TAR Napoli, sez. I, sentenza 2012-01-11, n. 201200069

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2012-01-11, n. 201200069
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201200069
Data del deposito : 11 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02464/2011 REG.RIC.

N. 00069/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02464/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2464 del 2011, proposto da:
Consorzio Del Bo s.c.ar.l., in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, ing. G D B, rappresentata e difesa dall’avv. M F, domiciliata per legge presso la Segreteria del TAR della Campania in Napoli, piazza Municipio n.64;

contro

A.S.L. Caserta in persona del Commissario Straordinario quale legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. L B, con la quale elettivamente domicilia in Napoli, via Santa Lucia n. 81;

nei confronti di

Komè s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ing. Giuseppe Porpora, rappresentata e difesa dal prof. avv. Andrea Di Lieto, col quale elettivamente domicilia presso il prof. avv. Antonio Palma in Napoli, via G.G. Orsini, n. 30;
Foman S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

«1) dell’avviso di aggiudicazione definitiva prot. n. 641/TM del 1/4/2011, pubblicato sul sito internet dell’A.S.L. di Caserta, con il quale veniva data comunicazione che con deliberazione Commissariale n. 564 del 30/03/2011 era stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di manutenzione totale degli impianti elevatori dell'A.S.L. di Caserta,

IG

052237557B, in favore della societa Komè Srl;
2) della nota prot. n. 638/TM del 01/04/2011, pervenuta al ricorrente Consorzio Del Bo a mezzo telefax in pari data, con la quale l'A.S.L. di Caserta comunicava che con deliberazione Commissariale n. 564 del 30/03/2011 era stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di manutenzione totale degli impianti elevatori dell'A.S.L. di Caserta,

CIG

052237557B, in favore della società Komè Srl;
3) della delibera n. 564 del 30103/2011 con la quale l'A.S.L. di Caserta aggiudicava definitivamente alla società Komè Srl l'appalto per il servizio di manutenzione totale degli impianti elevatori,

CIG

052237557B;
4) di tutti i verbali delle sedute di gara;
5) della Delibera n. 1404 del 19 I11/2010 recante la nomina della Commissione di gara e delle Delibere n. 33 del 13/01/2011 e n. 67 del 19/01/2011 recanti la sostituzione di alcuni componenti della Commissione di gara;
6) del disciplinare di gara, nella parte relativa alle modalitàdi svolgimento delle operazioni di gara, ove nterpretata, come illegittimamente ritenuto dalla ommissione di gara, nel senso che l'apertura delle busta B1", "B2", "B3" ( offerta tecnica) dovesse essere effettuata in seduta riservata;
7) di ogni atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, ove occorra e per quanto di ragione, il Bando di gara, l'Avviso di rettifica, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, la Delibera di approvazione degli atti di gara ed indizione della gara, nella parte in cui sono lesivi delle posizioni soggettive della ricorrente;

nonché

a) per la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto tra l'Amministrazione intimata e la controinteressata aggiudicataria per l'affidamento del servizio, ove stipulato;
b) per l'accertamento e il riconoscimento del diritto della società ricorrente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in conseguenza degli atti impugnati e per la condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento delle relative somme, da quantificarsi in corso di giudizio».


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.S.L. Caserta e della Komè S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2011 la relazione del dott. F G e uditi i difensori delle parti presenti come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame il Consorzio Del Bo s.c.ar.l. ha impugnato, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, il provvedimento di aggiudicazione definitiva alla impresa Komé s.r.l. di una procedura aperta di gara indetta dalla A.S.L. Caserta per l’affidamento, col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di manutenzione totale, di durata biennale, degli impianti elevatori ubicati nelle strutture ospedaliere e sanitarie della stessa A.S.L., per un importo a base d’asta di € 364.000,00 (

CIG

052237557B).

La ricorrente, che si è classificata al terzo posto della graduatoria finale ed agisce per ottenere la caducazione dell’intera procedura selettiva, siccome viziata ab imis, con quattro motivi di gravame lamenta, quali motivi di illegittimità della gara e del provvedimento finale:

- l’illegittima composizione della commissione giudicatrice per violazione dell’art. 84, co. 2, del d.lgs. 163/06, poiché, nonostante gli elaborati progettuali da valutare riguardassero aspetti propriamente tecnici, la commissione era composta da due architetti e da un medico chirurgo;

- l’omessa menzione nei verbali di gara delle cautele adottate per assicurare la custodia e la segretezza delle offerte, invocando il più rigoroso orientamento giurisprudenziale secondo cui ad invalidare la gara è sufficiente la prova che la documentazione sia rimasta esposta al mero rischio di manomissione, e, di fatto, l’inosservanza di tali cautele in relazione alle buste B1 dei concorrenti Ciam Servizi s.p.a., Foman s.r.l. e Komé s.r.l.;

- la violazione del principio di pubblicità delle gare, in relazione al fatto che l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche è avvenuta in seduta riservata anziché in seduta pubblica;

- la violazione delle modalità di attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, ai sensi dell’art. 9 del disciplinare di gara e dell’allegato B del dpr 554/99, poiché nei verbali di gara non vi è evidenza dei giudizi espressi singolarmente dai commissari e delle successive operazioni di media per il calcolo dei coefficienti, nonché vizi di carenza di istruttoria e di motivazione in relazione alla verifica di congruità dell’offerta della ditta aggiudicataria.

L’aggiudicataria Komé s.r.l. e l’A.S.L. Caserta si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso con rispettive memorie difensive depositate il 3 e il 4 giugno 2011, alle quali il Consorzio ricorrente ha replicato con memoria prodotta il 1° luglio 2011.

La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 144 del 6 luglio 2011, confermata in appello (C.d.S., sez. III, ord. n. 3063 del 15 luglio 2011).

In vista dell’udienza di trattazione le parti private hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive ragioni.

Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Occorre innanzitutto esaminare la questione della legittimità della composizione della commissione di gara, oggetto del primo motivo di ricorso, della quale, diversamente da quanto sostenuto da parte resistente, non può predicarsi la tardività, poiché una lesione diretta ed attuale dell’interesse della società ricorrente può dirsi prodotta soltanto all’esito delle operazioni di valutazione delle offerte (anch’esso contestato, come detto, con riferimento all’operato della stessa commissione giudicatrice in ordine alle modalità di attribuzione dei punteggi) che ha visto vincitrice la controinteressata, con definitivo pregiudizio dell’interesse del Consorzio all’aggiudicazione della gara.

La censura, nell’ordinanza cautelare ritenuta meritevole di approfondimento nella sede propria del merito, è fondata.

In base all’art. 84, comma 2, del d.lgs. 163/06, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la commissione giudicatrice deve essere composta da un numero dispari di componenti «esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto».

La disposizione, che intende assicurare la presenza, in seno alla commissione giudicatrice, delle specifiche professionalità necessarie ad effettuare le valutazioni delle offerte tecniche, viene interpretata in giurisprudenza nel senso che i commissari debbano essere esperti nell'area di attività in cui ricade l'oggetto del contratto, non già in tutte e ciascuna delle materie tecniche o scientifiche o addirittura alle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi (C.d.S., sez. III, 12 aprile 2011, n. 2265).

Resta, però, indefettibile la necessità che i commissari nominati dalla stazione appaltante possano ragionevolmente ritenersi muniti di competenza tecnica nel settore specifico oggetto dell’appalto.

Nel caso in esame, oggetto dell’appalto è il servizio di manutenzione totale degli impianti elevatori ubicati nelle strutture ospedaliere e sanitarie della A.S.L. Caserta.

Quanto ai criteri di valutazione delle offerte tecniche, essi, a mente dell’art. 9 del disciplinare di gara, concernevano, da un lato, la «tipologia degli interventi strategici da eseguire all’atto della presa in consegna degli impianti» (per un massimo di 30 punti) e, dall’altro, il «modello organizzativo» - precisamente la «descrizione dell’organizzazione tecnica, piano di manutenzione, unità lavorative /anno dedicate al servizio, organizzazione del servizio, formazione del personale e dotazione di attrezzature e strumentazione» - (per un totale di 5 punti), nonché gli adempimenti per la sicurezza (per un massimo di altri 5 punti).

La descrizione dettagliata del servizio è contenuta nel capitolato tecnico speciale di appalto e copre l’esecuzione delle attività di verifica periodica e manutenzione ex

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