TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-09-30, n. 202416903

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-09-30, n. 202416903
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202416903
Data del deposito : 30 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/09/2024

N. 16903/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06655/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6655 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Muscaglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Lavinia Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

decreto del direttore generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, emesso in data 27.3.2019, e ciò nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente nella graduatoria degli ammessi; del verbale n. 12 della sottocommissione n. 8 per la valutazione delle prove di esame; della scheda di valutazione dell’elaborato n. 2215 del ricorrente, del verbale del 25.1.2019 e dell’avviso pubblico del 19.4.2019 con i relativi allegati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 settembre 2024 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il signor -OMISSIS- ha impugnato e chiesto l’annullamento del decreto del direttore generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, emesso in data 27.3.2019, e ciò nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente nella graduatoria degli ammessi; del verbale n. 12 della sottocommissione n. 8 per la valutazione delle prove di esame; della scheda di valutazione dell’elaborato n. 2215 del ricorrente, del verbale del 25.1.2019 e dell’avviso pubblico del 19.4.2019 con i relativi allegati. Il ricorrente ha, inoltre, chiesto la condanna dell’Amministrazione a procedere all’ammissione alla prova orale, o, in via gradata, alla nuova correzione dell'elaborato scritto della ricorrente, all’attribuzione di un valido giudizio di merito e all’eventuale espletamento della valutazione dei titoli e alle prove orali e sempre in ulteriore via gradata l’annullamento delle prove scritte con la ripetizione delle stesse in sede unica nazionale; nonché al risarcimento del danno patrimoniale e morale dovuto all'illegittimo comportamento della stessa Amministrazione, da accertarsi e liquidarsi anche in via equitativa.

In sintesi è accaduto che il ricorrente non ha superato la prova scritta del concorso per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, indetto con decreto del M.I.U.R. n. 1259 del 23.11.2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017; in data 27.3.2019 il Ministero ha pubblicato l’elenco nominativo degli ammessi alla prova orale tra cui non figura il nominativo della ricorrente.

A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:

1°) violazione dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per difetto di motivazione ed illegittimità dei criteri di valutazione.

In prima battuta, il ricorrente ha lamentato che non sarebbero stati predisposti “ parametri di riferimento, ovvero “un giudizio tecnico, ancorché sintetico, che consenta di ricostruire il percorso logico giuridico che ha portato all’assegnazione del punteggio in forma numerica”. Né i parametri di riferimento, in numero di quattro, risultano sufficienti, mancando, proprio nella scala di riferimento, una votazione rapportata a 70/100, requisito minimo di ammissione alle prove orali ” (cfr. pag. 4).

2°) Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, travisamento dei fatti, sviamento, disparità di trattamento.

Con tale motivo si è dedotto che “ la sottocommissione 8, che ha corretto l'elaborato della ricorrente, nell'attribuire le votazioni ha applicato rigidamente la scala di riferimento, attribuendo solo i 4 punteggi indicati nella griglia; così facendo è stata inevitabilmente costretta ad arrotondare i punteggi attribuiti. Altre sottocommissioni (ad esempio la n. 34) ha utilizzato in maniera elastica la griglia di correzione, non limitandosi ai 4 punteggi indicati, ma assegnando punteggi (Livelli) che variano da 3,75-3,50- 3,25-1,75- 1,25 (all.11 Scheda n.8567 e n. 8592 – 8423) ”.

3°) Eccesso di potere.

Con tale motivo la ricorrente ha lamentato che “ in data 13/03/2019, ultimo giorno di correzione (…), in cui è stato corretto l’elaborato codice 2215 dell’odierno ricorrente (…), risulta che la sottocommissione riunitasi alle ore 8.20 concludeva i lavori alle ore 12.30; pertanto, nell’arco di tempo di 4 ore e 10 minuti (senza alcuna pausa?) la stessa procedeva alla valutazione di 22 elaborati. È dunque accertato che, in chiara violazione di quanto disposto e senza alcuna motivazione, il tempo medio dedicato alla valutazione degli elaborati ed alla compilazione delle schede di valutazione è stato di circa 11 minuti ”.

4°) Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà.

Il ricorrente ha esposto di aver ottenuto un punteggio totale di 61/100, ma che tale esito sarebbe stato compromesso “ dalle soggettive difficoltà incontrate dal candidato in conseguenza dell’invalidità da cui è affetto e per la quale è stato concesso da parte dell’USR Sicilia l’ausilio di una insegnante di sostegno in qualità di tutor (…) che si è occupata autonomamente di digitare sulla tastiera del computer quanto dettatole ”; in sostanza, il software messo a disposizione da CINECA non avrebbe consentito uno svolgimento agevole della prova, con finale compromissione del risultato finale.

5°) Violazione dei principi costituzionali di cui all’art. 97 della Costituzione, dell’art. 3 della legge 241/1990; eccesso di potere per manifesta iniquità, disparità di trattamento e lesione della par condicio, difetto d’istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità dei giudizi.

Con tale motivo la ricorrente ha contestato che la valutazione attribuita all’elaborato (43,80) risulterebbe “incongruente e non consente la ricostruzione del procedimento logico deduttivo seguito dalla commissione nell’utilizzo della griglia di valutazione”, stigmatizzando l’irrazionalità dei voti negativi assegnati.

In particolare, ha censurato la legittimità di alcuni criteri (“ Coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente Scolastico previste dall’art. 25 del d.lgs. 165/2001 ”; “ inquadramento normativo con un uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate ”; “ sintesi, esaustività ed aderenza all’oggetto del quesito ”, per il quale ha chiesto l’attribuzione del massimo punteggio di 20).

6°) Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità ed irrazionalità relativi alla risposta al quesito n. 2.

Il ricorrente ha stigmatizzato l’illegittimità della votazione relativa al quesito sopra indicato, deducendo che “ l’elaborato risulta organico e con una corretta proprietà linguistica e costruzione logica. Pertanto non solo non è possibile immaginare le ragioni di tale negativa valutazione, ma la stessa si palesa tanto arbitraria quanto irragionevole ”: ha, quindi, chiesto l’attribuzione del punteggio massimo di 16.

7°) Violazione dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001, del principio di imparzialità; eccesso di potere per perplessità sull’azione amministrativa.

La ricorrente ha, altresì, censurato la trasparenza della procedura, rimarcato che “ il dott. Angelo Francesco AR, componente della 12ma sotto commissione Lazio, fa anche parte del Comitato tecnico scientifico nominato dal MIUR, comitato che, come sopra evidenziato, ha predisposto le prove di esame. Oltre al dott. AR risultano altri nominativi che hanno effettuato corsi di preparazione ed in particolare: Dott. Vincenzo GI, Dott. Luigi MA, docente nel corso di preparazione dirigente scolastico; emerge con evidenza che avere svolto corsi di preparazione e contemporaneamente fatto parte del Comitato Tecnico Scientifico ha comportato una disparità di trattamento fra i candidati preparati da soggetti che erano a conoscenza delle prove di esame ”.

Tale illegittima posizione determinerebbe, pertanto, l’illegittimità dell’operato della sottocommissione.

8°) Violazione dell’art. 8, punto 2 e 12 del bando di concorso.

Ulteriore doglianza ha investito la legittimità della procedura concorsuale, nel senso che “ il 17 ottobre 2018, a causa di ordinanza chiusura delle scuole nella città di Cagliari, la prova per la regione sarda è stata rinviata. Il MIUR, che in tale fattispecie, al fine di garantire la unicità della prova su scala nazionale, avrebbe dovuto disporre il rinvio della prova, come espressamente previsto dal bando di concorso, invece, ha pensato bene, in aperta violazione del bando stesso, di rinviare la prova scritta limitatamente ai candidati residenti in Sardegna e di fare espletare per il resto d’Italia la prova scritta, violando in tal modo, palesemente, il principio di unicità della prova scritta su tutto il territorio nazionale ”.

9°) Violazione dell’art. 8, punto 4 e 9 del bando di concorso.

Il ricorrente ha, inoltre, dedotto che “ in violazione a quanto disposto dal bando su cinque quesiti assegnati due di essi consistevano nella soluzione di un caso concreto, oggetto della prova orale così come previsto dall’art 9 c. 2 ”.

10°) Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di

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