TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza collegiale 2023-03-28, n. 202301962
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Pubblicato il 28/03/2023
N. 01962/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01807/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1807 del 2019, proposto da
P D P, rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale Is. F 10;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
al decreto decisorio cron. n. 1475/2018, reso, nel procedimento R.G. n. 838/2018 V.G., in data 15 maggio 2018 dalla Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, e depositato in data 22 maggio 2018, e al successivo decreto decisorio cron. n. 2789/2018, reso, nel procedimento R.G. n. 1105/2018 V.G., in data 26 settembre 2018 dalla Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, e depositato in data 10 ottobre 2018, che ha accolto parzialmente l’opposizione, concernente l’equa riparazione ex lege n. 89/2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’incidente di esecuzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che
- con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del decreto indicato in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Napoli ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore di alcune somme;
- con sentenza n. 1314 del 1° marzo 2021 questo Tribunale nell’accogliere la domanda del ricorrentr ha ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione al predetto decreto entro il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione o dalla notifica del provvedimento;
- con la stessa sentenza il Tribunale ha altresì nominato, per l’ipotesi di persistente inottemperanza del Ministero, quale commissario ad acta, un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria da individuarsi a cura del Capo dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia con il compito di provvedere all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni;
- con l’incidente di esecuzione in esame, notificato alla resistente Amministrazione in data 6 marzo 2023, parte ricorrente ha rappresentato che il Ministero non ha provveduto al pagamento del dovuto, nonostante il decorso dei termini indicati nella sentenza;
Ritenuto da quanto precede di richiedere al Commissario ad acta, come sopra nominato, puntuali chiarimenti in ordine alle attività poste in essere per l’esecuzione della sentenza n. 1314 del 1° marzo 2021 di questo Tribunale, tramite il deposito di una relazione scritta, corredata dalla pertinente documentazione, nel termine di 30 giorni dalla notificazione via PEC – da effettuarsi a cura della parte ricorrente – della presente ordinanza;