TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-06-14, n. 202400779

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-06-14, n. 202400779
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400779
Data del deposito : 14 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2024

N. 00779/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01223/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2023, proposto da
Ditta Individuale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S P e P V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio Regionale Puglia Molise e Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della Determinazione Direttoriale del 14 settembre 2023, prot. n. 15683/RU, notificata il 21 novembre 2023, con la quale: “ Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 18 Gennaio 1994 nr. 50, è disposta la chiusura per la durata di giorni 22 (ventidue) del pubblico esercizio presso il locale sito in -OMISSIS- (BR) alla Via -OMISSIS-, gestito al momento della verifica dalla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- - nata in -OMISSIS- il -OMISSIS-, ivi residente alla -OMISSIS- - quale titolare della ditta individuale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (P. Iva -OMISSIS-), con sede legale in -OMISSIS- (BR) alla -OMISSIS-ed esercente l’attività presso il predetto locale ”;

- dell’allegato atto esecutivo del 16 ottobre 2023 prot. n. 70865/RU, indirizzato alla Guardia di Finanza di -OMISSIS-, notificato alla Ditta ricorrente il 21 novembre 2023, avente ad oggetto: “ Applicazione art. 5 Legge n. 50 del 18/01/1994 ditta individuale “-OMISSIS-” ubicata in -OMISSIS- (BR) in -OMISSIS- Titolare: -OMISSIS- -OMISSIS- ”;

- del “verbale di operazioni compiute e notifica” redatto in data 20 novembre 2023 dai militari della Guardia di Finanza - Compagnia Pronto Impiego di -OMISSIS-, notificato al Sig. -OMISSIS- il successivo 21 novembre 2023;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio Regionale Puglia Molise e Basilicata;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 6 del 10 gennaio 2024;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 la dott.ssa V C e uditi per le parti i difensori: Avv. S. Politi, anche in sostituzione dell’avv. P. Valzano, per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato G.C. M per le Amministrazioni resistenti, e avv. P P per la A.S.L. di Lecce;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il Collegio ritiene opportuno premettere una ricostruzione in punto di fatto dell’articolata vicenda sottesa alla presente controversia.

2. Dalla documentazione prodotta agli atti emerge che in data 15/9/2022 militari appartenenti alla Guardia di Finanza - Compagnia Pronto Impiego di -OMISSIS- - hanno fatto accesso nell’esercizio commerciale “-OMISSIS- di -OMISSIS-”, sito in -OMISSIS-, in Via -OMISSIS- di vendita al dettaglio di utensili, cristalleria, vasellame e altri prodotti non alimentari, e sorpreso la titolare, -OMISSIS-, mentre esponeva per la vendita al pubblico, su appositi espositori presenti nel locale, Prodotti Liquidi da Inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina. Richiesta di esibire le fatture d’acquisto della predetta merce nonché le autorizzazioni per la relativa commercializzazione, la Signora -OMISSIS- dichiarava di “ non essere in possesso di quanto richiesto, in quanto acquistava la merce direttamente on line tramite un privato fornitore non meglio identificato ”.

Constatata la violazione del combinato disposto degli artt. 62 quater del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e 291 bis (contrabbando di tabacchi lavorati esteri) del D.P.R. 23 gennaio1973, n. 43 e successive modificazioni, i militari hanno proceduto alla contestazione della prescritta sanzione amministrativa pecuniaria nonché al sequestro amministrativo dei prodotti in tal modo rinvenuti, e quantificati in n. 279 flaconi di Prodotti Liquidi da Inalazione, senza combustione, pari (come da riparametrazione di cui al “verbale di riapertura ed integrazione processo verbale di contestazione violazione e sequestro amministrativo di prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina” del 16 settembre 2022) ad un totale di ml. 1.512,30, equivalente a un peso convenzionale di grammi 8.514,249 di tabacchi lavorati in sigarette.

Oltre alle predette misure, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - DT VIII - Puglia, Molise e Basilicata, Ufficio Affari Generali, con Determinazione Direttoriale prot. n. 15683/RU del 14 settembre 2023, ha disposto “ ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 18 Gennaio 1994 n. 50, […] la chiusura per la durata di giorni 22 (ventidue) del pubblico esercizio presso il locale sito in -OMISSIS- (BR) alla Via -OMISSIS-, gestito al momento della verifica dalla sig.ra -OMISSIS- - nata in -OMISSIS- il -OMISSIS-, ivi residente alla -OMISSIS- - quale titolare della ditta individuale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (P. Iva -OMISSIS-), con sede legale in -OMISSIS- (BR) alla -OMISSIS-ed esercente l’attività presso il predetto locale ”.

Pertanto, con successivo atto esecutivo prot. n. 70865/RU del 16 ottobre 2023, indirizzato alla Guardia di Finanza di -OMISSIS-, e notificato alla Signora -OMISSIS- il 24 ottobre 2023, avente ad oggetto: “ Applicazione art. 5 Legge n. 50 del 18/01/1994 ditta individuale “-OMISSIS-” ubicata in -OMISSIS- (BR) in -OMISSIS- Titolare: -OMISSIS- -OMISSIS- ”, l’Amministrazione resistente ha ordinato l’esecuzione della disposta chiusura della predetta ditta “-OMISSIS- di -OMISSIS-” per giorni 22 (Ventidue) a partire dal 31° giorno successivo alla data di notifica del medesimo atto esecutivo e della determinazione direttoriale prot. n. 15683/RU del 14 settembre 2023 a esso allegato.

Peraltro, i militari della Guardia di Finanza – Compagnia Pronto Impiego -OMISSIS- –, “ alla luce dell’accertata nuova titolarità dell’esercizio commerciale ” di che trattasi, “ sentita l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, DT

VIII

Puglia, Ufficio contenzioso Tabacchi, così come indicato e previsto nell’atto esecutivo del 16.0.2023, recante protocollo n. 70865/RU, che dispone testualmente “Il provvedimento in argomento dovrà essere notificato, in caso di cambio di titolarità, al titolare pro-tempore dell’esercizio sanzionato (ved. Parere del Consiglio di Stato n. 916 del 06.11.2001, n. 3750 del 06.12.2008 e n. 3470 del 23.03.2010)
”, hanno proceduto, in data 21 novembre 2023 (giusta “processo verbale di notifica” redatto in pari data), “ alla notifica, nei confronti ” del Signor -OMISSIS-, “ dei succitati atto esecutivo del 16.10.2023, recante protocollo n. 70865/RU, unitamente alla determinazione direttoriale emessa il 14/09/2023, con protocollo n. 15683/RU dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, DT

VIII

Puglia, ufficio affari generali. Il citato decreto dispone, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge 18/01/1994 n. 50, la chiusura dell’esercizio commerciale Ditta individuale, denominata “-OMISSIS- di -OMISSIS-” sita in -OMISSIS-, -OMISSIS-e luogo d’esercizio in Via -OMISSIS-, P. I. -OMISSIS-, e di conseguenza, in relazione ai Pareri del Consiglio di Stato sopra indicati, della subentrante D. I. “-OMISSIS-” di -OMISSIS- P.I. -OMISSIS-, per giorni 22 (ventidue) a decorrere dal 31° giorno successivo alla data di notifica del provvedimento [..]
”.

Tanto si evince dal “verbale di operazioni compiute e notifica” del 20 novembre 2023 emesso dalla G.d.F. - Compagnia Pronto Intervento di -OMISSIS-, e notificato, come detto, al Signor -OMISSIS- il 21 novembre 2023, giusta “processo verbale di notifica” redatto in pari data.

2. Avverso i predetti provvedimenti e verbali riportati in epigrafe è insorta la Ditta individuale ricorrente, con ricorso notificato alla controparte il 4 dicembre 2023 e depositato in giudizio in pari data, a sostengo del quale ha dedotto un unico, articolato, motivo di gravame di seguito rubricato.

2.1 Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 1 della Legge 18 gennaio 1994, n. 50. Erronea presupposizione in fatto ed in diritto. Eccesso di potere. Contraddittorietà dell’azione amministrativa.

Con questo motivo di gravame il ricorrente lamenta che l’Amministrazione resistente pretende di eseguire la sanzione accessoria della chiusura disposta dalla gravata determinazione prot. n. 15683/RU del 14 settembre 2023, peraltro a distanza di oltre un anno dall’accertamento delle violazioni di che trattasi, nei confronti della Ditta individuale “-OMISSIS- di -OMISSIS-”, odierna ricorrente, sul presupposto che questi sia subentrato alla precedente Ditta individuale “-OMISSIS- di -OMISSIS-” sita in -OMISSIS-, -OMISSIS-e luogo d’esercizio in Via -OMISSIS-, P. I. -OMISSIS-, ed avente medesima sede legale e luogo d’esercizio ”.

La parte ricorrente, tuttavia, contesta che nel caso di specie si possa parlare “ di subentro o di cambio di titolarità, come erroneamente ed illegittimamente asserito dall’ADM. ”, posto che, “ di contro, la ditta sanzionata ha cessato la propria attività e la ditta odierna ricorrente ha di seguito iniziato l’esercizio della propria attività ex novo ”.

Né, secondo la prospettazione della parte ricorrente, nel caso che ci occupa si potrebbe “ adombrare una sorta di strumentalità nel cambio di gestione, atteso che la costituzione della ditta ricorrente, come emerge dall’allegata visura camerale, è avvenuta in data antecedente rispetto all’accertamento posto in essere dai militari della Guardia di Finanza, sebbene l’insediamento nei locali oggetto di procedimento sanzionatorio sia avvenuto in epoca successiva rispetto al medesimo, allorquando la ditta della Sig.ra -OMISSIS- cessava la propria attività.

3. L’11 dicembre 2023 si è costituita in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura erariale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio Regionale Puglia, Molise e Basilicata, mediante il deposito di un mero atto di costituzione formale.

4. Il 14 dicembre 2023 si è costituita - per mero errore materiale - la A.S.L. di Lecce, depositando una memoria difensiva riguardante, però, un altro (differente) giudizio.

5. L’8 gennaio 2024 la predetta Agenzia ha depositato una memoria difensiva con la quale, dopo avere eccepito l’infondatezza di quanto ex adverso dedotto, ha concluso per la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare incidentalmente proposta.

6. Ad esito della Camera di Consiglio del 9 gennaio 2024, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 6 del 10 gennaio 2024 (che non risulta appellata), ha accolto la domanda cautelare proposta in via incidentale dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, pur in presenza dei diversi orientamenti espressi in “subiecta materia” dal Consiglio di Stato nelle varie pronunce indicate dalle parti in causa, si ravvisa la presenza dei presupposti di legge (fumus boni juris e periculum in mora) per la concessione della tutela cautelare collegiale invocata dalla parte ricorrente, in quanto - da un lato - l’irrogazione della sanzione aggiuntiva contemplata dall’art. 5 della Legge n. 50/1994, con previsione correttamente intesa alla stregua dei principi costituzionali e comunitari in tema di sanzioni afflittive, non sembra possa prescindere dall’elemento soggettivo della colpevolezza (principio fondamentale di cui alla Legge n. 689/1981 applicabile alle sanzioni amministrative “punitive”, ancorchè non pecuniarie) o, quanto meno, dell’imputabilità soggettiva della condotta di che trattasi, sicchè non può che essere riferita all’originario soggetto agente, in assenza (come nella specie) di elementi - debitamente evidenziati nel provvedimento impugnato (soltanto nella relazione dell’A.D.M. peraltro depositata tardivamente in giudizio in data 8 Gennaio 2024 viene fatto irritualmente cenno alla presenza di elementi indiziari di un’operazione con finalità elusiva) - che dimostrino o anche semplicemente adombrino un qualche legame (anche in via di mero fatto) dello stesso con la Ditta subentrata nella gestione dell’attività commerciale, tale non potendo essere considerata la mera identità dell’attività svolta (in tal senso: Consiglio di Stato, II^ Sezione, 4/6/2020 n. 3548);
e tenuto conto - dall’altro - della circostanza che la contestata sanzione “aggiuntiva” della chiusura dell’esercizio commerciale di che trattasi per la durata di giorni 22 (irrogata dalla P.A. ex art. 5 comma 1 della Legge 18 Gennaio 1994 n. 50) diverrà esecutiva a decorrere dal 31° giorno successivo alla data di notifica all’interessato dei provvedimenti impugnati.

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