TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-06-03, n. 202106563

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-06-03, n. 202106563
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202106563
Data del deposito : 3 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2021

N. 06563/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00647/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 647 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Bacci e Mario Bacci, con domicilio eletto presso il Secondo, in Roma, via L. Capuana n. 207;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è ex lege domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n.12;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del giudizio di " non idoneità " espresso dalla Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, nominata con decreto del Capo della Polizia n. 333-b/10e.5.1./728 del -OMISSIS-, per l’accertamento delle permanenza dei requisiti attitudinali in capo al Ricorrente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

del decreto ministeriale del -OMISSIS- con il quale veniva disposta al cessazione dal servizio del Ricorrente;

del decreto del 30 giugno 2003di approvazione dei test preordinati all’accertamento della permanenza dei requisiti attitudinali;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 maggio 2021, celebrata da remoto, il dott. Marco Poppi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con decreto -OMISSIS-, il Ricorrente, all’epoca Assistente della Polizia di Stato sottoposto a procedimento penale e colpito da ordinanza di custodia cautelare, veniva sospeso cautelarmente dal servizio e, a seguito dello spirare del termine quinquennale ex art. 9, comma 2, della L. n. 19/1990, con successivo decreto del -OMISSIS-, veniva riammesso.

Al rientro in servizio, in data 5 ottobre 2012, il Ricorrente veniva sottoposto ad accertamenti per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità.

Nei giorni 24-26 ottobre 2012, veniva sottoposto a visita presso il Servizio Operativo Centrale della Polizia di Stato che lo giudicava “ IDONEO ” sotto il profilo psico-fisico.

Sottoposto, nei successivi giorni 29-30 ottobre 2012 a test attitudinale presso il Centro Psicotecnico della Polizia di Stato, veniva giudicato “ NON IDONEO ”.

Il Ricorrente impugnava il giudizio da ultimo intervenuto con ricorso depositato il 22 gennaio 2013.

L’Amministrazione si costituiva formalmente in giudizio il 28 gennaio 2013, integrando le proprie difese con deposito documentale dell’11 febbraio successivo, comprensivo di una relazione circa i fatti di causa.

Con motivi aggiunti depositati il 23 marzo 2013 il Ricorrente, preso atto dei depositi documentali dell’Amministrazione, impugnava il decreto ministeriale del -OMISSIS-, nelle more sopravvenuto (notificato 22 gennaio 2013), con il quale l’Amministrazione determinava la cessazione dal servizio, unitamente al decreto del 30 giugno 2003 con il quale venivano approvati i test preordinati all’accertamento della permanenza dei requisiti attitudinali.

L’Amministrazione ribadiva le proprie posizioni affermando la doverosità della disposta cessazione dal servizio, con relazione ministeriale depositata il 9 aprile 2021.

All’esito dell’udienza straordinaria del 21 maggio 2021, celebrata da remoto, la causa veniva decisa.

Con il primo motivo, il Ricorrente deduce la violazione dell’art. 25, comma 2, della L. n. 121/1981; dell’art. 2, commi 1 e 2, e art. 4, Tabella 2, del D.M. 30 giugno 2003 n. 198, dell’art. 5, commi 4, 5 e 6, del D.M. 28 aprile 2005, n. 129, nonché, eccesso di potere (senza ulteriori specificazioni).

Il Ricorrente afferma che la Commissione chiamata ad esprimersi circa la propria idoneità attitudinale avrebbe dovuto procedere in conformità a quanto stabilito dall’art. 5, comma 6 del D. M. n. 129/2005, a norma del quale “ i test, aggiornati anche in relazione alle esperienze di istituti specializzati pubblici o privati, sono predisposti dalla commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, tenuto conto delle funzioni e dei compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira, e sono approvati - di volta in volta - con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza su proposta del Direttore centrale per le risorse umane ”.

Allega, in particolare, che:

- l’Amministrazione non avrebbe predisposto specifici test finalizzati alla “ valutazione obiettiva della persistenza ” della propria idoneità attitudinale;

- i test non risultavano essere “ aggiornati e/o predisposti tenendo conto delle funzioni e dei compiti propri dei ruoli e delle qualifiche, degli incarichi svolti, dell’età, dell’anzianità di servizio ”;

- i test non sarebbero stati “ specificamente approvati dal Capo della Polizia ”.

Il Ricorrente deduce ulteriormente che la convocazione per le prove da sostenersi nei giorni 29 e 30 ottobre 2021, sarebbe illegittima in quanto non contenente l’invito ad avvalersi “ dell’assistenza di un medico di fiducia ”.

Il motivo è infondato.

Preliminarmente si rileva che i

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