TAR Roma, sez. I, sentenza 2013-10-10, n. 201308748
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Testo completo
N. 08748/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02772/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio, introdotto con il ricorso 2772/12, proposto dalla Confederazione generale italiana del lavoro – C.G.I.L., in persona del legale rappresentate pro tempore , S L G C, anche ricorrente in proprio, e da G C, rappresentati e difesi dagli avv. ti A, C, F e T, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultima in Roma, via Sannio 65;
contro
la Presidenza della Repubblica, e la Presidenza del consiglio dei ministri, in persona del presidente del consiglio dei ministri pro tempore ,
i Ministeri della giustizia, e del lavoro e delle politiche sociali, in persona dei rispettivi ministri pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge;
nei confronti di
la Confederazione generale dell’industria italiana – Confindustria, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del d.P.R. 20 gennaio 2012, con il quale all'interno del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono stati nominati: a) i 48 rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato; b) gli otto esperti, esponenti della cultura economica, sociale e giuridica;
c) gli ulteriori due esperti; d) i sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio, e dei Ministeri della giustizia e del lavoro;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza collegiale 20 novembre 2012, n. 9604;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. L’art. 23 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella l. 22 dicembre 2011, n. 214, ha, tra l’altro, modificato le disposizioni di cui alla l. 30 dicembre 1986, n. 936, che regolano la composizione ed il funzionamento del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (C.N.E.L.).
1.2. Fino a tale modifica, l’art. 2 della l. 936/86 stabiliva che il C.N.E.L. era composto, oltre al presidente, da centoventuno tra esperti, rappresentanti delle categorie produttive e delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato.
1.3. In disparte i dodici esperti, e i dieci rappresentanti del volontariato e della promozione sociale, i restanti novantanove rappresentanti delle categorie produttive erano ripartiti tra quarantaquattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti, diciotto dei lavoratori autonomi e trentasette delle imprese.
1.4 All’interno di ciascuna di tali categorie erano previste successive ripartizioni: per i lavoratori dipendenti era prescritta la presenza di determinati settori produttivi (agricoltura, pesca, industria, commercio artigianato e servizi); per quelli autonomi erano stabiliti cinque rappresentanti ciascuno per i coltivatori diretti e gli artigiani, e quattro per i liberi professionisti e le cooperative di produzione e di consumo; nella categoria delle imprese erano distinti agricoltura e pesca (cinque componenti), industria (quattordici), commercio e turismo (sette) servizi (otto); a IRI, ENI ed EFIM era inoltre attribuito un rappresentante per ciascuno.
2.1. La riforma, ex art. 23, VIII comma, d.l. 201/11, ha complessivamente ridotto a sessantaquattro i consiglieri: gli esperti sono ora dieci, e sei i rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato; i rappresentanti delle categorie produttive sono diventati quarantotto, dei quali ventidue per i lavoratori dipendenti, nove per quelli autonomi e i professionisti, e diciassette per le imprese; sono scomparse tutte le altre distinzioni per settori, contenute nella precedente disciplina.
2.2. Con la disposizione transitoria, di cui all’art. 23, IX comma, si è stabilito che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si sarebbero nominati i nuovi componenti del C.N.E.L., secondo la ripartizione appena indicata, così superando quello nominato un anno prima, per il quinquennio 2010-2015.
2.3. Così, con quattro distinti decreti del 20 gennaio 2012, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, adottata nella riunione del 13 gennaio 2012, ha nominato a far parte del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, fino al 27 luglio 2015,
- sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato;
- dieci esperti, ripartiti tra due decreti presidenziali;
- quarantotto rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato: ed è quest’ultimo provvedimento ad essere d’interesse in causa.
2.4. Invero, il ripetuto art. 23, IX comma, aveva altresì stabilito che la riduzione numerica e l’assegnazione dei resti percentuali, risultanti da tale riduzione, avrebbero dovuto tener conto sia della “maggiore rappresentatività nella categoria di riferimento, secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della composizione per il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificità del settore rappresentato nell’ambito della categoria di riferimento”, sia del “pluralismo”.
2.5.1. Orbene, nell’articolato preambolo del decreto di nomina in esame, dopo aver citato tale disposizione si afferma, tra l’altro, che erano stati esaminati “i dati sulla rappresentatività acquisiti ai fini del rinnovo della composizione per il quinquennio 2010-2015”.
2.5.2. Più oltre, dopo aver richiamato in sequenza le disposizioni di rilievo, prima riprodotte, il provvedimento fa rinvio alle “designazioni pervenute dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali nonché dalle associazioni delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ai fini della nomina dei ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e dei diciassette rappresentanti delle imprese”; e, di seguito, al fatto che, “in mancanza di nuove indicazioni, sono state prese in considerazione le designazioni effettuate dalle confederazioni e dalle organizzazioni sindacali nonché dalle associazioni delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato in sede di rinnovo della consiliatura 2010-2015”.
2.5.3. Infine, vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2012, e su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, il decreto presidenziale chiama a far parte del C.N.E.L., “a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 27 luglio 2015 … i seguenti quarantotto rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato:
- Lavoratori dipendenti: C S, E G, L B, C G, C A, G M, T M, B R, A G, A G, C C, B E, T P, A L, B S, B G, C G, N M P, L P; Settore dirigenti e quadri - B S, R C, Z A.
- Lavoratori Autonomi: M S, G N G, P G, M I, M L, V F, B G; Liberi professionisti: B R, Zingales Armando.
- Rappresentanti imprese: Galli Giampaolo, Jannotti Pecci Costanzo, Kraus Daniel, Colombo Antonio Maria, Napoleone Delio, Carrano Pasquale, Barberini Paolo, Bocca Bernabò, Venturi Marco Giuseppe, Giannini Luigi, Luzi Giannalberto, Luzzati Piero, Patuelli Antonio, Fumagalli Cesare, Perasso Giuseppe, Guidi Mario, Cremonesi Giancarlo”.
2.6.1. Avverso i decreti presidenziali del 20 gennaio 2012, i quali hanno nominato i quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, gli esperti, e i rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e del volontariato hanno proposto il ricorso in esame la C.G.I.L. nonché, in proprio, S C e G C, entrambi inclusi tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, quali designati dalla stessa C.G.I.L.
2.6.2. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni interessate al procedimento, concluso con i medesimi decreti presidenziali, chiedendo la reiezione del ricorso stesso.
2.6.3. Con l’ordinanza istruttoria collegiale 20 novembre 2012, n. 9604, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, correttamente adempiuta.
3.1.1. Orbene per i ricorrenti - in parte viene qui riprodotta l’esposizione contenuta nella predetta ordinanza collegiale 9604/12 - la disciplina di riforma del C.N.E.L., e i provvedimenti che ne costituiscono attuazione sarebbero lesivi del corretto e libero funzionamento del C.N.E.L., e dell’esercizio dei diritti e interessi legittimi delle associazioni designanti, nella specie dei rappresentanti del lavoro dipendente, e dei componenti dell’organo da esse designati.
3.1.2. Secondo i ricorrenti, per vero, la complessiva riforma in parola avrebbe ridotto il C.N.E.L. - che, ex art. 99 Cost., ha composizione e funzionamento coperti da riserva di legge, ed è organo dotato del potere d’iniziativa legislativa, e funzione consultiva delle Camere e del Governo - a un mero organo “domestico” di quest’ultimo: il quale, per effetto delle nuove previsioni, potrebbe incidere arbitrariamente