TAR Genova, sez. II, sentenza 2020-09-30, n. 202000674

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2020-09-30, n. 202000674
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202000674
Data del deposito : 30 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/09/2020

N. 00674/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00026/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 26 del 2020, proposto dalla signora A P rappresentata e difesa dagli avvocati P M B e L G, con domicilio eletto presso il primo in viale brigata Liguria 3/11;

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, direzione regionale della Liguria, in persona del direttore generale in carica, rappresentata e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio;

nei confronti

HSG Entertainment srl rappresentata e difesa dagli avvocati C G e M R, con domicilio eletto presso l’avvocato C B a Genova in via Roma 11.1;

per l'annullamento

del provvedimento 18.11.2019, n. 215 della direzione regionale dei monopoli della Liguria


Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio dell’agenzia statale e della controinteressata

visti gli atti e i documenti allegati

vista la propria ordinanza 40/2020

visti gli atti e le memorie da ultimo depositati;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2020 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La signora A P riferisce di essere titolare della rivendita di generi di monopolio che dista circa centoquaranta metri dal contiguo esercizio speciale assentito in favore della controinteressata, per cui, ritenendosi lesa, ha notificato il ricorso in trattazione che è affidato a censure in fatto e diritto.

Con distinti atti si sono costituite in giudizio l’agenzia statale e la controinteressata, quest’ultima dedita allo svolgimento dell’attività di impresa di gioco lecito nei locali un tempo occupati dal cinema Augustus in corso Buenos Ayres a Genova;
è in tale sede che risulta operativa anche la rivendita contestata dall’interessata con i motivi dedotti.

Con successiva ordinanza 40/2020 il collegio ha disatteso l’istanza cautelare.

Le parti hanno poi depositato memorie e documenti.

1 L’impugnazione ha riguardo al provvedimento con cui la direzione regionale dei monopoli ha assentito l’apertura di una rivendita speciale da parte della controinteressata nei locali ove essa già svolge la ricordata attività di gioco del ‘bingo’.

Va notato che il tribunale amministrativo ha esaminato un precedente ricorso (rg 302/2019) con cui la stessa interessata aveva contestato il rilascio di un patentino alla HSG Entertainment;
dopo l’accoglimento della domanda cautelare proposta in tale sede la p.a. si è rideterminata nel senso qui contestato.

Ne consegue che le contestazioni in trattazione avranno riguardo alla legittimità del rilascio del successivo titolo alla controinteressata.

2 Il primo motivo è articolato su diversi profili, che riguardano soprattutto la legittimità della determinazione qui gravata con cui la p.a. ha attribuito la concessione della rivendita speciale alla ricorrente, cosa che integrerebbe la violazione di quanto contenuto nella pronuncia cautelare del tribunale amministrativo, con cui era stata sospesa l’esecuzione dell’atto oggetto del ricordato giudizio RG 302/2019.

Va tuttavia aggiunto che in quel procedimento erano stati impugnati i provvedimenti 6.12.2018, n. 315 e 5.3.2019 con cui l’agenzia delle dogane e dei monopoli aveva assegnato la rivendita speciale all’odierna controinteressata, dopo aver revocato il precedente titolo assentito alla ricorrente;
con sentenza 22.10.2019, m. 806 il giudizio venne dichiarato improcedibile appunto perché l’amministrazione aveva annullato d’ufficio gli atti impugnati.

Consegue da ciò che non appare corretta la tesi sostenuta in questa causa dalla ricorrente, nella parte in cui deduce l’illegittimità dell’atto gravato in quanto la censura si inserisce in una situazione che è mutata rispetto alla prospettazione del motivo in rassegna. Infatti il deposito di questa impugnazione rimonta al 17.1.2020 quando ormai la sentenza di improcedibilità del ricorso 302/2019 era stata depositata da mesi senza che fosse intervenuta la pur possibile sua impugnazione, per cui deve ritenersi che l’evidente disinteresse palesato dalla ricorrente all’annullamento degli atti gravati nel precedente giudizio aveva reso l’amministrazione nuovamente tenuta a determinarsi discrezionalmente sull’istanza 8.8.2018 della controinteressata, con il solo limite dei vizi riscontrati nella pregressa sede cautelare (ordinanza 126/2019 tar Liguria).

Questi ultimi attenevano alla carenza dell’istruttoria e della motivazione, un profilo di cui l’agenzia resistente si è fatta carico nella sede oggetto di questa causa, per cui la prima censura non può essere condivisa;
risulta infatti che l’atto gravato nella presente lite si è diffuso nella giustificazione del provvedimento che è derivato anche dall’acquisizione dei dati emersi dall’istruttoria, mentre la pronuncia della sentenza di improcedibilità che è stata citata ha eliso l’obbligo che la p.a. avrebbe avuto di valutare i diversi interessi in relazione all’annullamento d’ufficio degli atti gravati nel giudizio RG 302/2019, posto che la deduzione circa l’illegittimità della determinazione ex art. 21 nonies della legge 7.8.1990, n. 241 avrebbe dovuto essere formulata nel pregresso giudizio ora menzionato.

Oltre a ciò non merita favorevole considerazione l’assunto ricorrente secondo cui l’agenzia statale avrebbe dovuto tener conto del contratto di comodato esistente tra la ricorrente e la controinteressata, che abilitava la prima a posizionare uno strumento per la vendita dei tabacchi nell’ambito dei locali destinati alla sala giochi: si tratta infatti di una questione che sembra essere stata risolta dalla disdetta intimata (art. 3 del relativo contratto) dalla controinteressata alla ricorrente, la cui legittimità non può rientrare nell’ambito della cognizione di questo tribunale amministrativo, neppure ai sensi dell’art. 8 del d.lvo 104/2010, non controvertendosi su una questione direttamente pregiudiziale a quella dedotta in lite.

A tale stregua è necessario apprezzare le altre censure proposte, disattendendo per infondatezza quella in esame.

3 Il secondo motivo, anch’esso assai articolato, procede dalla contestazione della correttezza dell’istruttoria, che l’agenzia dei monopoli ha affidato in via principale alla guardia di finanza. Dagli accertamenti compiuti:

è stata ribadita la breve distanza esistente tra l’ingresso della sala da gioco e l’esercizio gestito dall’interessata;

è stata calcolata la presenza media giornaliera di ottocento soggetti interessati al gioco del bingo, con la vendita di oltre ventimila cartelle da gioco, sempre ogni giorno;

è stato dato conto degli orari di apertura affatto diversi della sala Bingo rispetto alle normali attività svolte da una rivendita del monopolio;

si è preso atto del fatto che non v’è alcun passaggio diretto tra la casa da gioco e la via pubblica, così che sarebbe possibile qualificare i locali della controinteressati come sito speciale;

è stato appurato che i fumatori si posizionano in una sala riservata, così da non cagionare un danno diretto alla salute degli altri giocatori di bingo che non condividono l’abitudine al fumo del tabacco.

Su questi presupposti di fatto l’amministrazione ha ravvisato la sussistenza di un sito meritevole della considerazione quale rivendita speciale ai sensi delle norme di legge e regolamentari, cosa che la ricorrente contesta allegando diversi profili di illegittimità;
con il terzo e conclusivo motivo viene in particolare dedotta la violazione che sarebbe ravvisabile soprattutto nella mancata considerazione della distanza legale tra la rivendita ordinaria dell’interessata e quella assentita alla controinteressata.

4 Il collegio ritiene di esaminare innanzitutto questa censura, che è derivata da una sovrapposizione di norme, dopo che il consiglio di Stato aveva dichiarato in parte illegittima una disposizione regolamentare (art. 4 del dm 12.2.2013, n. 38, in g.u. 16.4.2013, n. 89) dettata appunto per l’istituzione delle rivendite speciali dei prodotti da fumo. La sentenza 4208/2018 ha infatti ritenuto che integri una violazione della legislazione sulla rivendita dei tabacchi il richiamo operato dalla disposizione regolamentare citata relativamente alla distanza tra i diversi esercizi, che al riguardo aveva espressamente previsto il richiamo al precedente art. 2 detto a proposito delle rivendite ordinarie.

Con tale importante decisione il giudice d’appello ha ravvisato l’impossibilità per una norma secondaria di estendere alle rivendite speciali anche parte della normativa che regola quelle ordinarie, atteso il consolidato orientamento normativo – e per conseguenza giurisprudenziale – che ravvisa l’impossibilità di giustapporre le due tipologie di esercizi.

L’esigenza di ritrarre una parte del gettito tributario dal consumo dei tabacchi ha probabilmente indotto il legislatore sin dal 1957 -ed anche in precedenza- ad attribuire un trattamento di chiara preferenza per la stabilità della struttura commerciale da cui si possono acquistare i tabacchi, con il conseguente sfavore riservato all’istituzione delle rivendite speciali;
come già osservato il significato della sentenza citata del consiglio di Stato è consistito proprio nel rigetto dell’opzione accolta nel 2013 dal ministero competente, che almeno a taluni fini aveva appunto equiparato la disciplina delle rivendite ordinarie a quelle speciali.

E’ allora intervenuta la legge 2019/37 che con l’art. 4 che (lett. e) ha ribadito la necessità di individuare ulteriori requisiti per l’istituzione delle rivendite speciali, prevedendo con il richiamo al precedente punto b) il rispetto della distanza di metri duecento anche tra le rivendite speciali e gli altri esercizi abilitati al commercio dei beni di monopolio.

Come osservato in precedenza lo spazio che intercorre tra la rivendita della ricorrente e i locali del Bingo in questione è inferiore alla misura citata, proprio ai sensi delle indagini che l’agenzia resistente aveva commissionato alla guardia di finanza, e i cui esisti sono stati ricapitolati in precedenza: ne consegue che la censura proposta con il terzo motivo è fondata e va accolta, derivando da ciò l’illegittimità del provvedimento in questione.

5 La doglianza così accolta è assorbente del decidere attesa la chiarezza della norma applicata, che tra l’altro entrò in vigore il 26.5.2019, mentre il provvedimento gravato è datato 18.11.2019, sì che esso ricade nell’ambito di applicazione della disposizione intervenuta.

Non di meno l’oggettiva complessità della normativa di settore indice a ritenere opportuna l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

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