TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-11-17, n. 201600655

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-11-17, n. 201600655
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600655
Data del deposito : 17 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/11/2016

N. 00655/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00056/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 56 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Id&A S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati F R C.F. RPNFBA72L28H501I, P S C.F. SRRPRZ74T45A192V, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) Provincia di Fermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato G M P C.F. PRRGMM47L23E783Z, con domicilio eletto presso Avv. Michele Cucchieri in Ancona, corso Mazzini, 148;

Comune di Servigliano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G Cssai C.F. CRSGPP55P19I315A, con domicilio eletto presso Avv. Alberto Cucchieri in Ancona, corso Mazzini, 148;

nei confronti di

Ecofil S.r.l.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Galvani C.F. GLVNDR61P25A271P, con domicilio eletto presso Avv. Andrea Galvani in Ancona, corso Mazzini, 156;

per l'annullamento

- degli atti e provvedimenti relativi alla procedura aperta per l'affidamento novennale della fornitura, manutenzione e gestione di isole ecologiche informatizzate per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nel comune di Servigliano, e in particolare:

- della determinazione della Stazione Unica Appaltante (S.U.A) Provincia di Fermo, deliberata nella seduta pubblica del 10.12.2015 e comunicata il 15.12.2015, recante l’esclusione della ricorrente dalla gara in oggetto e la sua conseguente approvazione;

- della determinazione con la quale la stazione appaltante ha ritenuto di non dare riscontro alla richiesta di proroga di ID&A s.r.l.;

- della determinazione con la quale la stazione appaltante ha ritenuto di non dare riscontro alla informativa ex art. 243 bis, d. lgs. n. 163 del2006 sull'intento di proporre ricorso giurisdizionale e alla richiesta - ivi contenuta - di regolarizzazione;

- del bando di gara pubblicato il 27.10.2015 nella parte in cui si è previsto al punto IV.3.4) il termine di scadenza della ricezione delle offerte del 9.12.2015;

- del disciplinare di gara nella parte in cui prevede che la s.a. possa rendere chiarimenti fino a un giorno prima della scadenza del termine di presentazione della domanda;

- del verbale di gara n. 1 del 10 dicembre 2015, nel quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente e l'ammissione alla gara della controinteressata e il verbale di valutazione delle offerte;

Con motivi aggiunti depositati il 27.2.2016 e il 23.3.2016:

- dell’aggiudicazione definitiva del 15 gennaio 2016, comunicata alla ricorrente il 6 febbraio 2016, e dei relativi atti presupposti;

- del bando di gara;

- del disciplinare di gara;

- del verbale di gara n. 1 del 10 dicembre 2015, nel quale è stata disposta l'ammissione alla gara della controinteressata;

- del verbale della seduta riservata n. 2 del 29 dicembre 2015 con cui è stata valutata l'offerta tecnica della controinteressata e disposta la sua ammissione alle fasi successive della procedura;

- del verbale di gara n. 3 del 30 dicembre 2015, nel quale è stata dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore della controinteressata;

-nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e del diritto della ricorrente al subentro nel rapporto, anche per il risarcimento in forma specifica e per la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dagli atti impugnati e dalla condotta della P.A., da disporsi per equivalente e comprensivo anche del danno curriculare, del danno da perdita di chance , del danno all'immagine, oltre che del danno derivante da responsabilità precontrattuale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) Provincia di Fermo, del Comune di Servigliano e di Ecofil S.r.l.S.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2016 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo, la ricorrente impugna l’esclusione dalla procedura di gara di cui alla determinazione a contrarre n. 76 del 19.9.2015 con la quale il Comune di Servigliano ha disposto di procedere all'affidamento novennale dell'appalto misto di forniture e servizi consistente nella "fornitura, manutenzione e gestione di isole ecologiche informatizzate per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nel comune di Servigliano", mediante attribuzione della funzione selettiva dell'operatore alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo (nel prosieguo SUA), in forza e secondo le modalità previste dalla "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante" ai sensi e per gli effetti dell'3826bb2165::LR44D4E7A9DD3099237D41::2010-08-23" href="/norms/laws/itatextfinz080zdp818fs/articles/itaartep996m3jawj2d3?version=17263f21-46d6-5d59-80fc-153826bb2165::LR44D4E7A9DD3099237D41::2010-08-23">art.13, legge n. 136 del 13 agosto 2010, dell'art. 33 del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e dell'art 1, comma 88, della legge-- n. 56 del 2014.

La ricorrente ha partecipato a tale procedura, indetta con bando pubblicato il 27.10.2015 venendo esclusa con nota SUA prot. 39096 del 15.12.2015 poiché "all'istanza di partecipazione prodotta da codesta ditta, non è stata allegata alcuna dichiarazione di impegno del fideiussore nel senso disciplinato dall'art. 75, comma 8, d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., come riportato al § 9.2”.

La ricorrente, con il ricorso introduttivo, impugna gli atti di gara deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 70 del d.lgs 163 del 2006 per il mancato rispetto del termine minimo per la ricezione delle offerte, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 71, comma 2, del d.lgs 163 del 2006, relativamente termine previsto per i chiarimenti nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt. 46 comma 1- ter e 38, comma 2 bis del d.lgs 163 del 2006 per la mancata concessione della possibilità di regolarizzazione.

Infatti, dopo l’esclusione la ricorrente ha richiesto la regolarizzazione sulla base del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito nella legge n. 114 dell’11 agosto 2014, che ha introdotto nell'art. 46 c.c.p. il comma 1- ter e all'art. 38 c.c.p. il comma 2 bis .

La ricorrente chiede l’annullamento dell’esclusione o, in subordine quello dell’intera gara.

Con atto depositato in data 27.2.2016, la ricorrente ha presentato motivi aggiunti, sostenendo che la controinteressata aggiudicataria

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