TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-05-15, n. 202301128

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-05-15, n. 202301128
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301128
Data del deposito : 15 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2023

N. 01128/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01049/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe D'Amico, A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento:

a) del Decreto n. -OMISSIS- del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione –-OMISSIS- – del -OMISSIS-, successivamente notificato il -OMISSIS-, recante la reiezione dell'istanza di accertamento della dipendenza della patologia da causa di servizio;

b) ove occorra, del verbale -OMISSIS-, richiamato nel provvedimento sub a);

c) ove occorra, del parere n. -OMISSIS-, del Comitato di verifica per le cause di servizio, richiamato nel provvedimento sub a);

d) del parere n. -OMISSIS-, del Comitato di verifica per le cause di servizio, richiamato nel provvedimento sub a);

e) di qualsivoglia altro atto, presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo per il ricorrente.

Nonché per la declaratoria

della sussistenza della dipendenza della causa di servizio – ai soli fini della concessione dell'equo indennizzo – della patologia diagnosticata al ricorrente -OMISSIS- “-OMISSIS-” – in seguito alle vicende giudiziarie ingiustamente patite durante il servizio

Nonché per la condanna

dell'amministrazione resistente alla concessione dell'equo indennizzo previsto per la-OMISSIS-;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2023 la dott.ssa A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato il 18 giugno 2021 e depositato il successivo 8 luglio, il sig. -OMISSIS-, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del -OMISSIS-, successivamente notificato il -OMISSIS-, recante reiezione dell’istanza di accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta (“ -OMISSIS- ”), nonché gli ulteriori atti in epigrafe specificati.

1.1. Espone il ricorrente:

- di aver svolto per molti anni le proprie mansioni presso il -OMISSIS-;

- di essere stato sottoposto a giudizio, nel -OMISSIS-, in relazione ad una medesima vicenda (-OMISSIS-), sia dinanzi al-OMISSIS- (ex artt. 56 c.p., 234, comma 2, c.p.m.p., 47 n. 2 c.p.m.p.) sia dinanzi al -OMISSIS-(ex art. 483 c.p.);

- in seguito a tali vicende giudiziarie (entrambe concluse con l’assoluzione “ -OMISSIS- ”) il ricorrente ha sviluppato uno “-OMISSIS-”, diagnosticato in data -OMISSIS-;

- tuttavia l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta è stata illegittimamente rigettata.

2. A sostegno del gravame sono stati formulati i seguenti motivi, appresso sintetizzati:

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (Artt. 1 e ss. D.P.R. 461/2001;
artt. 1878 e ss. D.Lgs. 66/2010) – ECCESSO DI POTERE (Motivazione illogica e carente - Contraddittorietà – Irrazionalità – Apoditticità)
”: la motivazione del diniego si appalesa illogica alla luce della perizia in atti, da cui emerge che il-OMISSIS-l ricorrente è da considerarsi quale fattore eziologico specifico del -OMISSIS-;

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (Artt. 1 e ss. D.P.R. 461/2001;
artt. 1878 e ss. D.Lgs. 66/2010, in relazione all’art. 3 l. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (Motivazione illogica e carente – Contraddittorietà – Irrazionalità – Apoditticità)
”: la motivazione resa è solo apparente, atteso che lo specifico quadro clinico e la tipologia del servizio prestato non sono stati adeguatamente valutati dal Comitato.

2.1. Il ricorrente ha pertanto chiesto l’annullamento degli atti impugnati, la dichiarazione della sussistenza della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta, nonché la condanna dell’amministrazione resistente alla concessione dell’equo indennizzo. In via istruttoria, ha chiesto disporsi consulenza tecnica d’ufficio.

3. Si sono costituiti il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Arma dei Carabinieri, che hanno insistito per il rigetto del ricorso siccome infondato.

4. Previo deposito di ulteriore memoria di parte ricorrente, all’udienza pubblica del 28 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Giova preliminarmente rammentare che gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità sofferta dal pubblico dipendente, in quanto basata su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi