TAR Napoli, sez. I, sentenza 2019-10-24, n. 201905047

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2019-10-24, n. 201905047
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201905047
Data del deposito : 24 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2019

N. 05047/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04300/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4300 del 2014, proposto da
Siep Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Enel Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G R, M S, L A, L M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, via G. Porzio,4 Is. G3;
Enel s.p.a., Enel Distribuzione s.p.a., in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della nota del 23.7.14 con la quale Enel Servizi s.r.l. ha comunicato l'avvio del procedimento di esclusione della ricorrente dal sistema di qualificazione di Enel s.p.a. nonché la sospensione cautelare dal sistema di qualificazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Enel Servizi s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 ottobre 2019 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società ricorrente, operativa nell’impiantistica elettrica, impugna i provvedimenti con cui l’Enel Servizi s.r.l. ha disposto l’avvio del procedimento di esclusione dal sistema di qualificazione di Enel s.p.a. - albo ex art. 232 del D.Lgs. n. 163/2006 di imprese qualificate per l’esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture - e la sospensione cautelare dall’elenco a far data dal 23.7.2014 con conseguente preclusione della possibilità di partecipare alle gare per le quali è richiesta la predetta qualificazione.

Il provvedimento segue ad un contestazione relativa a lavori su impianti elettrici non richiesti né autorizzati da Enel ed accertati su una cabina elettrica nel Comune di Marano di Napoli in data 8.7.2014, consistiti nella riscontrata disalimentazione di un impianto con apertura del sezionamento di un armadio stradale.

A sostegno dell’esperito gravame la istante deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili assumendo, in sintesi, la propria estraneità alle contestazioni, la violazione del contraddittorio procedimentale e la natura meramente soprassessoria della gravata sospensione dal sistema di qualificazione;
conclude con le richieste di accoglimento del gravame e di annullamento degli atti impugnati.

Costituitasi in giudizio la parte resistente ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso, siccome avente ad oggetto meri atti endoprocedimentali non autonomamente lesivi ed ha assunto l’infondatezza nel merito delle censure di parte ricorrente.

Con memoria del 28 maggio 2019 Enel Servizi ha inoltre opposto l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse evidenziando, in particolare, che i provvedimenti oggetti del ricorso in trattazione sono stati superati dalla nota n. 179159 del 23 settembre 2014 - gravata innanzi al T.A.R. Lazio con ricorso R.G. n. 12302/2014 - con cui Enel Servizi ha comunicato la definitiva esclusione di Siep Costruzioni dal sistema di qualificazione di Enel di cui all’art. 232 del D.Lgs. n. 163/2006.

All’udienza del 16 ottobre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

In accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa della parte resistente va dichiarata l’improcedibilità del gravame.

Invero, l’eventuale accoglimento del ricorso e la conseguente caducazione degli atti endoprocedimentali gravati in questa sede (comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dal sistema di qualificazione ex art. 232 del D.Lgs. n. 163/2006 e relativa sospensione cautelare) non avrebbe alcuna utilità per la società istante che è stata definitivamente estromessa dal sistema di qualificazione delle imprese da interpellare per eventuali affidamenti in virtù di un provvedimento successivamente adottato e costituente oggetto di separata impugnazione innanzi al Tribunale capitolino.

Ne discende la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.

La definizione in rito della presente causa consente di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.

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