TAR Lecce, sez. III, sentenza 2015-06-03, n. 201501851
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N. 01851/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01459/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1459 del 2014, proposto da:
N V, D P I, N R, nella qualità di procuratore generale di D P L, M A, F M G, B P, T G, D C O, rappresentati e difesi dagli avv.ti F D G e F V P, con domicilio eletto presso l’avv. Pierluigi Dell'Anna in Lecce, Via Colonnello Costadura, 56;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi;
per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Lecce n. 1069/11 Cron. - n. 393/11 Rep., depositato in data 16 marzo 2011, reso nel giudizio n. 270/10 V.G..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e udito l'avv. dello Stato S. Colangelo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La Corte di Appello di Lecce, in accoglimento della domanda di equa riparazione proposta dai signori N V, D P I, D P L, M A, F M G, B P, T G, D C O , ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di euro 9.000,00 per ciascuno dei predetti ricorrenti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.580,00, di cui euro 1.000,00 per onorari, euro 550,00 per diritti ed euro 30,00 per spese, con distrazione.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, notificato il 18 giugno 2014 e depositato il 24 giugno 2014, i signori N V, D P I, D P L, M A, F M G, B P, T G, D C O hanno richiesto l’esecuzione del giudicato formatosi in relazione al decreto citato, con la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme portate dal summenzionato decreto della Corte d’Appello di Lecce.
Si è costituito in data 13 dicembre 2014 il Ministero della Giustizia, chiedendo che l’adito Tribunale voglia dichiarare inammissibile, irricevibile e, gradatamente, rigettare il ricorso.
All’udienza in Camera di Consiglio del 25 marzo 2015 la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il Collegio rileva che il summenzionato decreto ha acquisito valore di cosa giudicata, giusta attestazione della Corte di Appello di Lecce del 30 aprile 2014, in atti.
Tale decreto è stato notificato con formula esecutiva, previamente all’introduzione del presente giudizio di ottemperanza, il 31 maggio 2011 al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, e non presso la sede reale del Ministero stesso, sicchè non può ritenersi decorso infruttuosamente l’ulteriore termine, pari a centoventi giorni, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/96, convertito, con modifiche, nella L. n. 30/1997. Il decreto è stato, poi, notificato con formula esecutiva presso la sede reale del Ministero solo il 3 novembre 2014, in pendenza del presente giudizio di ottemperanza.
Con nota depositata il 30 dicembre 2014, i legali dei ricorrenti hanno rinunziato all’odierno gravame, per cui lo spiegato ricorso può ritenersi, in relazione alla rinunzia così come formulata, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nelle more del presente processo di ottemperanza, risulta, altresì, documentato (ed incontestato) che l’Amministrazione resistente ha provveduto al pagamento delle somme di cui al predetto decreto della Corte d’Appello di Lecce (si veda nota della Corte di Appello di Lecce prot. n. 9621 del 13 marzo 2015).
3. - L’erronea preventiva notificazione del titolo in forma esecutiva presso l’Avvocatura Distrettuale di Lecce (e non presso la sede reale del Ministero della Giustizia), con il conseguente mancato decorso del termine ex art. 14 D.L. 669/2006, nonché la rinuncia agli atti del giudizio, come formulata, giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di ottemperanza.