TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-10-30, n. 202303216

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-10-30, n. 202303216
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303216
Data del deposito : 30 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2023

N. 03216/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00811/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 811 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A I, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, via Ventimiglia n. 145;

contro

Ente Parco dell’Etna, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

nei confronti

Comune di Biancavilla, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in data successiva al 21.02.2017, col quale il Direttore dell’Ente Parco dell’Etna ha parzialmente denegato al ricorrente il rilascio del nulla osta relativo alla domanda di concessione in sanatoria prot. n. -OMISSIS-, presentata a nome della sig.ra -OMISSIS- in data -OMISSIS-, avente ad oggetto i lavori di costruzione di un fabbricato per civile abitazione sito in territorio di Biancavilla, contrada “ -OMISSIS- ”, ricadente all’interno della zona C del Parco dell’Etna;

2) del medesimo provvedimento nella parte in cui ha concesso il nulla osta, ma ha imposto alla ditta ricorrente le “ prescrizioni e correzioni in rosso ” segnate nell’elaborato architettonico allegato alla domanda di concessione in sanatoria;

3) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 25 settembre 2023, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. G G A D;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso spedito per la notifica in data 15 aprile 2017 e depositato in data 15 maggio 2017 il deducente ha rappresentato quanto segue.

Il ricorrente è proprietario di un terreno sito in territorio di Biancavilla, contrada -OMISSIS-, ricadente nella zona “E” (verde agricolo) del P.R.G. vigente nel Comune di Biancavilla e nella zona “C” del Parco dell’Etna.

Dopo avere acquistato il terreno nel 1984, il ricorrente vi ha realizzato un fabbricato destinato alla civile abitazione, esteso complessivamente mq. 126,00, senza richiedere preventivamente la necessaria concessione edilizia;
in conseguenza di ciò, con istanza del -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-) presentata al Comune di Biancavilla, il ricorrente ha chiesto la regolarizzazione del fabbricato, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994, versando la somma prevista dalla legge a titolo di anticipazione sia per l’oblazione che per gli oneri concessori.

Dopo qualche anno, con nota prot. -OMISSIS-, il Comune intimato ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione e ha trasmesso la pratica all’Ente Parco dell’Etna per l’acquisizione del nulla osta, allegando tutti i documenti nel frattempo prodotti.

Con nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, l’Ente Parco ha richiesto documentazione integrativa e ha contestato al ricorrente che, a seguito di accertamenti effettuati dal Corpo Forestale nel 2009, era emersa l’esecuzione di un ampliamento al fabbricato oggetto della domanda di sanatoria, consistente in “… un nuovo corpo di fabbrica ad un solo piano terra, con struttura portante in cemento armato delle dimensioni di m. 15 x 4,9 circa, ed una tettoia in appoggio, per una superficie di mq. 40 circa, poggiante su tre pilastri in pietra lavorata ”.

Il ricorrente ha fatto presente che non era stato apportato alcun ampliamento al fabbricato rispetto a quanto già realizzato in precedenza e dichiarato in occasione della domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata al Comune di Biancavilla nel lontano 1995, tanto che il predetto Comune nel 2012 aveva inviato tutta la pratica all’Ente Parco per l’acquisizione del parere di competenza.

Nel frattempo, il procedimento penale scaturito dal verbale di accertamento del Corpo Forestale si era concluso con sentenza di assoluzione del deducente (Tribunale di Catania, -OMISSIS-), sull’assorbente considerazione che i testi escussi avevano riferito che “… l’immobile era completo in tutte le sue parti già da circa quindi anni e che al più agli anni 2001 o 2002 poteva farsi risalire la allocazione della tettoia …”.

Il ricorrente ha trasmesso, quindi, la suddetta sentenza all’Ente Parco dell’Etna chiedendo di esitare il procedimento di rilascio del nulla osta, a tal fine integrando ulteriormente la documentazione che di volta in volta era stata richiesta (l’ultima volta con nota prot. -OMISSIS-).

Con nota prot. -OMISSIS-, notificata il 18 novembre 2016, l’Ente Parco ha comunicato al deducente il preavviso di diniego del parere richiesto “… per la porzione di fabbricato realizzato in ampliamento a quello richiesto in sanatoria posto al piano terra adiacente alla cantina …”, e ciò in considerazione del fatto che “… vige il divieto assoluto di edificabilità in zona “C” del Parco, per i fabbricati ad uso residenziale eretti dopo il D.P.R.S. n.37 del 17/03/1987 …”.

A tale comunicazione il ricorrente ha replicato con nota del 25 novembre 2016 (-OMISSIS-), facendo presente innanzitutto che la porzione di fabbricato contestata era stata realizzata contestualmente alla restante parte dell’immobile e che dalle cartografie in possesso dell’Ente Parco, risalenti agli anni 1985-1989, si poteva evincerne l’esistenza;
inoltre, evidenziando che la richiesta di nulla osta doveva intendersi comunque già accolta favorevolmente ai sensi dell’art. 17 legge reg. Sic. n. 4/2003.

Con provvedimento n. -OMISSIS-, notificato in data successiva al 21 febbraio 2017, il direttore dell’Ente Parco, da un lato ha concesso il nulla osta relativo alla domanda di sanatoria presentata, sia pur imponendo delle pesanti prescrizioni che necessitano di consistenti e costosi interventi edilizi;
dall’altro lato lo ha denegato limitatamente alla porzione di fabbricato di cui sopra, con la seguente motivazione: “… In zona “C” le opere realizzate in data posteriore al D.P.R.S. n.37 del 17/03/1987, istitutivo dell’Ente Parco dell’Etna risultano autorizzabili solo quelle con destinazione ad uso non residenziale. Pertanto le opere abusive relative all’ampliamento del piano terra, non sono suscettibili di nulla osta da parte di questo Ente Parco …”.



1.1. Nessuno degli Enti intimati si è costituito in giudizio.



1.2. Con istanza depositata in data 19 settembre 2023 la parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa.



1.3. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 25 settembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



1. Con il primo motivo di ricorso sono stati dedotti i vizi di Violazione ed errata applicazione dell’art. 17, comma 6, della L.R. 16.04.2003 n.

4. Silenzio assenso. Consumazione del potere di provvedere sull’istanza. Eccesso di potere per arbitrarietà ed illogicità manifesta
.

La parte ricorrente, dopo aver richiamato l’art. 17, comma 6, della legge regionale n. 4/2003, e l’art. 23, comma 10, della legge regionale n. 37/85, ha osservato che l’Ente Parco dell’Etna era tenuto a rilasciare il proprio parere entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di condono edilizio al Comune di Biancavilla (-OMISSIS-) – dovendosi ritenere che “… la richiesta di parere di compatibilità paesaggistica … risulta implicitamente formulata con l’istanza di sanatoria edilizia ” – o comunque dalla trasmissione della pratica all’Ente Parco a cura del Comune di Biancavilla (11 luglio 2012).

In ogni caso, poi, anche tenendo conto delle richieste di integrazioni documentali formulate dall’Ente Parco e della pendenza del giudizio penale che ha condotto all’assoluzione del ricorrente, il parere doveva essere reso entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla prima integrazione documentale, fatta con nota prot. -OMISSIS-, oppure in via estremamente subordinata dall’ultima, fatta dal ricorrente con nota del -OMISSIS-.

Ne consegue, secondo il deducente, che il tacito accoglimento della richiesta di nulla osta è da considerarsi definitivamente maturato alla data del 14 maggio 2013, e cioè allo spirare del termine di 180 giorni dalla prima produzione documentale, oppure in via estremamente subordinata alla data del 29 dicembre 2015, e cioè allo spirare del termine di 180 giorni dall’ultima integrazione.

Per l’esponente, dunque, il provvedimento di diniego del nulla osta, intervenuto soltanto nel mese di gennaio 2017, è stato adottato ben oltre il termine previsto dalla legge per la formazione del silenzio assenso e il decorso dei termini perentori previsti dalla legge ha comportato la decadenza, in capo all’Ente Parco dell’Etna, del potere di provvedere in proposito.

Infine, per la parte ricorrente l’affermazione (racchiusa nel provvedimento impugnato) che “… alla sanatoria di immobili realizzati in parchi o riserve non si applica l’istituto del silenzio assenso previsto dall’art.17, comma 6, della l.r.4/2003, in quanto vige la norma specifica prevista dall’art.24 LR 37/85… ” è stata disattesa dal C.G.A.R.S..

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