TAR Bari, sez. I, sentenza 2009-07-22, n. 200901907

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2009-07-22, n. 200901907
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 200901907
Data del deposito : 22 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00398/2008 REG.RIC.

N. 01907/2009 REG.SEN.

N. 00398/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 398 del 2008, proposto dalla L.B. Servizi per le aziende S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. N Calvani, con domicilio eletto presso l’avv. Gaetano Scattarelli in Bari, piazza Luigi di Savoia 37;

contro

l’Università degli Studi di Bari, in persona del Magnifico Rettore p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati D C e B M, con domicilio eletto in Bari, presso l’Ufficio legale dell’Università, piazza Umberto, 1;

nei confronti di

Tecnorad S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo S e M M, con domicilio eletto presso la seconda in Bari, via Dante Alighieri n. 142;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determina del Dirigente amministrativo dell'Università degli Studi di Bari n. 284 del 30 novembre 2007, successivamente comunicata, avente ad oggetto "Procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di sorveglianza dosimetrica del personale esposto a radiazioni ionizzanti", con cui è stata approvata l’aggiudicazione provvisoria dell'appalto per l'affidamento del servizio di sorveglianza dosimetrica in favore del personale esposto a radiazioni ionizzanti dichiarata dalla Commissione giudicatrice, giusta verbale del 29.11.2007, in favore della ditta Tecnorad corrente in Verona;

- del verbale di gara in data 29.11.2007, con cui la Commissione giudicatrice ha dichiarato l’aggiudicazione provvisoria dell'appalto di cui trattasi alla ditta Tecnorad;

- delle operazioni di gara;

- della graduatoria formulata in particolare con riguardo alla collocazione della Tecnorad al primo posto della graduatoria di gara;

- dell'eventuale contratto stipulato tra l'Università degli Studi di Bari e l'aggiudicataria Tecnorad;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente, e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, e segnatamente di tutti i verbali redatti dalla Commissione preposta all'espletamento della gara.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Tecnorad S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2009 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

A. La società a responsabilità limitata Tecnorad si era aggiudicata a titolo definitivo il servizio di sorveglianza dosimetrica del personale esposto a radiazioni ionizzanti, indetto dall'Università degli Studi di Bari. Gli atti procedimentali sono stati impugnati, con il ricorso in esame dalla seconda classificata, L.B. Servizi, che ha contestato i punteggi, come decisi dalla commissione giudicatrice, in base ai quali era stata disposta l'aggiudicazione.

Si sono costituite l'Università e la Tecnorad. Quest’ultima ha proposto due ricorsi incidentali, notificati rispettivamente il 3 aprile 2008 e il 18 aprile 2008, muovendo ulteriori contestazioni alla valutazione effettuata dalla commissione.

Con decreto del Direttore amministrativo 27 marzo 2008 n. 104 è stata revocata l'aggiudicazione definitiva in favore della Tecnorad con affidamento in via provvisoria del servizio alla ricorrente, in forza della rinnovata attività valutativa della commissione in data 13 marzo 2008. In base a tale giudizio il punteggio relativo al sub-criterio "Qualifica del personale responsabile del sistema dosimetrico", originariamente calcolato, per la L.B. Servizi, 3 punti, era stato corretto e portato a 5 punti.

Di conseguenza a quest'ultima veniva attribuito un punteggio totale di 86 punti (36 per l’elemento qualità più 50 per l’elemento prezzo), anziché l'originario di 84.

La L.B. Servizi veniva perciò dichiarata aggiudicataria provvisoria, poiché nella comparazione la Tecnorad aveva in origine conseguito e poi conservato il punteggio di 85,36 punti (50 per l’elemento qualità più 35,36 per l’elemento prezzo).

Contro tale atto la stessa Tecnorad ha proposto il ricorso n. 581/2008 R.G., lamentando sostanzialmente, da un lato, che la commissione non le avrebbe riconosciuto ulteriori cinque punti, per la voce "Numero degli operatori addetti ai compiti gestionali", e, dall'altro, che non sarebbero stati rispettati i principi e le norme relativi agli atti in autotutela.

Con decreto n. 179 del 21 aprile 2008 del Direttore Amministrativo è stata poi confermata l’aggiudicazione provvisoria in favore della L.B. Servizi, pur avendo la Commissione ulteriormente corretto le proprie valutazioni: essa assegnava, riducendolo, alla L.B. Servizi il punteggio globale di 2,5, quale media ottenuta per l’intera voce denominata "Qualifica del personale responsabile del sistema dosimetrico e numero degli operatori addetti ai compiti gestionali", recependo così in parte le contestazioni della Tecnorad, ma riconosceva all’odierna ricorrente ulteriori 3 punti, per un totale di 8, poiché considerava valida la certificazione di qualità (verbale 16 aprile 2008).

Contro tale atto la Tecnorad ha allora prodotto, sempre nel ricorso n. 581/2008, due serie di motivi aggiunti, depositati rispettivamente il 5 maggio e il 20 giugno 2008.

Con ordinanza 28 maggio 2008 n. 286, la Sezione ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare, dichiarata dalla società ricorrente;
ha poi rigettato l'istanza di sospensiva, notificata dalla controinteressata e ricorrente incidentale il 16 giugno 2008, "Considerato che anche il motivo relativo all’attribuzione del punteggio per la voce “Qualifiche del personale responsabile del sistema dosimetrico e numero degli operatori addetti ai compiti gestionali”, di cui al gravame incidentale notificato il 17 aprile 2008 e depositato il 22 aprile 2008, appare, prima facie, infondato e che, come osservato nell’ordinanza della Sezione 28 maggio 2008 n. 287, emessa nel ricorso n. 581/2008, proposto dalla Tecnorad S.r.l., il danno lamentato non presenta i caratteri richiesti dall’art. 21 della legge n. 1034/1971, per la concessione della misura cautelare richiesta", con ordinanza 2 luglio 2008 n. 350. Quest’ultima é stata riformata dal Consiglio di Stato, Sezione sesta, ordinanza 26 agosto 2008 n. 4696, "Considerato che il ricorso di primo grado appare, ad un primo esame, assistito dal fumus boni juris atteso che, se per un verso la complessiva voce di valutazione n. 3) ammetteva l’attribuzione di un massimo di punti 5 (in tal modo giustificando il ricorso al meccanismo della media matematica), per altro verso non appare legittima l’attribuzione in favore della controinteressata di tre punti aggiuntivi, in relazione al possesso della certificazione ISO 9000".

Sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 6 maggio 2009, così come il ricorso iscritto al n. 581/2008 R.G.

B. È evidente da quanto premesso che l’esito della controversia in esame dipenda da quello del ricorso n. 581/2008 comprensivo dei motivi aggiunti. Invero la determinazione definitiva dell’Università sulla gara è rappresentata dal decreto n. 179 del 21 aprile 2008, impugnato, nell'ambito dell’altra procedura, con i motivi aggiunti depositati il 5 maggio e il 20 giugno 2008.

Orbene, alla medesima camera di consiglio in data odierna, l’originario ricorso n. 581/2008 è stato dichiarato improcedibile, poiché i motivi aggiunti depositati il 5 maggio 2008 sono stati respinti e quelli depositati il 20 giugno 2008 sono stati dichiarati irricevibili.

Di conseguenza, non essendo stata riconosciuta, alla stregua dei motivi dedotti dalla Tecnorad, l'illegittimità degli atti successivi, che autoannullavano l'aggiudicazione disposta in suo favore, ed essendosi in definitiva consolidati i provvedimenti che importano invece l'aggiudicazione della gara alla L.B. Servizi, non può che essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso in epigrafe, con l'effetto di coinvolgere ovviamente, nella medesima sorte, i gravami incidentali prodotti dalla Tecnorad.

Lo svolgersi della complessiva vicenda giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi