TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-05-05, n. 202300267

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-05-05, n. 202300267
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300267
Data del deposito : 5 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/05/2023

N. 00267/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00479/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 479 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Valori S.C. A R.L Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F M e F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A D L e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio - inadempimento serbato da ANAS in merito all'istanza inoltrata dalla ricorrente società, con nota prot. n. 2166U207 del 20.5.2022 trasmessa a mezzo pec in pari data, ai fini del riconoscimento della compensazione dei prezzi ex art. 1 septies decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 per i lavori eseguiti nel secondo semestre 2021.

Nonché, per l’annullamento dei seguenti atti:

- della nota prot. n. 892791 del 22.12.2022 recante “Istanza di compensazione dei prezzi per

le lavorazioni effettuate dal 1°luglio a 2021 al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art.1-septies del

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.

10, come modificato dall'art. 1, comma 398, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e del

decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 5 aprile 2022, pubblicato

in Gazzetta ufficiale il 30 aprile 2022”, con la quale Anas ha comunicato il preavviso di

diniego ex art. 10-bis L. n. 241/1990 dell'istanza di compensazione prezzi avanzata dal

ricorrente;

- della nota prot. n. 2484 del 3.01.2023 con la quale la committente ha comunicato il

provvedimento definitivo di diniego dell'istanza avanzata dal Consorzio ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 10/10/2022, la società deducente è insorta avverso il silenzio serbato da A.N.A.S. s.p.a. sull’istanza, presentata in data 20/5/2022, volta al riconoscimento della compensazione dei prezzi ex art. 1- septies del D.L. n. 73/2021 per i lavori svolti, nel secondo semestre 2021, nell’ambito dell’Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione - Area compartimentale Basilicata - Centro Manutentorio C, sottoscritto in data 12/11/2019.

1.1. Con successiva determinazione del 3/1/2023, impugnata con motivi aggiunti depositati in data 9/1/2023, A.N.A.S. s.p.a. ha provveduto ex professo sull’istanza per cui è causa, rigettandola per le seguenti motivazioni:

(…) Considerato che:

- a seguito dell’istruttoria, è emerso che, nella fattispecie in questione, l’accordo quadro è stato stipulato in data 12.11.2019 ma lo stesso non è in grado di attribuire il diritto alla compensazione, atteso che l’art. 1-septies D.L. 73 cit. stabilisce che “la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, al 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni” e l’accordo quadro in questione non comportava affatto lavorazioni e l’impiego di materiali soggetti a variazioni in aumento dei relativi prezzi (cfr., sul punto, l’Art. 2: “L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente

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