, infatti, non può giustificare il diniego di accesso sul pretesto che il documento è in possesso anche di altra Amministrazione;
e) ad ogni buon conto, il ricorrente ha chiesto l’accesso a tutti gli atti su cui si basa l’iscrizione ipotecaria, mentre la “Conservatoria” è in possesso del solo titolo giustificativo (la cartella di pagamento), non del ruolo o di eventuali altri atti.

Per le considerazioni che precedono il presente ricorso deve essere accolto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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