TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-04-04, n. 202305640
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Testo completo
Pubblicato il 04/04/2023
N. 05640/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04520/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4520 del 2022, proposto da C A, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale Dipartimento II – Mobilità e Viabilità, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ufficio della Motorizzazione Civile di Roma, Automobile Club Roma, non costituiti in giudizio;
Citta Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione di Città Metropolitana di Roma Capitale protocollo: cmr-2022-0031571-17.02.2022 – di revoca” dell'autorizzazione n. 56/2005 del 28/02/2005 prot. 45653/2005, rilasciata al Sig. C A, titolare dell'impresa individuale Giu Car di Angioi Carlo per l'esercizio di attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto con sede in Roma via Taurano n.14/16, determinazione notificata l'8 marzo 2022 come indicato nella nota provvedimento datata 14.03.2021 di Città Metropolitana di Roma Capitale protocollo: cmr-2022-0031571- 14.03.2022, indirizzata a Motorizzazione Civile di Roma e Pubblico Registro Automobilistico;
- della nota provvedimento datata 14.03.2021 di Città Metropolitana di Roma Capitale protocollo: cmr-2022-0031571- 14.03.2022, indirizzata a Motorizzazione Civile di Roma e Pubblico Registro Automobilistico, di comunicazione della determinazione di revoca dell'autorizzazione n. 5625/2005 del 28.02.2005 rilasciata all'Angioi nella quale “si rappresenta che il provvedimento è stato notificato con pec ricevuta del destinatario in data 8 marzo 2022”.
- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto, in
quanto lesivo, ivi compreso il verbale d'ispezione n. 08/2021 in data 20/10/2021 del personale del Servizio “Autorizzazione e Vigilanza delle imprese nel Settore Mobilità privata e Trasporti” del Dipartimento II della Città Metropolitana di Roma Capitale, richiamato nella determinazione di revoca dell'autorizzazione n. 56/2005 del 28/02/2005 prot. 45653/2005 (paragrafo II), di contenuto ignoto in quanto non comunicato, notificato o messo a disposizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Citta Metropolitana di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2023 la dott.ssa D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato la revoca dell’autorizzazione n. 56 del 2005 ad esercitare attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, disposta dalla Città metropolitana di Roma Capitale con l’atto indicato in epigrafe.
L’atto impugnato è stato assunto a seguito di un’ispezione presso i locali dell’agenzia, sita in via Turano 14/16 a Roma, in occasione della quale si è evinta la “chiusura del locale”, “in evidente stato di abbandono”.
L’amministrazione ha perciò applicato l’art. 9, comma 3, della legge n. 264 del 1991, che prevede la revoca dell’autorizzazione, ove vengano meno i requisiti di cui all’art. 3 precedente.
Nel caso di specie, si tratterebbe del requisito della disponibilità di “locali idonei”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. g).
Questi i motivi cui è affidata la richiesta di annullamento.
I. Illegittimità, per motivazione apodittica e apparente, della sopra riportata determinazione, (vedasi paragrafo IV), di revoca per omessa valutazione, in violazione dell’art 10 L.241/90, delle osservazioni contenute nella Memoria (paragrafo II) ex ARTT. 7-8-9-10 L.241/1990, trasmessa a Città Metropolitana di Roma Capitale, dall’avv. F C, (All.II) - correlata alla comunicazione di “avvio del procedimento di revoca” (paragrafo I ) nonché per omessa indicazione delle ragioni per le quale non ne siano state condivisi i contenuti.
II. Inefficacia - per violazione degli artt. 21 bis l. 241/1990 e 14 l. 689/1981 - per omessa notifica del verbale di ispezione n. 08/2021, richiamato nella determinazione di revoca dell’autorizzazione rilasciata al ricorrente, ne comporta l’annullamento. Ipotesi dottrinaria alternativa di nullità o inesistenza giuridica del provvedimento, ai sensi dell’art. 21 c.p.a., per difetto del suddetto elemento, essenziale nel procedimento sanzionatorio amministrativo.
III. Illegittimità del provvedimento di revoca (paragrafo IV) della autorizzazione per violazione di legge - per omessa emanazione dell’atto di diffida, prescritto in caso di accertate irregolarità nell’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto - alla stregua dell’art. 20 del “Regolamento per l’autorizzazione e la vigilanza dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” di Città Metropolitana di Roma Capitale e dell’art. 9 L. 264/1991 (disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto).
In via subordinata, ha dedotto altresì i seguenti motivi in diritto.
IV. Assorbimento di ogni ulteriore illegittimità del provvedimento di revoca dell’autorizzazione, in forza della sua caducazione automatica - per il principio di derivazione - a causa dei vizi di omessa valutazione da parte di Roma Capitale delle osservazioni della memoria del ricorrente del 19.11.2021;di omessa notifica del verbale di ispezione;di mancata emanazione dell’atto di diffida, prescritto in caso di accertate irregolarità nell’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
V. Illegittimità - per illogicità e erroneità della motivazione ex art. 21 octies L.241/90 - del provvedimento di revoca dell’autorizzazione n. 5625/2005 del 28.02.2005 rilasciata all’Angioi;eccesso di potere per carenza dei presupposti per l’esercizio di revoca dell’autorizzazione;difetto di motivazione, manifesta ingiustizia.
VI. Violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità, imparzialità dell’azione amministrativa, eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta, difetto di istruttoria e carenza motivazionale. Violazione di legge in relazione all’art. 20 Reg. per autorizzazione e vigilanza dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;(retro al paragrafo 4.1);all’art. 195 D. LGS n. 285/1992 (Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie) e all’art. 3 L. 264/1991 di seguito articolati;all’art. 9 comma 2 L. 264/1991 (retro riportato al paragrafo 4.2.);all’art. 195 dello stesso D. Lgs n. 285/1992.
VII. Illegittimità della determinazione di revoca dell’autorizzazione per eccesso di potere per violazione dei limiti esterni dell’attività amministrativa implicante straripamento da detta funzione.
VIII. Insussistenza della mancanza del requisito dell’idoneità posta a fondamento del provvedimento cmrc-2021-0169068 dell’11-11-2021 di revoca dell’autorizzazione n. 56/2005 del 28/02/2005 prot. n. 45653/2005, istanza di verificazione ai sensi dell’art 66 c.p.a. Istanza di verificazione.
Con ordinanza n. 3099 del 18 maggio 2022 l’atto impugnato è stato sospeso in fase cautelare sulla base della seguente motivazione: “ Considerato che il ricorso appare assistito da fumus boni iuris, perché: a) l’atto impugnato non si è soffermato, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, sulle deduzioni di parte ricorrente, in ordine alle cause per le quali l’attività è stata sospesa;b) l’art. 3, comma 1, lett. g) della legge n. 264 del 1991 prevede la revoca dell’autorizzazione per inidoneità dei locali, e non perché essi di fatto non ospitino più l’attività, se del caso provvisoriamente ;” e ritenuta la sussistenza del periculum in mora, attesa l’incidenza immediata di esso sull’attività professionale del ricorrente.
Roma Capitale si è costituita in giudizio per eccepire il difetto di legittimazione passiva.
Con ordinanza collegiale n. 13121 del 14 ottobre 2022, rilevata la nullità della notificazione del ricorso introduttivo, effettuata a mezzo PEC a Roma Capitale, e non alla Città Metropolitana di Roma, è stato assegnato termine per rinnovarla.
Il ricorrente ha sanato la nullità della notifica nella quale era incorso, adempiendo all’ordine impartito dal Tribunale ai sensi dell’art. 44 cpa.
Si è quindi costituita in giudizio Città Metropolitana di Roma Capitale per eccepire l’infondatezza del ricorso.
In vista della trattazione della causa nel merito le parti hanno depositato memorie con cui hanno insistito nelle rispettive richieste;alla pubblica udienza del 28 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
A conferma di quanto rilevato in sede cautelare, il provvedimento di revoca merita di essere annullato.
È infatti fondato il primo motivo di ricorso, con il quale è dedotta la violazione della normativa recata dalla legge n. 241 del 1990 in ordine alle garanzie di partecipazione al procedimento e all’obbligo di motivazione.
A seguito di comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla revoca, il ricorrente ha contestato all’amministrazione di non avere tenuto conto dell’emergenza sanitaria indotta dalla diffusione del Covid 19, con ciò intendendosi chiaramente contestare che il presunto “stato di abbandono” segnalasse l’inidoneità dei locali all’esercizio dell’attività, piuttosto che la mera sospensione di essa per ragioni sanitarie.
Come denunciato con il primo motivo, l’atto impugnato ha del tutto omesso di confrontarsi con tale profilo, incorrendo nel denunciato vizio di motivazione.
Infatti, “ pur non essendo tenuta l'Amministrazione, in linea generale, a una analitica e puntuale confutazione delle specifiche osservazioni formulate dalla parte privata, è necessario comunque che si dimostri, almeno da un punto di vista sostanziale, che le stesse siano state prese in considerazione, soprattutto laddove vi siano elementi, anche di natura fattuale, che possono risultare rilevanti in vista dell'adozione del provvedimento finale ” (cfr. Tar Milano, n. 1513 del 2022).
Infondati sono, invece, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, atteso che (secondo motivo) l’omessa notifica del verbale di ispezione non comporta vizio dell’atto che vi ha fatto seguito, purché esso sia posto a disposizione di parte ricorrente, previa richiesta di quest’ultimo (CDS n. 3609 del 2021), mentre l’art. 9, comma 3, della legge n. 264 del 1991 non prevede alcuna “diffida” preliminare alla revoca dell’autorizzazione, ove quest’ultima sia disposta per carenza dei requisiti di cui all’art. 3 precedente (terzo motivo).
È invece fondato il quarto motivo, da accorpare all’ottavo, con il quale, nella sostanza (si veda pag. 15, punto 6.1.1. del ricorso), è denunciata la violazione dell’art. 3 della legge n. 264 del 1991, perché l’eventuale chiusura dell’agenzia non equivale a difetto di disponibilità del locale ove l’attività è esercitata.
In effetti, l’art. 3, comma 1, lett. g) della legge n. 264 del 1991 pone a requisito di avvio (e continuità) dell’attività la disponibilità di “locali idonei”, sicché la revoca dell’autorizzazione per carenza di tale requisito implica che il consulente abbia perduto il diritto di godimento del locale, o che esso sia divenuto strutturalmente inadeguato, mentre l’eventuale “stato di abbandono” segnala, al limite, che l’attività è allo stato cessata, ma non che sia venuta a mancare la disponibilità del locale ove esercitarla.
Sono assorbiti il sesto motivo (violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative) e il settimo motivo (eccesso di potere per “straripamento”).
Va invece rigettata la domanda di condanna dell’amministrazione per lite temeraria, posto che la norma invocata a tale scopo dal ricorrente, ovvero l’art. 96 c.p.c., con riguardo alla “colpa grave” dell’amministrazione, implica un apprezzamento in ordine agli argomenti e alla condotta processuale imputabile, mentre, nel caso di specie, l’amministrazione si è costituita solo dopo che è stata rinnovata la notifica del ricorso, originariamente indirizzato ad autorità amministrativa estranea alla vicenda contenziosa, senza, peraltro, svolgere attività processuale rilevante ai fini invocati.
La reciproca soccombenza, rilevabile anche in tal caso secondo l’indirizzo giurisprudenziale seguito dalla Sezione, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.