TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-11-30, n. 201802706

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-11-30, n. 201802706
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201802706
Data del deposito : 30 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2018

N. 02706/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02522/2015 REG.RIC.

N. 02523/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2522 del 2015, proposto da:
M M, I S, rappresentati e difesi dagli avvocati R T, G M, con domicilio da intendersi eletto presso le caselle di posta elettronica certificata dell’avvocato R T (ruggero.tumbiolo@como.pecavvocati.it) e dell’avvocato
G M (giovanni.murgia@como.pecavvocati.it);

contro

Comune di Como, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M A M, C P, con domicilio da intendersi eletto presso le caselle di posta elettronica certificata dell’avvocato A M (marciano.antonietta@comune.pec.como.it) e dell’avvocato C P (piatti.chiara@comune.pec.como.it);

nei confronti

A N, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Sica, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via della Guastalla, n. 2;

sul ricorso numero di registro generale 2523 del 2015, proposto da:
M M, I S, rappresentati e difesi dagli avvocati R T, G M, con domicilio da intendersi eletto presso le caselle di posta elettronica certificata dell’avvocato R T (ruggero.tumbiolo@como.pecavvocati.it) e dell’avvocato
G M (giovanni.murgia@como.pecavvocati.it);

contro

Comune di Como, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M A M, C P, con domicilio da intendersi eletto presso le caselle di posta elettronica certificata dell’avvocato A M (marciano.antonietta@comune.pec.como.it) e dell’avvocato C P (piatti.chiara@comune.pec.como.it);

nei confronti

A N, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Sica, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Sica in Milano, via della Guastalla,2;

per l'annullamento,

A ) Quanto al ricorso n. 2522 del 2015:

- del provvedimento P.G. 24404/2015 R. p. di C. 93/2015 in data 24 luglio 2015 del Dirigente del Settore Urbanistica - Edilizia Privata - SUAP del Comune di Como, nella parte in cui esclude dal permesso di costruire in sanatoria la modifica e la realizzazione delle aperture sul fronte nord del fabbricato sito in Via Leonardo da Vinci;

- dell'ordinanza Ord. Dem. 75/15 prot. 49144/15 del 17 settembre 2015 del Dirigente del Settore Urbanistica - Edilizia Privata - SUAP del Comune di Como, con la quale si ingiunge la rimozione delle opere realizzate, consistenti “ nel posizionamento a quota inferiore della finestra esistente delle dimensioni di m. 2 x m. 1, autorizzata a quota superiore nella parete nord;
nell’apertura di finestra di m. 1 x m. 1, non prevista nell’autorizzazione e nel permesso di costruire in sanatoria suddetti nella parete nord
”, e il ripristino dello stato dei luoghi;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

B ) Quanto al ricorso n. 2523 del 2015:

per l’annullamento,

1) in relazione al ricorso introduttivo:

- del provvedimento P.G. 49721/15 in data 28 settembre 2015 del Dirigente del Settore Urbanistica - Edilzia Privata - SUAP del Comune di Como, con il quale è comunicato che il permesso di costruire P.G. 8834/14 rilasciato ad A N è da ritenersi confermato nella sua legittimità ed efficacia;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

2) in relazione al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17 ottobre 2016:

- del provvedimento P.G. 40868/2016 in data 4 agosto 2016 con cui il Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia annulla parzialmente il provvedimento di conferma del permesso di costruire P.G. 8834/2014 nella parte in cui non prevede l’applicazione della distanza di mt 3,00 tra pareti non finestrate e, per l’effetto, annulla il permesso di costruire citato nella sola parte in cui viola il disposto dell’art. 15.02.3. del P.G.T. comunale, rimanendo invariato in resto;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

3) in relazione al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 27 settembre 2017:

- del provvedimento P.G. 34068/2017 in data 15 giugno 2017 con cui il Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia comunicato che “ non appare opportuno procedere al riesame della SCIA P.G. 51061/2016 nelle more della definizione dei ricorsi innanzi al TAR Lombardia e del procedimento avanti al Tribunale di Como ”;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai precedenti provvedimenti.

Visti i ricorsi, i ricorsi per motivi aggiunti depositati nel giudizio R.G. 2523 del 2015 e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione nei giudizi riuniti del Comune di Como e di A N;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2018 il dott. Lorenzo Cordi' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A) Ricorso R.G. 2522 del 2015 .



1. Con ricorso ritualmente notificato e successivamente depositato i signori M M e I S impugnano: a ) il provvedimento P.G. 24404/2015 R. p. di C. 93/2015 nella parte in cui il Dirigente del Settore Urbanistica – Edilizia privata – SUAP del Comune di Como esclude dal permesso di costruire in sanatoria la modifica e la realizzazione delle aperture sul fronte nord del fabbricato sito in Como, via Leonardo da Vinci, “ poiché in assenza di sentenza dell’A.G. in sede civile che abbia accertato la natura di vedute e ne abbia dichiarato l’usucapione, il mancato deposito della convenzione con i titolari del fondo finitimo non ne consente la sanabilità ”;
b ) l’ordinanza Ord. Dem. 75/15 prot. uscita 49144/15 del 17 settembre 2015, con il quale il Dirigente del Settore Urbanistica – Edilizia privata –SUAP del Comune di Como ingiunge la rimozione delle opere realizzate (consistenti “ nel posizionamento a quota inferiore della finestra esistente delle dimensioni di m. 2 x m. 1, autorizzata a quota superiore nella parete nord;
nell’apertura di finestra di m. 1 x m. 1, non prevista nell’autorizzazione e nel permesso di costruire in sanatoria suddetti nella parete nord
”, e il ripristino dello stato dei luoghi);
c ) ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai precedenti provvedimenti.



1.1. In punto di fatto i ricorrenti espongono che il sig. M M è proprietario per una quota indivisa del 50% dell’immobile sito in Como, via Leonardo da Vinci n. 28, identificato alla particella n. 3830, subalterno 5, foglio 8, sezione Censuaria di Monte Olimpino;
la signora I S è, invece, titolare del diritto di usufrutto vitalizio, con riserva dopo di sé al coniuge M M, della restante quota indivisa del 50% del medesimo immobile.



1.2. I ricorrenti deducono che:

- in data 28 luglio 1955, il Comune di Como rilascia ad A M, loro dante causa, l’autorizzazione edilizia PG n. 1726/55, per la realizzazione di un fabbricato ad uso laboratorio, in Como, via accorciatoia Valeria;

- successivamente, in data 20 maggio 1956, il Comune di Como rilascia l’autorizzazione edilizia P.G. n. 5099/56, per l’ampliamento del fabbricato sopra descritto, che prevede l’aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica sul lato nord, ad una quota inferiore.



1.3. Durante la realizzazione dei due corpi di fabbrica sono realizzate alcune irregolarità. In particolare, in ordine al corpo di fabbrica oggetto del titolo rilasciato nel 1955, i ricorrenti osservano che: a ) la finestra prevista sul lato nord viene realizzata ad una quota più bassa rispetto al progetto e a un’altezza di cm 130 dal pavimento;
b ) nella porzione di edificio prominente sul lato nord viene creata una soletta non prevista nel titolo, che consente di ricavare dei locali sia sopra che sotto la stessa soletta;
c ) in uno dei locali ricavati al piano superiore, in corrispondenza al prospetto nord, viene ricavata una piccola finestra delle dimensioni di circa mt 1 x mt 1. Il corpo di fabbrica aggiunto sul lato nord viene, invece, costruito ad una quota inferiore di circa mt 2 a quanto previsto in progetto.



1.4. In data 10 dicembre 1985, il dante causa sig. Augusto Mori presenta domanda di condono edilizio (asseritamente anche per “ sanare […] i locali ricavati con il posizionamento della soletta nella porzione di immobile che si protende a nord e oggi confinante con l’immobile della controinteressata” ), rilasciato dal Comune con provvedimento del 15 marzo 2013.

1.5. Medio tempore , i ricorrenti (che acquistano l’immobile oggetto del permesso di costruire del 1955), segnalano, in data 9 marzo 2015, l’intervento sul fondo adiacente il loro immobile consistente in un ampliamento volumetrico ed assentito con permesso di costruire n. 8824/2014 del 4 luglio 2014, rilasciato in favore della sig.ra A N. A parere dei ricorrenti l’intervento viola le distanze dalle pareti finestrate. Con comunicazione prot. uscita 22201/15 del 30 aprile 2015, il Dirigente del Settore Urbanistica – Edilizia privata del Comune di Como, segnala la riscontrata difformità tra quanto eseguito e quanto concesso nei titoli edilizi del 1955 e del 1956. Tali difformità consistono: a ) nel posizionamento a quota inferiore della finestra esistente delle dimensioni di m. 2 x m. 1, autorizzata a quota superiore nella parete nord;
b ) nell’apertura di finestra di m. 1 x m. 1, non prevista nell’autorizzazione e nel permesso di costruire in sanatoria suddetti nella parete nord;
c ) nella realizzazione di altre aperture sulla parete est. Il Comune comunica, pertanto, l’avvio di un procedimento sanzionatorio ex articolo 34 del D.P.R. n. 380 del 2011. A seguito di tale comunicazione, i ricorrenti formulano istanza di accertamento in conformità che viene parzialmente accolta. Infatti, con avviso del 24 luglio 2015, il Dirigente del Settore Edilizia privata comunica l’emissione in data 24 luglio 2015 del permesso di costruire in sanatoria P.G. 24404/2015 R.p. di C. 93/2015, “ con esclusione della modifica e della realizzazione delle aperture sul fronte nord poiché in assenza di sentenza dell’A.G. in sede civile che abbia accertato la natura di vedute e ne abbia dichiarato l’usucapione, il mancato deposito della convenzione con i titolari del fondo finitimo non ne consente la sanabilità ”. Con successiva ordinanza 75/15 prot. uscita 49144/15 del 17 settembre 2015, il Comune di Como ingiunge a M M e I S la “ rimozione delle opere abusivamente realizzate ”, consistenti “ nel posizionamento a quota inferiore della finestra esistente delle dimensioni di m. 2 x m. 1, autorizzata a quota superiore nella parete nord;
nell’apertura di finestra di m. 1 x m. 1, non prevista nell’autorizzazione e nel permesso di costruire in sanatoria suddetti nella parete nord
”, nonché il ripristino dello stato dei luoghi. Da ultimo, con provvedimento P.G. uscita 49721/15 in data 28 settembre 2015, preso atto del parziale diniego di sanatoria P.G. 24404/2015 del 24 luglio 2015 e della conseguente ordinanza di ripristino 75/15 del 17 settembre 2015, il Dirigente del Settore Edilizia privata comunica che il permesso di costruire P.G. 8834/14, rilasciato a A N il 4 luglio 2014 (doc. n. 19), “ è da ritenersi confermato nella sua legittimità ed efficacia ”, in quanto “ le predette aperture abusive […] non possono comportare un pregiudizio per la confinante N, che si vedrebbe costretta ad arretrare il proprio manufatto in sopraelevazione a causa di un abuso edilizio da altri commesso ”.

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