TAR Brescia, sez. II, sentenza 2013-09-18, n. 201300777
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Testo completo
N. 00777/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01179/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1179 del 2012, proposto da:
S B, rappresentato e difeso dall'avv. E T, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Via A. Monti n. 2/a;
contro
Questore di Brescia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso la sua sede in Brescia, Via S. Caterina n. 6;
per l'annullamento
DEL DECRETO QUESTORILE IN DATA 27/8/2012, DI DINIEGO SULL’ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Questore di Brescia;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento il Questore di Brescia ha rigettato l’istanza di permesso di soggiorno presentata dal cittadino bosniaco il 16/5/2008.
Il diniego si fonda sulla totale assenza di attività lavorativa dal marzo 2007, mentre i genitori (che fanno parte del nucleo familiare insieme al fratello) non hanno alcun impiego. Il fratello S non svolge attività dal 2010 (e ha a carico la moglie e 4 figli minori). Il fratello S e la coniuge fanno parte di un separato nucleo che vive a Castenedolo (con 6 figli minori). Pertanto non sussisterebbero i requisiti lavorativi e reddituali previsti dagli 58A01367A412C38" data-article-version-id="8813445f-3c40-5e74-b6ab-9baf6a409401::LR0961F58A01367A412C38::2009-07-24" href="/norms/laws/itatextv45qpke25s8icd/articles/itaartr1evnxagd3w2w0?version=8813445f-3c40-5e74-b6ab-9baf6a409401::LR0961F58A01367A412C38::2009-07-24">artt. 4 e 5 del D. Lgs. 286/98.
Con il ricorso all’esame, il Sig. Bajrami Sergio – in Italia sin dalla nascita ed in possesso del diploma di scuola media – impugna l’atto sfavorevole in epigrafe, deducendo i seguenti motivi in diritto:
- Violazione dell’art. 4 commi 3 e 5 e dell’art. 22 comma 11 del D. Lgs. 286/98, dell’art. 13 comma 2 del D.P.R. 394/99, violazione della circolare del Ministero dell’Interno 17272/2008, in quanto lo straniero che perde il posto di lavoro può chiedere un permesso per attesa occupazione della durata di almeno 1 anno;la sufficienza dei mezzi di sostentamento sino alla perdita del lavoro doveva indurre la Questura a rilasciare il titolo e va tenuto conto del periodo di crisi occupazionale;occorre prendere in considerazione i redditi delle persone con le quali il richiedente ha una stabile relazione di vita (in particolare il fratello Bajrami S, titolare di reddito cospicuo, e il padre, titolare di pensione dal 2010 e di un’entrata derivante dalla vendita di un terreno in Serbia);l’art. 5 comma 5 impone la preventiva valutazione di elementi di contenuto personale, e il ricorrente ha sempre abitato nel nostro paese ed è immune da precedenti penali;i parametri di reddito non vanno considerati in maniera matematica, ma devono essere affiancati da altri elementi (inserimento sociale, assenza di pregiudizi penali, esistenza di vincoli familiari nel nostro paese).
Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo la reiezione del gravame. Sottolinea in punto di fatto che dall’estratto conto contributivo affiora la totale assenza di redditi fin dal 2007. Neppure i genitori e il fratello S (che vive con la coniuge e i 4 figli minori) risultano svolgere alcuna attività lavorativa, mentre il fratello S fa parte di un nucleo separato di 7 persone (moglie e 6 figli minori). Il provvedimento sarebbe stato in definitiva adottato dopo il corretto bilanciamento degli opposti interessi.
Con ordinanza n. 498 emessa nella Camera di consiglio del 14/11/2012 è stata motivatamente accolta la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.
Il gravame è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di seguito esplicitate.