TAR Venezia, sez. II, sentenza 2021-02-09, n. 202100184
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 09/02/2021
N. 00184/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01414/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1414 del 2010, proposto da
MA NE AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Altinate, 29;
contro
Comune di Chioggia, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini, Umberto Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Umberto Balducci in Chioggia, corso del Popolo 1193;
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 26.029, del 18.5.2010, a firma del Dirigente Settore Territorio- Servizio Edilizia Priva del Comune di Chioggia, di diniego alla domanda di titolo abilitativo in sanatoria presentata in data 18.3.2004, prot. n. 19612; dell'istruttoria tecnica comunale in data 18.12.2006; del parere obbligatorio consultivo della Commissione di Edilizia Ambientale Comunale espresso nella seduta n. 1 del 23.1.2007;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Chioggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
E’ impugnato il provvedimento prot. n. 26.029, del 18.5.2010 del Comune di Chioggia con il quale è stata respinta la domanda di condono presentata in data 18 marzo 2004, prot. n. 19612 e i presupposti atti istruttori.
La domanda aveva ad oggetto le seguenti opere: un edificio, con destinazione d’uso variata in residenziale, totalmente in legno, eretto su pilastrini in cemento armato a loro volta appoggiati su cordolo perimetrale in cemento armato, con copertura in lastre di lamiera zincata su struttura portante in legno.
Il provvedimento di rigetto è così motivato: “opere realizzate dopo l’imposizione del vincolo ambientale e non conformi alle norme degli strumenti urbanistici, al momento dell’entrata in vigore della L. 326/2003 (ex art. 32, comma 27, lett. d), D.L. 269/03) e precisamente le opere contrastano con l’art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. in quanto nella zona territoriale omogenea “F2 – rispetto infrastrutture territoriali” non sono consentiti interventi che non