TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-23, n. 202300955
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 23/03/2023
N. 00955/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00166/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 166 del 2023, proposto da
E S, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Reg Sicilia - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n°31/2022 R.S, pubblicata il 12.01.2022, emessa dal Tribunale di Patti, Sez. Lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e dell’Ufficio Scolastico Reg Sicilia - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 31/2022 il Tribunale di Patti ha:
- dichiarato “l’illegittimità del provvedimento del 7.6.2021 con cui il MI ha comunicato a S E il mancato ottenimento dei movimenti territoriali richiesti per l’a.s. 2021/22” ;
- accertato “ il diritto della ricorrente ad essere assegnata, nell’ambito delle operazioni di mobilità territoriale per l’a. S. 2021/22 per la scuola secondaria di I grado, nel posto normale della classe di concorso A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO che le spetterebbe secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda, tenuto conto del punteggio ottenuto e secondo il criterio dello scorrimento della graduatoria, tenendo conto anche delle cattedre della c. d. c. A49 vacanti e disponibili nella provincia di Messina al termine delle procedure di mobilità dell’a. s. 2021/22 ed anche al termine della I e II fase provinciale, non destinate al soddisfacimento del trasferimento richiesto dalla ricorrente” ;
- in caso di mancato ottenimento del movimento richiesto, ha ordinato “ al Ministero dell’Istruzione di provvedere all’assegnazione temporanea della ricorrente ex art. 42 bis D.lgs. 151/01 in una scuola secondaria di I grado della provincia di Messina, secondo l’ordine di preferenza indicato nell’originaria domanda.”
In riscontro alla richiesta di esecuzione della sentenza, l’Ufficio scolastico regionale - ambito territoriale di Messina ha comunicato che “…dalla verifica del bollettino movimenti disposti per l’anno scolastico 2021– 2022 la nominata in oggetto non avrebbe potuto ottenere il movimento definitivo richiesto in questa Provincia per la disciplina di titolarità. Infatti per la classe di concorso - A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO - risultano trasferiti docenti da altre Province con punteggi superiori a quello attribuito alla Prof.ssa S E. Del pari, come da dispositivo previsto nella Sentenza, si è dato corso all’assegnazione temporanea della ricorrente ex art. 42 bis D.lgs. n. 151/2001 in una scuola secondaria di I grado di questa Provincia con decreto di questo USP prot.n.2237 del 07.02.2022, già notificato …”.
Con successivo provvedimento del 20 febbraio 2022, l’Ufficio ha ribadito l’avvenuta esecuzione della sentenza precisando che “ non si rileva, inoltre, nel provvedimento di dover dare esecuzione al trasferimento della docente anche in soprannumero ”.
Infine, con nota del 22 aprile 2022, l’Ufficio - riportando il testo del dispositivo della sentenza - ha precisato che: “(…) nel dispositivo della sentenza in oggetto, il G.O. non ha disposto di procedere alla disapplicazione della suddivisione in fasi delle operazioni di mobilità, ne ha disposto il trasferimento della docente anche in soprannumero (…). Pertanto, considerato che i docenti da Lei indicati in diffida hanno partecipato alla II fase dei movimenti suddetti e che coloro che hanno ottenuto il trasferimento da altra Provincia risultano avere punteggio superiore, questa Amministrazione non può provvedere al trasferimento definitivo richiesto. Si ribadisce, inoltre, la perfetta esecuzione del provvedimento nella parte relativa all'assegnazione provvisoria atteso che con provvedimento del 07 .02.2022, prot. n. 2237, questo ufficio, in esecuzione dell'ordinanza cautelare del 08.11.2021, ha disposto l'assegnazione temporanea della docente ex art. 42 bis del D.lgs. 151/2000 - a decorrere dal corrente anno scolastico e per un triennio- presso la MEMM83900B SMS di Brolo” .
Con il ricorso in esame, notificato il 17 gennaio 2023, l’interessata - premesso di essere attualmente assegnata in via temporanea presso l’ITC di Brolo “nel posto normale della classe A049”- ha chiesto di essere assegnata, in esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, in una delle sedi indicate a pag. 12 del ricorso sostenendo che l’amministrazione ha disatteso i criteri fissati del giudice ordinario per l’assegnazione della sede, “limitandosi ad affermare genericamente, senza alcuna dimostrazione documentale, l’esistenza di altri docenti con punteggio superiore”.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e dopo aver puntualmente ricostruito il procedimento avviato per dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe (pagg.