TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-09-30, n. 202416903

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-09-30, n. 202416903
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202416903
Data del deposito : 30 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/09/2024

N. 16903/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06655/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6655 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

decreto del direttore generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, emesso in data 27.3.2019, e ciò nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente nella graduatoria degli ammessi;
del verbale n. 12 della sottocommissione n. 8 per la valutazione delle prove di esame;
della scheda di valutazione dell’elaborato n. 2215 del ricorrente, del verbale del 25.1.2019 e dell’avviso pubblico del 19.4.2019 con i relativi allegati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 settembre 2024 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il signor -OMISSIS- ha impugnato e chiesto l’annullamento del decreto del direttore generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, emesso in data 27.3.2019, e ciò nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente nella graduatoria degli ammessi;
del verbale n. 12 della sottocommissione n. 8 per la valutazione delle prove di esame;
della scheda di valutazione dell’elaborato n. 2215 del ricorrente, del verbale del 25.1.2019 e dell’avviso pubblico del 19.4.2019 con i relativi allegati. Il ricorrente ha, inoltre, chiesto la condanna dell’Amministrazione a procedere all’ammissione alla prova orale, o, in via gradata, alla nuova correzione dell'elaborato scritto della ricorrente, all’attribuzione di un valido giudizio di merito e all’eventuale espletamento della valutazione dei titoli e alle prove orali e sempre in ulteriore via gradata l’annullamento delle prove scritte con la ripetizione delle stesse in sede unica nazionale;
nonché al risarcimento del danno patrimoniale e morale dovuto all'illegittimo comportamento della stessa Amministrazione, da accertarsi e liquidarsi anche in via equitativa.

In sintesi è accaduto che il ricorrente non ha superato la prova scritta del concorso per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, indetto con decreto del M.I.U.R. n. 1259 del 23.11.2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;
in data 27.3.2019 il Ministero ha pubblicato l’elenco nominativo degli ammessi alla prova orale tra cui non figura il nominativo della ricorrente.

A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:

1°) violazione dell’art. 97 della Costituzione;
eccesso di potere per difetto di motivazione ed illegittimità dei criteri di valutazione.

In prima battuta, il ricorrente ha lamentato che non sarebbero stati predisposti “ parametri di riferimento, ovvero “un giudizio tecnico, ancorché sintetico, che consenta di ricostruire il percorso logico giuridico che ha portato all’assegnazione del punteggio in forma numerica”. Né i parametri di riferimento, in numero di quattro, risultano sufficienti, mancando, proprio nella scala di riferimento, una votazione rapportata a 70/100, requisito minimo di ammissione alle prove orali ” (cfr. pag. 4).

2°) Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, travisamento dei fatti, sviamento, disparità di trattamento.

Con tale motivo si è dedotto che “ la sottocommissione 8, che ha corretto l'elaborato della ricorrente, nell'attribuire le votazioni ha applicato rigidamente la scala di riferimento, attribuendo solo i 4 punteggi indicati nella griglia;
così facendo è stata inevitabilmente costretta ad arrotondare i punteggi attribuiti. Altre sottocommissioni (ad esempio la n. 34) ha utilizzato in maniera elastica la griglia di correzione, non limitandosi ai 4 punteggi indicati, ma assegnando punteggi (Livelli) che variano da 3,75-3,50- 3,25-1,75- 1,25 (all.11 Scheda n.8567 e n. 8592 – 8423)
”.

3°) Eccesso di potere.

Con tale motivo la ricorrente ha lamentato che “ in data 13/03/2019, ultimo giorno di correzione (…), in cui è stato corretto l’elaborato codice 2215 dell’odierno ricorrente (…), risulta che la sottocommissione riunitasi alle ore 8.20 concludeva i lavori alle ore 12.30;
pertanto, nell’arco di tempo di 4 ore e 10 minuti (senza alcuna pausa?) la stessa procedeva alla valutazione di 22 elaborati. È dunque accertato che, in chiara violazione di quanto disposto e senza alcuna motivazione, il tempo medio dedicato alla valutazione degli elaborati ed alla compilazione delle schede di valutazione è stato di circa 11 minuti
”.

4°) Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà.

Il ricorrente ha esposto di aver ottenuto un punteggio totale di 61/100, ma che tale esito sarebbe stato compromesso “ dalle soggettive difficoltà incontrate dal candidato in conseguenza dell’invalidità da cui è affetto e per la quale è stato concesso da parte dell’USR Sicilia l’ausilio di una insegnante di sostegno in qualità di tutor (…) che si è occupata autonomamente di digitare sulla tastiera del computer quanto dettatole ”;
in sostanza, il software messo a disposizione da CINECA non avrebbe consentito uno svolgimento agevole della prova, con finale compromissione del risultato finale.

5°) Violazione dei principi costituzionali di cui all’art. 97 della Costituzione, dell’art. 3 della legge 241/1990;
eccesso di potere per manifesta iniquità, disparità di trattamento e lesione della par condicio, difetto d’istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità dei giudizi.

Con tale motivo la ricorrente ha contestato che la valutazione attribuita all’elaborato (43,80) risulterebbe “incongruente e non consente la ricostruzione del procedimento logico deduttivo seguito dalla commissione nell’utilizzo della griglia di valutazione”, stigmatizzando l’irrazionalità dei voti negativi assegnati.

In particolare, ha censurato la legittimità di alcuni criteri (“ Coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente Scolastico previste dall’art. 25 del d.lgs. 165/2001 ”;
inquadramento normativo con un uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate ”;
sintesi, esaustività ed aderenza all’oggetto del quesito ”, per il quale ha chiesto l’attribuzione del massimo punteggio di 20).

6°) Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità ed irrazionalità relativi alla risposta al quesito n. 2.

Il ricorrente ha stigmatizzato l’illegittimità della votazione relativa al quesito sopra indicato, deducendo che “ l’elaborato risulta organico e con una corretta proprietà linguistica e costruzione logica. Pertanto non solo non è possibile immaginare le ragioni di tale negativa valutazione, ma la stessa si palesa tanto arbitraria quanto irragionevole ”: ha, quindi, chiesto l’attribuzione del punteggio massimo di 16.

7°) Violazione dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001, del principio di imparzialità;
eccesso di potere per perplessità sull’azione amministrativa.

La ricorrente ha, altresì, censurato la trasparenza della procedura, rimarcato che “ il dott. Angelo Francesco M, componente della 12ma sotto commissione Lazio, fa anche parte del Comitato tecnico scientifico nominato dal MIUR, comitato che, come sopra evidenziato, ha predisposto le prove di esame. Oltre al dott. M risultano altri nominativi che hanno effettuato corsi di preparazione ed in particolare: Dott. Vincenzo G, Dott. Luigi M, docente nel corso di preparazione dirigente scolastico;
emerge con evidenza che avere svolto corsi di preparazione e contemporaneamente fatto parte del Comitato Tecnico Scientifico ha comportato una disparità di trattamento fra i candidati preparati da soggetti che erano a conoscenza delle prove di esame
”.

Tale illegittima posizione determinerebbe, pertanto, l’illegittimità dell’operato della sottocommissione.

8°) Violazione dell’art. 8, punto 2 e 12 del bando di concorso.

Ulteriore doglianza ha investito la legittimità della procedura concorsuale, nel senso che “ il 17 ottobre 2018, a causa di ordinanza chiusura delle scuole nella città di Cagliari, la prova per la regione sarda è stata rinviata. Il MIUR, che in tale fattispecie, al fine di garantire la unicità della prova su scala nazionale, avrebbe dovuto disporre il rinvio della prova, come espressamente previsto dal bando di concorso, invece, ha pensato bene, in aperta violazione del bando stesso, di rinviare la prova scritta limitatamente ai candidati residenti in Sardegna e di fare espletare per il resto d’Italia la prova scritta, violando in tal modo, palesemente, il principio di unicità della prova scritta su tutto il territorio nazionale ”.

9°) Violazione dell’art. 8, punto 4 e 9 del bando di concorso.

Il ricorrente ha, inoltre, dedotto che “ in violazione a quanto disposto dal bando su cinque quesiti assegnati due di essi consistevano nella soluzione di un caso concreto, oggetto della prova orale così come previsto dall’art 9 c. 2 ”.

10°) Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento. violazione della par condicio dei concorrenti. non unicità e non simultaneità della prova a livello nazionale.

Il ricorrente ha, inoltre, contestato che “ il giorno 17 ottobre 2018 venivano pubblicati la bibliografia ed i quadri di riferimento;
gli stessi venivano mantenuti per la prova suppletiva (tenuta in data 13 dicembre 2018 da parte dei concorrenti della regione Sardegna). Quindi i candidati che hanno sostenuto la prova in data 13/12/2018 hanno potuto usufruire dei quadri di riferimento e della relativa bibliografia con ben 55 giorni di anticipo rispetto alla tempistica prescritta dal bando. Tale opportunità (metodologia di valutazione, fonti bibliografiche e sitografiche per la prova della lingua straniera) si è tradotta in un indiscutibile vantaggio
”.

11°) Violazione dell’art. 15, comma 8 del DM 138/2017.

Il ricorrente ha, ancora, contestato che “ nessun valido coordinamento è stato esercitato dal presidente della commissione iniziale al fine di consentire un’applicazione uniforme dei criteri di correzione. La violazione del principio base regolatore delle procedure concorsuali, ovvero quello della necessaria uniformità valutativa, assicurata appunto attraverso il coordinamento del Presidente della commissione è venuto meno ”.

12°) Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità.

Il ricorrente ha, altresì, lamentato che “ per tutta la durata della prova il codice alfanumerico unitamente al codice fiscale ed al documento di identità di ogni candidato si trovava poggiato in evidenza sulla postazione assegnata, ben visibile dal personale di vigilanza (…). Necessita ulteriormente premettere che il computer non era on line, e non si conoscono le modalità di trasmissione degli elaborati. Infine, le buste contenenti il codice alfanumerico e i dati anagrafici di ogni concorrente con relativa sottoscrizione dei candidati sono state chiuse senza alcuna sigillatura da parte del comitato di vigilanza, non è dato sapere come nelle successive operazioni di spostamento al MIUR sia stato garantito l’anonimato, atteso che nel verbale di scioglimento dell’anonimato non si fa alcun cenno al sistema informatico di trasmissione degli elaborati ”.

13°) Violazione del DPR 487/94 sul diritto di accesso agli atti delle procedure concorsuali.

Ancora, il ricorrente ha lamentato l’omessa ostensione di tutti gli atti della procedura concorsuale, compresi quelli degli altri concorrenti.

14°) Mancata presenza di testimoni durante la randomizzazione degli elaborati.

Infine, il ricorrente ha contestato la legittimità della distribuzione degli elaborati alle varie sottocommissioni.

15°) Irregolare partecipazione in videoconferenza, non prevista dal regolamento, del presidente della sottocommissione n. 8.

Da ultimo, il ricorrente ha contestato che il prof. C B non ha partecipato alla riunione plenaria del 25.1.2019 tenutasi presso il MIUR.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e, in qualità di controinteressata, la signora -OMISSIS-.

Con motivi aggiunti depositati in data 27.10.2019 il ricorrente ha impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria dei vincitori con la conseguenziale immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei vincitori, deducendone l’illegittimità in via derivata con richiamo ai motivi del ricorso principale.

Ed ancora, con motivi aggiunti depositati in data 28.11.2020 il ricorrente ha impugnato il decreto dipartimentale n. 986 del 6.8.2020 ed il relativo allegato, sempre per illegittimità derivata.

Ed infine, con motivi aggiunti depositati in data 28.11.2021 la ricorrente ha impugnato il decreto dipartimentale n. 1357 del 12.8.2021, ancora per illegittimità derivata.

In vista dell’udienza di discussione del merito, con ordinanza presidenziale del 4 marzo 2024, n. 1206, è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell’Amministrazione.

All’udienza pubblica del 27 settembre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Non coglie nel segno il primo motivo, afferente alle regole della disciplina concorsuale, tenuto conto che, dall’esame degli atti di causa, emerge che i criteri di valutazione delle prove sono stati individuati nella riunione plenaria del 25 gennaio 2019 in cui la commissione ha approvato la griglia di valutazione (compressiva dei criteri e degli specifici indicatori), così com’era stata predisposta dal comitato tecnico scientifico, istituito ai sensi dell’art. 13 del DM 3 agosto 2017, n. 138.

L’approvazione di tale griglia sostanzia la fissazione di precisi e vincolanti criteri per tutti i commissari, indipendentemente dal fatto che, nella riunione preliminare alcuni di questi (come il prof. C B) non vi avessero partecipato: il che depone, altresì, per il rigetto del quindicesimo motivo.

Neppure il secondo motivo profila censure condivisibili.

L’asserita inadeguatezza del software che ha gestito lo svolgimento della prova scritta e l’inadeguatezza dei supporti di sostegno ai concorrenti affetti da disabilità non pujò certo comportare l’illegittimità delle operazioni oggetto della procedura controversa.

A tal proposito, va ricordato che questo Tribunale ha già ritenuto infondate censure analoghe a quelle proposte nel presente giudizio, osservando che le contestazioni proposte dai candidati alla procedura avverso il sistema informatico utilizzato dalla p.a. resistente “ possono essere raggruppate nell’ambito di due tipologie: le “disfunzioni” attribuibili ad una specifica e voluta impostazione del programma informatico (ossia il software) e quelle derivanti dal cattivo funzionamento della strumentazione informatica (hardware) messa a disposizione dei candidati. Semplificando, possono essere ricondotte nell’ambito della prima tipologia le seguenti “disfunzioni”: a) funzioni “taglia”, “copia” e incolla” disabilitate;
b) lay-out grafico fuorviante;
c) schermata riepilogativa non conforme a quella del tutorial del MIUR;
h) correttore automatico disabilitato;
i) assenza report finale;
l) salvataggio non automatico;
m) pagine “vuote”. Mentre sono riconducibili alla seconda tipologia le seguenti: d) barra spaziatrice difettosa;
e) tasti danneggiati;
f) tasto “shift” incantato;
g) dimensione dei caratteri diversa tra le postazioni. Con riferimento alla prima tipologia il Collegio rileva come la gran parte di tali questioni, seppure riferite da parte ricorrente come “disfunzioni” che avrebbero determinato un aggravamento della prova ed un inutile dispendio di tempo, si configurano in realtà come delle modalità di funzionamento dell’applicativo utilizzato dal Ministero e rese note a tutti i candidati prima dello svolgimento della prova mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del ministero delle relative istruzioni. Come accertato in giurisprudenza, qui richiamabile in virtù del principio iura novit curia, siffatte istruzioni prevedevano espressamente l’onere dell’utilizzo del tasto conferma e procedi per salvare le risposte date e dunque per evitare la generazione di pagine “vuote”;
in particolare poi era specificato anche che “…Per l’ultima domanda, cliccando sul pulsante “Conferma e Procedi”, si procederà alla conferma della risposta ed alla visualizzazione della pagina di riepilogo. Si deve cliccare su “Conferma e Procedi” per tutte le risposte, sia aperte che chiuse, compresa l’ultima. Sarà sempre possibile tornare alla domanda precedente tramite il tasto “torna alla domanda precedente”. Se si cambia la risposta (sia aperta che chiusa) occorre confermare la modifica tramite il bottone “Conferma e Procedi”.”. Parimenti è a dirsi per la disattivazione delle funzioni “copia”, “taglia” e “incolla” e di quella del correttore automatico, che l’amministrazione ha nell’impostazione del programma ritenuto di espungere. Si tratta di scelte rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione e che appaiono peraltro non solo razionali e logiche (anche per le prove scritte svolte senza il supporto informatico non vi è di certo la possibilità di utilizzare tali funzioni), ma altresì poste a garanzia degli stessi candidati poiché il richiedere, ogni volta che si inseriscono risposte o modifiche di queste, la conferma della volontà di voler salvare il testo così inserito consente ai candidati di avere piena consapevolezza delle conseguenze di operazioni (come il semplice pigiare di un tasto) che per la loro facilità ed immediatezza potrebbero essere compiuti anche in maniera meramente automatica. Risulta quindi che qualora i candidati non avessero cliccato “Conferma e procedi”, ma avessero cliccato sul bottone “Vai alla pagina di riepilogo” o “Torna alla domanda precedente”, il sistema li avvisava e avveniva quanto segue: - 1. il sistema tramite apposita finestra di conferma avvisava i candidati che, siccome non era stata confermata la risposta se tornavano alla domanda precedente avrebbero perso la risposta digitata. - 2. Se i candidati confermavano di voler tornare alla domanda nei log viene registrato il messaggio “Il candidato ha deciso di non salvare la risposta per la domanda” che significa che i candidati hanno scelto di non salvare la risposta. Appare dunque evidente la razionalità e logicità di adempimenti richiesti proprio al fine di garantire che la prova nel testo salvato e sottoposto poi alla valutazione della Commissione fosse realmente quella corrispondente alla volontà del candidato, finalità che invece sarebbe stata lesa se il sistema avesse salvato automaticamente a prescindere dalla manifestazione di volontà del candidato e in assenza di qualsiasi avvertimento o conoscenza di simili effetti che dunque sarebbe conseguiti alla mera scrittura del testo di risposta. Con riferimento poi al lay-out grafico fuorviante perché ritenuto non conforme agli standard in utilizzo nella prassi ed alla schermata riepilogativa non conforme a quella del tutorial del MIUR poiché le risposte salvate erano contrassegnate con il blu e quelle da completare in rosso, il Collegio in primo luogo non può non rilevare l’assoluta carenza di prova di resistenza sugli effetti positivi che, eliminate tale condizioni, sarebbero derivate sull’esito della prova sostenuta dalla ricorrente ed in secondo luogo ne rileva la palese infondatezza posto che, per quanto probabilmente sempre migliorabile, non sembra sussistere alcuna previsione che imponga una determinata impostazione visiva della pagina di lavoro o escluda quella utilizzata nel concorso in questione;
quanto poi all’inversione dei colori (rosso e blu) per evidenziare nella schermata riepilogativa le risposte date e quelle ancora da dare, essa appare un mero errore materiale probabilmente più addebitabile al tutorial che non al sistema informatico atteso che nella prassi ricorrente e nella forma mentis che ne deriva è proprio il colore rosso ad essere utilizzato per attirare l’attenzione su errori o parti mancanti. Si tratta dunque in sostanza di doglianze tutte infondate perché non costituenti affatto disfunzioni o mal funzionamenti del sistema e comunque riconducibili a scelte discrezionali o addirittura di merito dell’amministrazione. Relativamente alle “disfunzioni” riferite alla seconda tipologia, il Collegio ne ritiene l’infondatezza perché non supportate da alcun supporto probatorio da parte della ricorrente, posto che esse sono riferite genericamente a quanto sarebbe occorso a taluni candidati, ma nulla è detto, né tantomeno viene allegato, in merito al se il computer messo a sua disposizione in occasione della prova presentasse tali problematiche (con relativo onere di contestare tale circostanza immediatamente alla commissione o al personale di assistenza e chiederne la verbalizzazione);
risultando per altro verso che le postazioni dotate di attrezzature informatiche e munite dell'applicativo software del concorso, messe a disposizione dei candidati, erano state collaudate da tecnici individuati dalle amministrazioni scolastiche
» (cfr. Tar Lazio, 15 maggio 2023, nn. 8241 e 8236, nonché id., 22 maggio 2023, n. 8669 e 8673).

Ancora, con riferimento alla medesima procedura concorsuale, è stato evidenziato che “ le critiche espresse nel ricorso al sistema di software prescelto dalla amministrazione appartengono ad una dimensione puramente tecnica, priva di incidenza sulla posizione delle ricorrenti e sull’intero concorso» e che «quanto alla deduzione per cui non si può avere certezza del corretto trattamento delle prove d’esame, è evidente come essa non possa certo determinare un’inversione dell’onere della prova che incombe in capo alla parte ricorrente ” (cfr. Tar Lazio, 9 maggio 2022, n. 5768 e id., 30 maggio 2022, n. 6970)

A ciò deve aggiungersi che con riferimento ad analoghe doglianze, il giudice d’appello ha avuto modo di evidenziare che “ relativamente alle dedotte disfunzionalità del software, il motivo è infondato non essendo state allegate disfunzioni concrete e specifiche (infatti, se effettivamente il sistema informatico avesse fatto registrare anomalie, sarebbe stato onere della ricorrente rappresentare tale circostanza alla commissione o al personale di assistenza presente alla prova e pretendere una verbalizzazione sul punto), e risultando per altro verso che le postazioni dotate di attrezzature informatiche e munite dell'applicativo software del concorso, messe a disposizione dei candidati, erano state più volte collaudate da tecnici individuati dalle amministrazioni scolastiche ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 12 gennaio 2021, n. 395).

Possono, poi, essere esaminati congiuntamente, per ragioni di affinità tematica, il terzo, quarto, quinto e sesto motivo, che afferiscono alla specifica valutazione riservata al ricorrente.

Si tratta di censura infondate.

Per quanto riguarda i motivi terzo, quinto e sesto è noto che, per giurisprudenza pacifica, il “ voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 9 aprile 2024, n. 3235).

Si tratta di votazioni assegnate nel rispetto di preventivi riferimenti, ossia sulla base di una dettagliata griglia di correzione redatta dal comitato tecnico scientifico, istituito ai sensi dell’art. 13 del DM 3 agosto 2017, n. 138, che è stata approvata nella seduta del 25 gennaio 2019 e ha preso espressamente in considerazione sia i criteri sia gli indicatori specifici.

Con riguardo, invece, al quarto motivo, le denunciate disfunzioni del programma di risposta (che avrebbero, a dire del ricorrente, precluso la possibilità di utilmente completare la prova) non sono state dimostrate, potendo, tali inconvenienti, essere imputati all’incapacità di correttamente seguire le istruzioni d’uso pubblicate sul sito web del MIUR, corredate da video dimostrativo.

Privo di fondamento è anche il settimo motivo, afferente alla posizione di alcuni commissari.

In primo luogo, va considerato che, per giurisprudenza costante, “ la contestazione della composizione della commissione giudicatrice di un concorso - salvi i casi di macroscopica incompetenza tecnica dei suoi componenti o di palese conflitto di interessi - se non dedotta "ab initio", nei termini decorrenti dalla partecipazione al concorso o dalla piena conoscenza dell'atto di nomina, è ammissibile successivamente solo se corredata da un'adeguata prospettazione e deduzione circa la concreta ed effettiva incidenza negativa, di tale asseritamene errata composizione, sulla valutazione delle prove del ricorrente o, comunque sull'esito complessivamente ingiusto della procedura. In sostanza, la doglianza di errata composizione della Commissione giudicatrice non può "ex se" giustificare l'azzeramento della procedura: o essa denuncia vizi macroscopici, che dimostrano da soli, in modo diretto e assiomatico, il pregiudizio per il buon andamento della procedura, che non può dunque essere recuperata, oppure, quando si tratti di presunti vizi formali che di per sé non evidenziano alcun automatico vulnus sulla qualità tecnica e sulla imparzialità dei giudizi forniti dalla Commissione, sarà onere del ricorrente, che propone il motivo, se non dimostrare, quanto meno dedurre e prospettare, in modo serio, analitico e argomentato i modi e le ragioni per cui, nello specifico caso concreto, quell'errata e illegittima composizione della Commissione ha inficiato il giudizio della sua prova o, comunque, l'esito complessivo del concorso ” (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, 14 settembre 2010, n. 17412).

Tanto premesso, come del resto evidenziato dal Consiglio di Stato (cfr. sez. VI, 12 gennaio 2021, n. 396) “ la natura tassativa delle cause di incompatibilità esclude ogni tentativo di applicazione analogica o interpretazione estensiva, attesa l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni esaminatrici”;
e “secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, le fattispecie di incompatibilità non possono trovare un’applicazione meramente formalistica, ma occorre altresì verificare se la situazione concreta dedotta in giudizio sia idonea ad incidere sul giudizio della commissione medesima nel senso di orientarlo a favore di un candidato (o di un gruppo di candidati) piuttosto che di un altro, sicché – ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui al citato art. 35, comma 3, lettera e), d.lgs. n. 165/2001 – devono sussistere elementi concreti, univoci e concordanti idonei a dimostrare l’influenza che un componente della commissione possa avere esercitato in favore di alcuni candidati per avere rivestito un ruolo decisivo o significativo all’interno dell’amministrazione che indice il concorso”.

Tanto premesso, non vi è prova che i membri indicati dalla ricorrente (nella specie: M, G, M) abbiano fornito un qualsiasi apporto causale nella determinazione dei criteri valutativi ed abbiano addirittura inciso sulla trasparenza delle operazioni concorsuali, alterandone il risultato.

Piuttosto, dal verbale della seduta plenaria della commissione del 25 gennaio 2019 (composta dalla commissione centrale e dalle 37 sotto-commissioni) si evince che essa è stata convocata al fine di “visualizzare nella piattaforma la schermata nella quale sono riportati i quesiti e la risposta individuata come corretta dal Comitato tecnico scientifico istituito con D.M. n. 263/2018 e s.m.i .” in quanto, trattandosi di domande a risposta chiusa, non era necessario predisporre un’apposita griglia di correzione.

Per quanto concerne, infine, la posizione del commissario M si evidenzia che l’articolo 16, comma 2, lett. a) del DM 138/2017 prevede che i presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso non possono “ essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso
”.

Si tratta di una previsione che riproduce il disposto dell’art. 35, comma 3, lett. e) del d.lgs. 165/2001, secondo cui le commissioni per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni sono composte “ esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali ”.

Ciò posto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “ le fattispecie di incompatibilità non possono trovare un'applicazione meramente formalistica, ma occorre altresì verificare se la situazione concreta dedotta in giudizio sia idonea ad incidere sul giudizio della commissione medesima nel senso di orientarlo a favore di un candidato (o di un gruppo di candidati) piuttosto che di un altro, sicché - ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui al citato art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 165 del 2001 - devono sussistere elementi concreti, univoci e concordanti idonei a dimostrare l'influenza che un componente della commissione possa avere esercitato in favore di alcuni candidati per avere rivestito un ruolo decisivo o significativo all'interno dell'amministrazione che indice il concorso ” (cfr. T.A.R. Sicilia - Catania, 11 maggio 2022, n.1291).

Ne consegue che “l'incompatibilità tra l'incarico di componente delle commissioni esaminatrici e la titolarità di cariche politiche deve essere esclusa per coloro i quali ricoprano la carica politica in enti o amministrazioni diverse da quella che procede alla selezione, fermo restando che, in tali casi, per escludere l'incompatibilità è anche necessario accertare che la sfera di influenza dell'attività svolta dal soggetto ricoprente cariche politiche in amministrazioni diverse, non estenda i suoi effetti anche sull'ente che indice la selezione ” (cfr. T.A.R. Sardegna, 27 giungo 2016, n.532). Detto altrimenti, il “ divieto di ricoprire cariche politiche da parte dei commissari di concorso non è violato dall'assunzione della funzione di membro della Commissione da parte di un soggetto che ricopra la carica di consigliere comunale, poiché tale causa di incompatibilità può essere estesa anche a i soggetti che ricoprano cariche politiche presso Amministrazioni Pubbliche diverse da quella procedente solo nel caso in cui vi sia un qualche elemento di possibile incidenza tra l'attività esercitabile da colui che ricopre la carica e l'attività dell'ente che indice il concorso ” (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, 5 agosto 2019, n.4255).

Insomma, nel caso di specie, in difetto di una prova contraria, non è possibile ravvisare alcun pericolo, neppure remoto, di incidenza sul neutrale svolgimento del concorso.

Pure infondato è l’ottavo motivo, esaminabile congiuntamente al decimo, con cui è stata contestata la violazione del principio di unicità e contestualità delle prove concorsuali nelle diverse regioni d’Italia.

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del DDG 1259 del 23 novembre 2017 la “ prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”, con la precisazione, di cui al successivo comma 9, che qualora “per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti ”.

Si tratta di un’ipotesi che, ad avviso del Collegio, è perfettamente corrispondente all’improvvisa ed imprevedibile chiusura delle scuole, disposta dalle competenti autorità sarde.

Del resto, sarebbe stato del tutto irragionevole disporre il rinvio della prova su tutto il territorio nazionale a causa dell’oggettiva impossibilità di svolgimento nella data prestabilita nella sola Regione Sardegna.

A ciò si aggiunga che lo stesso ricorrente non ha offerto alcun principio di prova – ma solo generiche asserzioni e congetture – in ordine all'indebito vantaggio di cui avrebbero fruito i concorrenti sardi, anche alla luce del fatto che il Ministero ha espressamente specificato che le domande proposte alla sessione del dicembre 2018 erano diverse e la loro difficoltà era equivalente a quella dei questi precedenti.

Nel verbale del 26 novembre 2018 è stato, infatti, accertato che “ tutti i quesiti sono equivalenti e che tutte le tracce ancora presenti in piattaforma, con esclusione di quelle somministrate il 18 ottobre u.s. e di quelle pubblicate sul sito del MIUR, sono e continueranno ad essere coperte dal carattere di riservatezza, in conformità con l'impegno assunto da ciascun componente e coordinatore al momento dell'assunzione dell'incarico ”.

Né tali considerazioni possono essere inficiate dal fatto che le prove nelle altre sedi non sarebbero iniziate contemporaneamente in quanto, neanche in questo caso, parte ricorrente ha fornito alcun elemento in grado comprovare le proprie asserzioni;
e ciò, soprattutto a fronte di quanto significato nella relazione del Ministero, in cui è stato evidenziato che “ i computer utilizzati dai candidati per lo svolgimento della prova sono stati preventivamente scollegati da internet e che l’eventuale utilizzo di telefoni cellulari o di qualsiasi altro strumento idoneo alla memorizzazione o alla trasmissione di dati in sede concorsuale avrebbe rappresentato un comportamento fraudolento sanzionato dall’art. 8, comma 13 del Bando con l’esclusione dal concorso ”.

Con riguardo, poi, alla contestazione afferente l’illegittima strutturazione dei quesiti, dedotta con il nono motivo, nel senso che si sarebbe trattato di veri e propri “casi” da risolvere, ciò causando – a dire del ricorrente – la patente violazione della disciplina concorsuale, è sufficiente richiamare quanto già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa in merito a censure analoghe proposte con riferimento al medesimo concorso, ossia che tale doglianza “ impinge nel merito delle determinazioni rimesse alla discrezionalità tecnica della commissione, in parte qua non inficiate da macroscopica illogicità o irragionevolezza ” (cfr. Consiglio, sez. VI, 12 gennaio 2021, n. 395).

La prova di un prestabilito svolgimento delle operazioni concorsuali depone per il rigetto anche dell’undicesimo motivo, afferente a doglianze relativa a profili organizzativi cui il ricorrente non ha riferito alcuna, specifica, incidenza riguardante lo svolgimento della propria prova ed il relativo esito.

Insussistente è, poi, la violazione del principio dell’anonimato, dedotta con il dodicesimo motivo.

Come noto, nei concorsi pubblici il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso, nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni, costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza, buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Per giurisprudenza costante, infatti, “ nell'ambito dei concorsi a pubblici impieghi, la violazione del principio dell'anonimato da parte della commissione può comportare una illegittimità da pericolo c.d. astratto per cui va fornito un principio di prova da parte dei candidati interessati sulla possibilità che tale violazione possa tradurre in concreto quel pericolo astratto ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 17 ottobre 2022, n. 8803).

Nello specifico, con la nota prot. 0041127 del 18.9.2018 il Ministero ha stabilito che: “ Il candidato estrae un codice personale anonimo dall’urna (si ricorda che i codici sono stampati in numero triplo rispetto al numero dei candidati previsti).

- Successivamente, il responsabile tecnico d’aula carica sul sito https://concorsodirigentiscolastici.miur.it tutti i file criptati presenti nella chiavetta USB.

- In particolare, cliccando sul bottone di upload dei risultati verrà visualizzata la finestra da cui selezionare la sorgente dei risultati (chiavetta USB) e dovrà caricare tutti i file .BAC.

- In questo modo gli elaborati dei candidati saranno messi a disposizione della commissione esaminatrice per la successiva fase di correzione.

- Successivamente i candidati controfirmeranno il registro cartaceo d’aula per attestare l’uscita e potranno allontanarsi dall’aula.

- Al termine della prova deve essere redatto apposito verbale d’aula che deve dare evidenza di tutte le fasi essenziali della prova e di eventuali accadimenti particolari.

- Si ricorda che anche per le aule con più di 1 responsabile tecnico d’aula è previsto un unico verbale d’aula.

- Un fac-simile di verbale d’aula è disponibile sulla pagina d’aula.

- Il verbale d’aula va firmato dai componenti del Comitato di Vigilanza

- Occorre scannerizzarlo e caricarlo, unitamente al registro d’aula, nella pagina d’aula completo di ogni eventuale allegato. Si prega di richiamare l’attenzione dei comitati di vigilanza sull’importanza di tale adempimento, necessario a garantire la disponibilità degli atti della procedura al fine di dare riscontro ad eventuali richieste di accesso agli atti da parte di questa Direzione generale.

- Al termine delle operazioni di upload e dopo aver caricato il verbale d’aula il referente tecnico d’aula dovrà dichiarare la fine dei lavori tramite il pulsante “Termina le operazioni per la prova” sul sito https:/concorsodirigentiscolastici.miur.it .

- Successivamente, il responsabile tecnico d’aula si recherà davanti ad ogni postazione e procederà a chiudere e disinstallare l’applicazione software della prova ”.

Con la predetta nota il Ministero ha, altresì, precisato che “ lo scopo del codice personale anonimo è duplice. Il primo è quello di disaccoppiare la prova dall’identità del candidato che l’ha svolta. Il secondo è quello di assicurare la non ripudiabilità della prova. In estrema sintesi il codice sarà associato alla prova del candidato e riportato all’interno della prova salvandolo con essa all’interno del file criptato. Questo file, che custodisce l’elaborato del candidato ed il codice personale anonimo, non conterrà invece alcuna informazione relativa al candidato. L’associazione tra l’identità del candidato ed il codice personale anonimo (e di conseguenza con la prova criptata) sarà custodita nella busta cartacea internografata che sarà aperta solo ad avvenuta correzione di tutti gli elaborati da parte della commissione giudicatrice. Va inoltre precisato che neppure la commissione giudicatrice, fino a che non aprirà le buste, potrà vedere la corrispondenza fra prova e codice personale anonimo in modo da assicurare una correzione del tutto anonima. Quindi, la procedura che utilizza il file criptato, contenente elaborato e codice personale anonimo, e la busta cartacea internografata, contenente modulo anagrafico (e quindi l’identità del candidato) e il codice personale anonimo (univoco ed estratto a caso e controfirmato dal candidato stesso), assicura la non ripudiabilità dell’elaborato da parte del candidato.

Si precisa, inoltre, che il file criptato che contiene il codice personale anonimo e l’elaborato del candidato assicura che nessuno possa modificarne il contenuto o cambiare l’associazione tra candidato e prova”.

A ciò si deve aggiungere che, sempre secondo la predetta direttiva, “la busta A4 contenente i codici personali, sigillata e siglata sui lembi dal comitato di vigilanza, dovrà essere inserita e conservata, unitamente alla chiavetta USB, ai codici personali non estratti, agli originali dei verbali d’aula e del registro cartaceo, nel plico A3 predisposto per la prova scritta, sui cui lembi di chiusura il comitato di vigilanza apporrà la firma e la data. Su tale ultimo plico dovrà essere riportato il numero delle bustine (contenenti moduli anagrafici e codici personali) nello stesso custoditi e il numero dei candidati ”.

Poiché, quindi, la procedura in esame ha previsto, proprio per assicurare l’anonimato delle prove, la presenza di ben tre buste sigillate racchiuse una all'interno dell'altra, la censura della ricorrente, formulata, peraltro, in modo del tutto generico, è destituita da ogni fondamento.

Del resto, nella propria relazione sui fatti di causa il Ministero ha precisato che quando “ una commissione accedeva alla piattaforma WEB per correggere i compiti poteva visualizzare (come è facilmente riscontrabile dai verbali) solo il codice di correzione del compito e le risposte in esso contenute. La commissione non poteva in alcun modo risalire al codice anonimo associato al codice di correzione, in quanto tale associazione era conservata unicamente nel database CINECA, che è protetto. La commissione era quindi “cieca” rispetto al codice anonimo e, in generale, all’identità del candidato ”.

Si tratta di una procedura a “ doppio cieco” in cui “la commissione, quando corregge i compiti, non vede nessuna informazione riguardante i candidati, e quando carica in piattaforma l’associazione candidato-compito (aprendo la busta internografata) non vede quale compito - e quindi quale voto - sta associando al candidato. In questo modo l’anonimato è assolutamente tutelato ”;
dopodiché, associati “ tutti i codici fiscali a tutti i codici anonimi, si aveva quindi accesso al riepilogo dei risultati (in questo momento, sul database CINECA era presente l’associazione tra codice fiscale del candidato e codice anonimo e anche quella tra il codice anonimo e il compito e quindi il voto) sulla base del quale è stata predisposta la lista degli ammessi alla prova orale ”.

Da ultimo, non è fondato nemmeno il tredicesimo motivo, con cui il ricorrente ha lamentato la limitazione della possibilità di conoscere i dati afferenti ad altri concorrenti e di accedervi liberamente: si tratta, con tutta evidenza, di una previsione direttamente funzionalizzata a garantire le prerogative di riservatezza sottese alla posizione degli stessi candidati e dovendosi, comunque, considerare che le garanzie di ostensione sono assicurate dal combinato disposto tra gli artt. 22 e 25 della legge 241/1990.

È, poi, inammissibile per genericità il quattordicesimo motivo, non essendo comprensibile quale concreta conseguenza sarebbe stata imputata dal ricorrente alle modalità di distribuzione interna degli elaborati da correggere.

Il rigetto del ricorso principale comporta, con ogni evidenza, il rigetto dei due ricorsi per motivi aggiunti, comprese le domande risarcitorie.

Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della particolarità della fattispecie.

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