TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2012-12-06, n. 201204997
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Testo completo
N. 04997/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02500/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2500 del 2009, proposto da:
ES AN (erede dell’originario ricorrente, AS EL), rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Sarro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Napoli, viale A. Gramsci n. 19;
contro
- Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici per Napoli e Provincia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la sede della quale è domiciliato per legge, in Napoli, alla via Diaz, 11;
- Comune di Piano di Sorrento, in persona del sindaco p.t., non costituito;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
a) del decreto a firma dell'arch. Ugo Carughi, funzionario incaricato in sostituzione dell'arch. Salvatore Gizzi, Soprintendente per i BB.AA. di Napoli e provincia, datato 16 febbraio 2009, con il quale è stato disposto l'annullamento del provvedimento n. 104 del 18 dicembre 2008, adottato dal Responsabile del V Settore del Comune di Piano di Sorrento, in virtù del quale si autorizzava l'odierno ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del D.L.vo n. 42/04, a realizzare un'autorimessa interrata/pertinenziale alla via Mortora San Liborio nel Comune di Piano di Sorrento;
b) ove occorrente, di tutti gli atti presupposti, e, in particolare, degli atti istruttori, non conosciuti, e di tutti gli atti collegati, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici per Napoli e Provincia;
Visto l’atto di costituzione di ES AN, al fine di proseguire il giudizio in luogo del deceduto originario ricorrente;
Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso, notificato a mezzo posta il 14/17 aprile 2009 e depositato il successivo 7 maggio, AS EL ha esposto:
- che era proprietario di un’area estesa circa mq. 941, localizzata a poche centinaia di metri dal centro urbano di Piano di Sorrento e posta a dislivello rispetto a via Mortora/San Liborio, da cui era separata da un muro di contenimento;
- che aveva presentato al Comune di Piano di Sorrento un progetto per la realizzazione in tale area di un parcheggio interrato, articolato su due livelli e con sistemazione sulla parte in superficie di un agrumeto specializzato (coerentemente con quanto previsto dai commi 7 ter e 7 quater dell’art. 6 della L. Reg. Campania 19/2001);
- che sul fondo in questione si trovavano n. 8 piante di limone, n. 7 piante di arancio e n. 4 piante di mandarino, per la maggior parte contagiate da agenti patogeni, e perciò da sradicare e reimpiantare nell’ambito dell’intervento proposto;
- che l’area interessata ricadeva nella Zona Territoriale 2 del P.U.T., ed era classificata come zona A1 dal P.R.G. adeguato al P.U.T. (in relazione alla quale l’art. 31 della N.T.A. così stabiliva: “ …per le aree scoperte private è prescritta la conservazione delle alberature; a tal fine non è consentita la realizzazione di parcheggi sottostanti aree giardinate se la copertura di terreno al di sopra del solaio di parcheggio risulta di spessore inferiore a mt. 1,50 ”);
- che il proposto intervento, oltre ad essere conforme alla strumentazione urbanistica vigente, era rispettoso dei criteri espressi in materia con la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 9.4.2008 (per la quale i parcheggi pertinenziali erano inquadrabili nella categoria delle opere di interesse pubblico);
- che, tuttavia, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Napoli e provincia, con decreto del delegato del Soprintendente datato 16 febbraio 2009, aveva proceduto all’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica n. 104 del 18.12.2008, rilasciata per la realizzazione dell’intervento proposto dal Responsabile del V Settore del Comune di Piano di Sorrento, sull’assunto che l’opera in oggetto fosse in contrasto con la normativa vigente.
Tanto esposto, la ricorrente ha impugnato tale provvedimento annullatorio, chiedendone a sua volta l’annullamento per i seguenti motivi:
1) violazione di legge (art. 4 Decr. Leg.vo 42/2004) – incompetenza relativa: il provvedimento di annullamento non avrebbe potuto essere adottato da un funzionario delegato dal Soprintendente, in quanto quest’ultimo, poiché a sua volta delegato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, non avrebbe potuto attribuire una tale delega, giusta brocardo “ delegatus non potest delegare ”;
2) violazione di legge (artt. 42 e 97 Cost.; art. 6 e 159 Dec. Leg.vo 42/2004; art. 3, 5 e 17 L. Reg. Campania 35/1987; art. 5 L. 1150/1942; art. 12 D.P.R. 380/2001; art. 6 L. Reg. Campania 19/2001) – violazione di norma regolamentare (art. 31 delle N.T.A. del P.R.G. vigente) – violazione di atto amministrativo generale (criteri operativi fissati dall’art. 9 della delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 9.4.2008) – eccesso di potere (travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; illogicità; contraddittorietà intrinseca; violazione del principio di leale collaborazione): sussisterebbero i presupposti richiesti dall’art. 12 co. 1 T.U. Edilizia per il rilascio del permesso di costruire per l’intervento proposto (trattandosi di realizzazione di un parcheggio pertinenziale interrato, con copertura di terreno, al di sopra del solaio, non inferiore a mt. 1,50), peraltro