TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2010-01-08, n. 201000095
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N. 00095/2010 REG.SEN.
N. 12160/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 12160 del 2008, proposto da:
A A, rappresentato e difeso dagli avv. G L, M L, con domicilio eletto presso M L in Roma, via Polibio, 15;
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE RM-C, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 8344/08 del 20 maggio 2008 emesso dal Tribunale Civile di Roma.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2009 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato la sopra citata Azienda è stata condannata al pagamento in favore della parte creditrice delle somme nel decreto stesso liquidate.
Risulta dal fascicolo di causa che tale decreto, munito di formula esecutiva, è stato ritualmente notificato alla predetta Azienda la quale è stata anche diffidata a darvi esecuzione con atto di costituzione in mora debitamente notificato.
Trascorso invano il termine assegnato per l’esecuzione, con il ricorso in epigrafe indicato ne è stata chiesta l’ottemperanza, compresa la nomina di un commissario “ad acta” per l’eventualità che l’Azienda persista nell’inadempimento.
Risulta dal fascicolo di causa che del deposito del ricorso è stata data comunicazione alla predetta Azienda con nota raccomandata della Segreteria del TAR cui è pervenuta ricevuta di ritorno da oltre trenta giorni.
Tanto premesso, il ricorso in esame deve essere accolto.
Infatti, con il sopra citato decreto ingiuntivo è stato dichiarato l’obbligo della predetta Azienda di pagare alla parte creditrice, qui ricorrente, le somme di denaro ivi liquidate.
A tanto non risulta sia stato adempiuto, nonostante la notifica del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva ed il suo passaggio in autorità di cosa giudicata, oltre alla notifica dell’atto di costituzione in mora per l’adempimento.
Per assicurare effettività al giudicato occorre, dunque, ordinare alla predetta Azienda sanitaria di pagare le somme dovute per il decreto ingiuntivo di che trattasi, maggiorate di interessi legali computati fino al giorno dell’effettivo soddisfo, oltre alle spese successive occorse ed occorrende con accessori come per legge, assegnando all’uopo un termine congruo decorrente dalla notifica della presente sentenza.
Peraltro, appare opportuno, per l’eventualità che persista l’inerzia dell’Azienda, nominare sin d’ora un Commissario “ad acta” il quale, decorso inutilmente il predetto termine e verificata l’inottemperanza, provveda in via sostitutiva a dare esecuzione alla presente sentenza, entro un ulteriore termine congruo, adottando tutti gli atti occorrenti, ivi comprese l’iscrizione della necessaria posta di spesa nel bilancio dell’Azienda e l’emissione del relativo mandato di pagamento.
Le spese per l’espletamento delle attività commissariali, ivi compreso il compenso del Commissario, saranno liquidate, ad incarico espletato e su presentazione della relativa relazione, con separata ordinanza e graveranno sull’Azienda inadempiente.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.