TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2023-11-07, n. 202303255
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 07/11/2023
N. 03255/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01280/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1280 del 2021, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati A G e S D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell’Interno e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
per l'annullamento
- del decreto prot. -OMISSIS-del 8 aprile 2021, nella parte in cui il Prefetto della Provincia di Palermo ha negato, ai sensi dell'art. 47 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, la licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti di IV categoria e V categoria gruppo C, nonché nella parte in cui non si è pronunciato sulla richiesta di vendita di polveri da lancio nelle confezioni originali appartenenti alla I categoria;
- dei verbali della Commissione Tecnica Territoriale del 2 marzo 2021 e 19 marzo 2021;
- degli atti connessi, presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la documentazione depositati dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Palermo;
Vista l’ordinanza collegiale cautelare n-OMISSIS-del 26 luglio 2021;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi, nella Udienza pubblica del 22 settembre 2023, i difensori delle parti presenti così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
A) Con atto notificato il 26 giugno 2021 e depositato il 9 luglio seguente, il ricorrente in epigrafe ha impugnato, al fine dell’annullamento previa adozione di idonea misura cautelare, il decreto prot. -OMISSIS-dell’8 aprile 2021, ricevuto in data 29 aprile 2021, nella parte in cui il Prefetto di Palermo gli ha negato il rilascio, ai sensi dell’art. 47 del R.D. 18 giugno1931, n. 773, della licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti di IV categoria e V categoria gruppo C, nonché nella parte in cui non ha deciso sulla richiesta di vendita di polveri da lancio nelle confezioni originali appartenenti alla I categoria;ha altresì impugnato i presupposti verbali della Commissione Tecnica Territoriale del 2 marzo 2021 e 19 marzo 2021 (trasmessi dalla Prefettura di Palermo in data 8 giugno 2021).
Nella motivazione del provvedimento di diniego è spiegato che la vendita di prodotti esplodenti appartenenti alla IV categoria e alla V categoria, gruppo C (artifici e prodotti affini e munizioni di sicurezza e giocattoli pirici ex art. 82 del R.D. n.635/1940) non può essere autorizzata in quanto “ il locale è contiguo a locali di potenziale civile abitazione non di proprietà dell’interessato ”, mentre nulla è stato deciso riguardo alla I categoria di polveri da lancio.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per i motivi di:
“1. Violazione e falsa applicazione dell’art.10 bis l.241/1990 e ss.mm. ii. come recepita in Sicilia con l.r. n.10/1991–omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
2. violazione e falsa applicazione dell’art.3, l. 241/1990 e ss.mm. ii. come recepita in Sicilia con l.r. n.10/1991–eccesso di potere per difetto di istruttoria–eccesso di potere per difetto di motivazione–contraddittorietà-violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa” poiché l’unica motivazione a sostegno del parziale rigetto dell’istanza è costituita dalla circostanza futura, incerta ed eventuale della “potenziale civile abitazione” dei locali soprastanti, donde la non proporzionalità del diniego, seppure parziale;
“3. violazione e falsa applicazione dell’all. b) nn.1) e 2) del r.d.635/1940 e ss.mm.ii. – difetto di motivazione-eccesso di potere per travisamento dei fatti e insussistenza dei presupposti per il diniego-illogicità manifesta–errore nei presupposti di fatto e di diritto” poiché l’Amministrazione avrebbe erroneamente intrepretato e applicato la predetta norma, stante che nessuna comunicazione diretta sussiste tra i locali dell’armeria e i soprastanti “locali di potenziale civile abitazione”.
Inoltre, la Prefettura di Palermo e la Commissione Tecnica Territoriale non si sono pronunciate in ordine alla richiesta licenza per la minuta vendita di materiale esplosivo appartenente alla I categoria.
L’amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio.
Con ordinanza collegiale cautelare n-OMISSIS-del 26 luglio 2021, la domanda cautelare è stata respinta per mancanza del dedotto periculum in mora .
Successivamente, l’Amministrazione resistente ha depositato documentazione;con memoria del 18 luglio 2023, ha controdedotto che:
- è stato correttamente applicato il secondo comma dell’art. 21-octies della L. n. 241/1990;
- la “ comunicazione diretta ” tra i locali degli esercizi da adibire alla minuta vendita dei prodotti esplosivi e le abitazioni, di cui all’art. 2 dell’allegato B, cap. VI, al regolamento di attuazione al TULPS, si riferisce anche a locali contigui in quanto, al fine di attenuare i rischi discendenti da un’eventuale deflagrazione degli artifici pirotecnici, non vi sarebbe differenza tra locali comunicanti e locali separati da un “muro”.
Con memoria del 21 luglio 2023, il ricorrente ha replicato alle argomentazioni dell’Amministrazione resistente e insistito nelle difese e domande proposte.
In fatto, ha riferito di avere ha conseguito, nelle more del presente giudizio, l’attestato di capacità tecnica per detenere e vendere prodotti esplodenti della I categoria (depositato in atti) e, in data 28 febbraio 2022, di avere chiesto nuovamente alla Prefettura di Palermo il rilascio dell’autorizzazione alla minuta vendita delle polveri di lancio I categoria che gli è stata rilasciata dalla Prefettura di Palermo con provvedimento prot. n-OMISSIS-del 28 luglio 2022 (depositato in atti, il 7 luglio 2023).
All’udienza pubblica del 22 settembre 2023, la causa è stata posta in decisione.
B) Va preliminarmente preso atto della parziale sopravvenuta carenza di interesse riguardo alla omessa decisione sulla richiesta di vendita di polveri da lancio nelle confezioni originali appartenenti alla I categoria, poiché, così come documentato in atti, la Prefettura di Palermo ha autorizzato a favore del ricorrente la detenzione in deposito e in minuta vendita di un ulteriore quantitativo di 25 Kg di polveri di lancio di I categoria.
C) Per il resto, il ricorso è fondato e va accolto nei sensi di seguito spiegati.
Va innanzitutto premesso che, per costante giurisprudenza, l’esercizio dei poteri di rilascio, di sospensione e revoca, delle licenze di polizia è connotato dall’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nell'apprezzare il possesso dei requisiti prescritti dal TULPS, in considerazione delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica cui tali poteri sono preordinati. Il perimetro del sindacato di legittimità sui relativi atti risulta pertanto circoscritto alla verifica dell’eventuale sproporzione, e/o irragionevolezza, o, ancora, dell’illogicità del provvedimento impugnato, alle ipotesi di travisamento e/o errato apprezzamento delle circostanze di fatto.
Venendo al caso di specie, l’art. 2, 1° comma, del capitolo VI, dell’Allegato B, al Regolamento di attuazione al T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 635/1940, rubricata espressamente “ prescrizioni sui locali ” stabilisce che “ I locali degli esercizi di minuta vendita non devono essere interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a locali di lavorazione o deposito di materie facilmente combustibili o infiammabili;non devono inoltre avere comunicazione diretta con abitazioni e con ambienti che non abbiano attinenza con l’attività dell’esercizio stesso, fatta eccezione per i locali di servizio. Non devono essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche asili, scuole, case di cura, comunità religiose, alberghi, grandi magazzini, luoghi di culto, di pubblico spettacolo e simili ”.
Ritiene il Collegio che l’interpretazione della norma data dalla Prefettura resistente al fine dell’applicazione al caso di specie, così come esplicitata nella motivazione del provvedimento impugnato, non si sottragga ai vizi dedotti con il secondo e il terzo motivo.
Innanzitutto, la sussistenza dell’elemento fattuale della “ comunicazione diretta ” tra le due unità immobiliari non è stata accertata dall’Amministrazione: nel provvedimento impugnato è invero contestata la loro “contiguità” la quale indica soltanto che le stesse sono confinanti, adiacenti;in particolare, sono separate da un muro che impedisce esattamente quella “ comunicazione diretta ” che la norma vuole vietare.
A ciò va aggiunto che sarebbe comunque carente anche l’attualità dalla stessa comunicazione diretta con “abitazioni” posto che non è contestato che i locali adiacenti si trovano in atto ancora allo stato grezzo e non sono adibiti ad abitazione.
Ancora: non è chiara la finalità del riferimento all’alienità di tali locali rispetto al ricorrente, stante che il requisito della proprietà non è contemplato dalla norma applicata.
Infine, la motivazione non appare congrua in quanto dalla stessa non si evince se il fine del diniego si fondi sulla esigenza di evitare, a causa dell’asserita “comunicazione diretta” – invero, come detto, di dubbia esistenza - l’accesso al materiale esplosivo da parte di terzi non autorizzati, ovvero, quello distinto, di prevenire esplosioni o incendi direttamente contemplato però dal primo periodo del comma in esame.
E’ perciò fondato il dedotto profilo di illegittimità per difetto di motivazione ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, non avendo l’amministrazione indicato adeguatamente le ragioni per le quali ha disposto la limitazione della chiesta autorizzazione: la ragionevolezza della decisione, infatti, non appare evincibile dai due presupposti verbali della Commissione Tecnica Territoriale del 2 marzo 2021 e 19 marzo 2021 espressamente richiamati a sostegno del provvedimento prefettizio impugnato, in quanto privi di ulteriori elementi concreti e valutazioni più approfondite tali da giustificare il diniego.
Parimenti fondata è la doglianza concernente la pretermissione del preavviso di rigetto ex art. 10- bis della legge n. 241/1990, giacché ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, ultimo periodo della legge n. 241/1990, inserito dal d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020, il meccanismo di sanatoria processuale non opera nell’ipotesi di omesso preavviso di rigetto in relazione ad atti discrezionali: tra questi vi sono pacificamente i provvedimenti adottati dall’Autorità di pubblica sicurezza in materia di autorizzazioni di polizia.
Il provvedimento di diniego della licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti di IV categoria e V categoria gruppo C, va pertanto annullato, rimanendo impregiudicati gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione che in sede di riedizione del potere vorrà adottare pronunciandosi nuovamente sull’istanza del ricorrente previa instaurazione di adeguato contraddittorio procedimentale con quest’ultimo.
Avuto riguardo all’ampiezza dei poteri valutativi del Prefetto in materia, le spese di giudizio vanno compensate.